Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25357 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 2100-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Ravenna, INDIRIZZO, con indirizzo PEC
.
-ricorrente –
contro
– Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; creditori ammessi allo stato passivo del Fallimento della s.n.c. RAGIONE_SOCIALE e del Fallimento personale del socio COGNOME NOME
–
intimati – avverso il decreto del la Corte d’appello di Bologna depositato il 15/06/2022 nel procedimento RGV n. 225/022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Bologna , con decreto del 15/6/2022, ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE, fallito per ripercussione del fallimento della società, contro il decreto del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di esdebitazione.
La corte del merito, al pari del primo giudice, ha ritenuto ostativa alla riabilitazione la condanna ex art. 444 c.p.p. riportata dal reclamante per fatti connessi all’attività di impresa (omesso versamento di contributi previdenziali) per i quali era intervenuta in data 29 ottobre 2021 mera declaratoria di estinzione del reato, ex art. 445, 2° comma c.p.c., e non già la riabilitazione prevista dall’art. 142, 1° comma n. 6 l.f.
Il decreto è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria.
Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE:
1.Il ricorrente lamenta col primo motivo violazione degli artt. 142, 1° co, n. 6 l. fall. e dell ‘art. 2 c.p. , perché il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis, D .L. 463, per il quale ha patteggiato, è stato oggetto di abolitio criminis per effetto della novella di cui all’art. 3, d.lgs. 8/2016, che ha introdotto la soglia € 10.000,00 per la punibilità della condotta.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 1° comma, n. 6 l. fall. e 445 commi 1 bis e 2 c.p.p., per avere la corte d ‘ appello errato nel disconoscere l’equiparazione, a i fini dell ‘esdebitazione per ricorrenza dei presupposti soggettivi, fra riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. e per aver inoltre implicitamente equiparato, ai medesimi fini, la sentenza ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna nel merito.
Con il terzo motivo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione sulla valenza ostativa delle sentenze ex art. 444 c.p.p. Il Collegio, ritenute meritevoli di approfondimento le questioni dibattute nel secondo motivo di ricorso, che rivestono evidente valenza nomofilattica
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 11.7.2024