Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26723 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18634-2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME COGNOME.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE.
-intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, depositata in data 26.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
I fatti che ancora interessano in questa sede -per come evincibili dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso -possono così sintetizzarsi:
1.1 NOME COGNOME stipulò con la RAGIONE_SOCIALE dapprima un contratto di locazione e poi un preliminare di vendita di un terreno, sito in agro di Torrenova, di cui era proprietario e che aveva in precedenza locato ad altra società, la quale vi aveva realizzato due strutture precarie che la nuova conduttrice acquistò, per utilizzarle come capannoni.
1.2. Prima della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE una di queste strutture fu sottoposta a pignoramento mobiliare dai creditori della società e fu aggiudicata all’asta a NOME COGNOME.
1.3 Nel dicembre 1997 , fallita la conduttrice, gli eredi di NOME COGNOME convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Patti per sentir dichiarare sciolti per mutuo consenso, o risolti per inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, il contratto di locazione e il preliminare, ottenere la restituzione del terreno, libero dai capannoni, e il pagamento dei canoni non riscossi.
1.4 Il RAGIONE_SOCIALE, costituitosi, oltre a eccepire l’improcedibilità dell’azione, svolse domande riconvenzionali e chiamò in giudizio i soggetti che, a suo avviso, avevano l’effettiva disp onibilità del suolo, fra cui COGNOME, al quale gli eredi COGNOME estesero le loro domande.
1.5. Il terzo chiamato si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa e avanzando a sua volta, nei confronti delle controparti, domande di condanna alla consegna del capannone – del quale, stante il sopravvenuto fallimento della società, non era mai entrato in possesso – e al risarcimento di tutti i danni subiti.
1.6. Nel 2004 si costituì volontariamente in giudizio RAGIONE_SOCIALE, indicata da NOME come acquirente, nel 2001, dell’ ‘immobile’ (deve supporsi- per ciò che si comprende dagli atti -acquirente del terreno, nelle more vendutole dagli eredi COGNOME) che aderì a tutte le domande attrici.
Il Tribunale di Patti, con sentenza del settembre 2009, dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato fra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE per grave inadempimento di quest’ultima, mentre ritenne inammissibili la domanda di risoluzione del preliminare e le domande restitutorie e condannatorie rivolte contro il RAGIONE_SOCIALE e rigettò le domande svolte dalle altre parti.
Gli appelli contro la decisione, separatamente proposti (e poi riuniti) dal RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, sono stati respinti dalla Corte d’appello di Messina, la quale ha affermato: i) che la controversia instaurata dal locatore nei confronti del fallimento del conduttore per denunciare l’inadempimento del curatore, subentrato nel rapporto locatizio, e ottenere la risoluzione del contratto resta assoggettata alle cognizione del giudice ordinario, spettando alla competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare le sole domande conseguenti, restitutorie e risarcitorie; ii) che erano inammissibili, in quanto attinenti a valutazioni di merito, le censure con cui NOME aveva contestato l’accertamento del primo giudice ( per quanto si desume dall’inc erto e incompiuto periodare della corte del merito: accertamento dell’ inamovibilità, e conseguente qualità di bene immobile, del capannone che l’appellante aveva acquistato all’asta) ; iii) che l’affermazione del tribunale, della natura
sostanziale della nullità prevista dall’art. 40 della l. 47/1985, ‘ privilegiava la realtà giuridica rispetto a quella fattuale ‘ , risultando contrario alla ratio legis consentire la commerciabilità di un immobile irregolare per la sola circostanza che sia stato aggiudicato nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare, con errata attestazione della sua natura; iv) che risultava assorbita ogni altra questione.
La sentenza, pubblicata il 26.3.2019, è stata impugnata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE , che ha anche avanzato ricorso incidentale per due motivi, e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
Le ‘ altre parti ‘ (ovvero gli eredi COGNOME), sono rimaste intimate, mentre per quanto è dato comprendere- ricorso principale e ricorso incidentale sono stati inutilmente notificati ai soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE (la prima chiamata e la seconda intervenuta volontariamente in causa in primo grado) : né gli uni né l’altra possono infatti ritenersi ancora parti del giudizio, dato che non risultano destinatari di alcuna domanda (né, tantomeno, di una statuizione della corte messinese) e che non hanno proposto appello contro la sentenza del tribunale, che dunque è coperta da giudicato nei loro confronti.
Le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
In limine, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale sollevata in memoria da RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che sia gli eredi NOME sia il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato i rispettivi atti, ad essa notificati a mezzo EMAIL, in copia analogica, senza però depositare l’attestazione di loro conformità all’originale .
La controricorrente, infatti, non ha provveduto a disconoscere la conformità delle copie depositate agli originali notificatile: trova dunque applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a
mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero, come nella specie, non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Cass. SS.UU. nn. 8312 del 25/3/2019 e 22438 del 24/9/2018).
E’ opportuno precisare che nessun problema di procedibilità delle impugnazioni può porsi, invece, con riguardo a gli eredi COGNOME, rimasti intimati, in quanto ricorso principale e ricorso incidentale sono stati loro ritualmente notificati a mezzo posta.
