Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23025/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE
intimata a vverso la sentenza n. 166/2019 della Corte d’appello di Bologna depositata il 14-1-2019,
OGGETTO:
azione ex art. 2932 c.c.
R.G. 23025/2019
C.C. 3-7-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-72024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 918/2012 depositata il 27-6-2012 ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei promissari acquirenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e p er l’effetto ha disposto il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della domanda al complessivo prezzo di Euro 1.230.000,00, oltre iva, dichiarando i convenuti obbligati al pagamento del residuo ancora dovuto di Euro 680.000,00 oltre iva, con interessi legali dal 14-1-2009 al saldo; ha subordinato il trasferimento della proprietà al versamento del residuo prezzo; ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta RAGIONE_SOCIALE
2.NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello principale e RAGIONE_SOCIALE appello incidentale, che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 166/2019 pubblicata il 14-1-2019, condannando gli appellanti principali e l’appellante incidentale alla rifusione delle spese del grado.
In ordine alla dedotta mancanza della fideiussione richiesta dall’art. 2 d.lgs. 122/2005, la sentenza ha dichiarato che il testo prodotto quale doc. 5 era stato trasmesso via fax il 25-9-2009 ma era stato sottoscritto nel dicembre 2007 con pagamento del relativo premio, per cui era confermata l’ottemperanza dell’impresa venditrice alle disposizioni di legge; ha dichiarato che la consegna del documento risultava dimostrata dal fatto che i convenuti non avevano mai contestato l’autenticità né la veridicità de l documento, risultava illogico che l’impresa non l’avesse consegnat o ai promissari acquirenti, fornendo loro argomento di contestazione, e in primo grado erano state
svolte dai convenuti contestazioni sull’inadeguatezza della polizza, che ne presupponevano il ricevimento.
La sentenza di seguito ha dichiarato che i vizi dell’immobile denunciati dai promissari acquirenti non erano esistenti, per cui dovevano essere rigettate sia la domanda di risoluzione del contratto sia la domanda di riduzione del prezzo e sussistevano i presupposti per la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. Ha evidenziato che era stata accertata la piena conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici e che le lievi difformità rispetto al progetto originario non costituivano impedimento all’esecuzione in f orma specifica.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione all’applicazione delle regole che disciplinano i mezzi dai quali il giudice deve trarre il proprio convincimento’, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto consegnata ai promissari acquirenti la polizza fideiussoria prevista dall’art. 2 d.lgs. 122/2005. Evidenziano che era stata la stessa promittente venditrice a dichiarare nell’atto di citazione che la polizza fideiussoria era stata consegnata ‘nelle more’ e quindi non al momento della stipula del contratto preliminare; rilevano che l’art. 2 co.1 d.lgs. 122/2005 prevede che la fideiussione sia consegnata al momento della stipula o in un momento precedente, a pena di nullità del contratto, e quindi sostengono che la sentenza avrebbe dovuto stabilire se la fideiussione fosse stata consegnata contestualmente alla stipula del contratto preliminare; aggiungono che la loro contestazione sulla consegna della polizza vi era stata ed era stata specifica.
3.2.Con il secondo motivo, rubricato ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 2 D.Lgs. 122/2005, in relazione alla nullità
del negozio prevista in seguito all’omesso rilascio della garanzia fideiussoria’, i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto sufficiente l’esistenza della garanzia; evidenziano che il preliminare di compravendita dell’immobile da costruire era anteriore alla data di sottoscrizione della fideiussione e aggiungono che la nullità prevista dall’art. 2 d.lgs. 122/2005 non era sanabile.
3.3 .Con il terzo motivo, rubricato ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione del disposto di cui all ‘art. 2932 c.c. in relazione all’insussistenza delle condizioni per l’esperibilità di tale azione’, i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia ritenuto esistenti i presupposti per emettere pronuncia ex art. 2932 cod. civ., nonostante abbia riconosciuto l’esistenza di difformità dell’immobile rispetto al progetto. Evidenziano come il consulente d’uffici o avesse verificato che la posizione dell’immobile indicata nel preliminare non era sovrapponibile al manufatto, anche per la diversa disposizione e il numero di parcheggi, trenta anziché ventisei, mentre il passo carrabile di accesso era situato nella parte opposta rispetto a quella prevista nell’immobile promesso in vendita; quindi sostengono che, in tale situazione di difformità dell’immobile rispetto a quanto pattuito, la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di inadempimento ed escludere l’esperibilità dell’azione ex art. 2932 cod. civ.
4.RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
5.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza del 3-7-2024, in data 20-62024 il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’avvocato munito di mandato speciale a tale effetto, notificato alla controparte; in data I-7-2024 il difensore dei
contro
ricorrenti a sua volta ha depositato atto di accettazione della rinuncia notificato.
CONSIDERATO CHE:
1. L’atto di rinuncia al ricorso è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.
Poiché la controricorrente ha aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione