Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ordinanza
sul ricorso n. 20721/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3063/2022 del 6/05/2022
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La promissaria acquirente RAGIONE_SOCIALE conviene dinanzi al Tribunale di Latina la società costruttrice e promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita sulla base di un preliminare avente originariamente ad oggetto 7 appartamenti e 7 box auto, ubicati all’interno di un fabbricato in corso di costruzione. La pronuncia di primo grado dispone
il trasferimento della proprietà di un numero minore di appartamenti (situati ad un piano nuovo, diverso da quello originariamente considerato nella planimetria allegata al preliminare) la condanna della promittente alienante a restituire circa € 616.00 0 alla promissaria acquirente, quale parte del prezzo corrisposto da quest’ultima, in ragione della minore superficie degli immobili rispetto al pattuito. La pronuncia di primo grado è stata confermata in secondo grado.
Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con un motivo, illustrato da memoria. Resiste la promissaria acquirente attrice con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto la definizione per manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ne ha chiesto la decisione.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo (p. 13 ss.) la promittente venditrice denuncia che la Corte di appello ha confermato il trasferimento degli immobili disposto dalla pronuncia di primo grado, nonostante la mancata identità dell’oggetto del trasferimento rispetto all ‘oggetto pattuito con il preliminare, cosicché sono stati trasferiti beni diversi da quelli pattuiti, senza che ciò possa fondarsi sull’interpretazione di una clausola del preliminare come «di varianza», ché altrimenti si giustificherebbe un preliminare di vendita di beni fungibili e non determinati, inammissibile. In memoria si critica la proposta di definizione poiché non ha colto che è fatta valere la falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. al trasferimento di cose insufficientemente determinate , in quanto prive di indicazioni di parametri di edificabilità, di collocazione e di dimensione degli immobili, senza criteri di determinazione nel preliminare.
– Il motivo è fondato nei termini precisati di seguito (in questo e nei successivi due paragrafi).
La sentenza (p. 12 ss.) applica a questo caso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo di concludere un contratto è esperibile anche se si riscontrano
leggere differenze tra il bene oggetto del contratto preliminare e quello oggetto del trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., nel senso che la condizione di identità tra i due oggetti non va intesa come corrispondenza rigorosa , ma nel senso che deve essere rispettata l’esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso da quello considerato. Pertanto, in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sulla utilizzabilità effettiva del bene secondo le condizioni contrattuali, bensì soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., chiedendo insieme l’eliminazione delle difformità o la riduzione del prezzo. Così, tra le altre, Cass. 1562/2010.
3. – È applicato falsamente al caso attuale tale orientamento, che ha di mira differenze che incidono solo sul valore del bene, non sulla sua identità essenziale, determinata o determinabile. Viceversa, in questo caso è intaccata tale identità, non solo perché il numero di appartamenti di cui si è chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c. è inferiore rispetto a quello previsto nel preliminare, ma soprattutto perché gli appartamenti sono ubicati su un piano diverso (rispetto a quello indicato nella planimetria allegata al preliminare), di cui al momento d i quest’ultimo non era prevista nemmeno la costruzione. Riferirsi alla «clausola di varianza» accolta nel preliminare, lungi dal contraddire, conferma quest’esito. Risulta dagli atti il seguente tenore: « La parte venditrice è sin d’ora autorizzata a realizzare modifiche o mutamenti di destinazione del fabbricato a suo piacimento richiedendo l’adozione dei dovuti provvedimenti concessori o autorizzativi da part e dell’autorità amministrativa competente». La clausola di varianza in relazione alle modifiche o ai mutamenti dell’immobile in costruzione, in favore della parte promittente venditrice, non incide sulla determinatezza e determinabilità del bene oggetto del preliminare di compravendita, che non può
intendersi nel senso che essa autorizzerebbe una libera scelta del bene da parte del promissario acquirente.
– Nel giudizio di rinvio, la corte di appello si orienterà al principio secondo cui la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso -dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche -non può avere ad oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell’erigendo edificio . Nello statuire in analoghi termini, Cass. 18050/2012 ha cassato la pronuncia di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. (proposta dalla promissaria acquirente), pronuncia in cui si dava atto di una difformità tra la situazione attuale dell’immobile rispetto a quella esistente al momento del preliminare.
– È accolto il ricorso, è cassata la sentenza impugnata, è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la