I primi quattro motivi del ricorso principale, che sono fra loro strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati, denunciano nell’ordine: i)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., dell’art. 40 della l. n. 47/1985, per come confermato dall’art. 46 del d.P.R. n. 380/2011, anche in relazione all’art. 812 cod. civ., dell’ art. 617 c.p.c. e dell’art. 2700 cod. civ. ; ii) v iolazione dell’art. 40 della l. n. 47/1985, anche in relazione all’art. 812 cod. civ. , e dell’art. 2700 cod. civ. ; iii) ancora v iolazione e falsa applicazione dell’art. 40 della l. n. 47/1985 ; iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2.1. Gli eredi NOME evidenziano nei motivi i molteplici profili di erroneità della decisione impugnata, c on la quale la corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità di una vendita realizzata in sede esecutiva e a seguito di un pignoramento mobiliare, arbitrariamente riqualificandola come vendita coattiva di un immobile abusivo e comunque ignorando il disposto dell’art. 40 della l. n. 47/1985.
2.2 Le censure sono tutte manifestamente fondate, avendo la corte d’appello (e ancor prima il tribunale) basato la decisione su una serie di assunti privi di supporto giuridico.
2.3 Val la pena di rimarcare che la corte del merito: i) confondendo il proprio ruolo con quello del giudice di legittimità, ha sorprendentemente dichiarato
inammissibile il motivo d’appello con cui NOME aveva contestato la qualificazione, di bene immobile, data dal primo giudice al capannone, in quanto ‘… doglianza attinente ad una valutazione di merito in ordine alla quale il tribunale ha adeguatamente motivato ‘; ii) ha quindi affermato che un immobile costruito in mancanza (della) o in difformità dalla licenza edilizia non può essere oggetto di trasferimento coattivo in sede di esecuzione immobiliare, ignorando il disposto dell’art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, applicabile ratione temporis , secondo cui le nullità della vendita fra privati previste, per tali casi, dal comma 2 dello stesso articolo non si estendono alla vendita eseguita nell’ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale (Cass. n. 19658/2015; cfr. anche Cass., SS.UU. n. 25021/2019, in tema di scioglimento della comunione in sede di esecuzione individuale e concorsuale).
2.4. Risulta tuttavia dirimente il rilievo che la nullità della vendita eseguita in sede di esecuzione mobiliare, siccome in realtà avente ad oggetto un immobile, avrebbe potuto essere dichiarata (fatto salvo il generale rimedio dell’ actio nullitatis in caso di abnormità del provvedimento di aggiudicazione) solo all’esito di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dai soggetti legittimati (ovvero dagli allora proprietari del terreno, che invece lo avevano chiesto in restituzione privo delle due ‘strutture precarie’ che vi erano state allocate), e non certo in accoglimento di una domanda successivamente proposta dal RAGIONE_SOCIALE, necessariamente apertosi (benché nessuna delle parti lo precisi) ad aggiudicazione ormai avvenuta (perché altrimenti, stante il disposto dell’art. 51 l. fall., il processo esecutivo sarebbe divenuto improcedibile).
Ne consegue che nel presente giudizio, promosso in primo grado dagli eredi COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE e poi esteso dal convenuto all’aggiudicatario del capannone, era precluso ogni accertamento concernente la possibile qualificazione del bene ai sensi del 1° comma dell ‘art. 812 c.c.: invero, poiché un immobile non si può vendere separatamente dal suolo al quale accede (fatta salva l’ipotesi di esecuzione forzosa del solo diritto di superficie) , la natura giuridica del capannone esso solo pignorato e aggiudicato all’asta -non poteva essere che quella attribuitagli dal creditore pignorante, e
implicitamente ritenuta corretta dal G.E., di bene mobile, di cui era stato evidentemente ritenuto possibile lo smontaggio e il rimontaggio.
Resta assorbito il quinto motivo del ricorso principale, col quale gli eredi NOME chiedono una diversa regolamentazione delle spese di lite.
4.Col primo motivo del ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 72, comma 5, nonché degli artt. 92 e segg. della l. fall., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto la propria competenza a decidere della domanda di risoluzione del contratto di locazione, benché avanzata solo dopo l’apertura della procedura concorsuale. 4.1. Il motivo è fondato.
4.2 Va innanzitutto precisato che la corte del merito, nell’attribuire l’inadempimento al curatore, subentrato nel contratto, ha pronunciato ultra petita, in quanto gli attori avevano chiesto la risoluzione della locazione in ragione del pregresso inadempimento della società fallita. Ciò premesso, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento dei creditori concorsuali e delle loro posizioni giuridiche; con la conseguenza che la domanda, quand’anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare, dove va proposta incidentalmente, anche in sede di opposizione allo stato passivo (cfr., fra tante, Cass. nn. 19914/2017, 25868/2011, 7178/2002, 12369/1998, 6713/1982).
Il secondo motivo del ricorso incidentale, col quale il RAGIONE_SOCIALE lamenta che sia stata dichiarata assorbita una sua domanda riconvenzionale, va invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto spetterà eventualmente al giudice del rinvio di esaminare e decidere tale domanda.
All’accoglimento dei ricorsi conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
La Corte accoglie i primo quattro motivi del ricorso principale, assorbito il quinto, e il primo motivo di quello incidentale, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d ‘ appello di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24.1.2024