Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24260/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende, controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonché contro
Saltuati NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello Trento, intimatiavverso decreto di Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE n. 584/2021 depositata il 19/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, rigettava il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto la domanda, proposta dal reclamante, socio accomandatario della soc. RAGIONE_SOCIALE
sas, di declaratoria di inesigibilità dei debiti ammessi al passivo fallimentare non soddisfatti in esito al riparto finale.
1.1 La Corte ha negato il beneficio dell’esdebitazione affermando che le percentuali di soddisfacimento, ammontanti 4,76% del totale dei crediti (due creditori soddisfatti su un totale di 31) fossero irrisorie.
Ha, inoltre, ritenuto non sussistente l’elemento soggettivo, non avendo il Gaione tenuto una condotta improntata alla massima collaborazione con la curatela con riferimento alla valutazione di una quota di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE del 48% nella società RAGIONE_SOCIALE.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese mediante controricorso mentre gli altri soggetti evocati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va preliminarmente rilevato che il ricorso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE risulta notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, sicché tale notifica è nulla (Cass., 22079/2014, 608/2015 e 12410/2020 ); tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il ricorso per cassazione sia così notificato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc , dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, avendo l’atto raggiunto il suo scopo; peraltro, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia originaria della notifica dell’atto introduttivo (Cass. 7033/1997, n. 7033; 4977/2015); ne
consegue che nel caso in esame il controricorso, pur notificato dalla difesa erariale in data 8/11/2021, deve ritenersi tempestivo.
2 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall. e dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: si sostiene che la Corte abbia errato nel fissare soglie minime, non previste dall’art. 142, comma 2, l.fall ., al fine di individuare l’elemento oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori.
2.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall. e dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: il ricorrente critica l’impugnato provvedimento nella parte in cui ha censurato il comportamento non collaborativo del fallito pretendendo da quest’ultimo una doverosa attività di cooperazione consistente nel fornire al curatore corretti elementi per la valutazione della quota di partecipazione societaria non esigibile dal fallito il quale non era a conoscenza dell’acquisto da parte della società partecipata di immobili.
2.2 Il terzo motivo oppone l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla duplicazione nello stato passivo del credito della RAGIONE_SOCIALE con la conseguente aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
2.3 Il quarto motivo prospetta ancora l’ omesso esame di fatto decisivo costituito dalla circostanza che i beni immobili furono acquistati dalla soc. RAGIONE_SOCIALE dopo la dichiarazione del Fallimento, con la conseguenza che il fallito non avrebbe avuto alcuna possibilità di sapere e conoscere di tali operazioni.
3 Esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzati dall’art. 111 Cost., consigliano di esaminare il secondo e il quarto motivo che investono la ratio decidendi relativa al diniego del beneficio dell’esdebitazione per mancata sussistenza del presupposto soggettivo.
Essi si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità.
3.1 L’art 142, comma 1 l.fall., dispone che « il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni;2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura ».
3.2 Il Tribunale ha effettuato i seguenti accertamenti: i) la società la RAGIONE_SOCIALE era titolare di una quota di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE del 48% che era stata valutata dal perito del fallimento in €44.600; ii) sulla base di tale stima il Fallimento recedeva dalla società, ex art. 2285 c.c., chiedendo il pagamento di tale importo; iii) successivamente il curatore scopriva che non erano stati conteggiati beni immobili della società partecipata che determinavano un maggior valore della quota per € 105.000; iv) il Fallimento si vedeva costretto a promuovere un giudizio arbitrale conclusosi con un atto di transazione in virtù del quale RAGIONE_SOCIALE versava alla fallita l’importo di € 75.000 oltre alla somma di € 44.640 già versata.
3.3 Il Tribunale ha tratto il convincimento di una condotta del fallito non collaborativa, rilevante ai fini dell’esclusione del beneficio, dal momento che il fallito non poteva non essere a conoscenza, avuto riguardo alla consistenza della partecipazione sociale, della non corrispondenza al vero della perizia e doveva segnalare tale circostanza agli organi fallimentari evitando un obiettivo ritardo nella conclusione della procedura.
3.4 Le censure sotto deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituiscono in realtà ostensione di un mero dissenso motivazionale finalizzato ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa
valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dal Tribunale.
3.5 L’inammissibilità dei motivi volti a censurare la ratio decidendi sulla non meritevolezza, da sola idonea a sorreggere la decisione, comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo e del terzo motivo, che investono l’ulteriore ragione della esclusione del beneficio dell’esdebitazione per mancanza del requisito oggettivo, posto che la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della pronuncia.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese presente giudizio che liquida in favore di ciascun controricorrente in € 6.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi in favore di RAGIONE_SOCIALE e spese prenotate a debito per RAGIONE_SOCIALE, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella RAGIONE_SOCIALE di Consiglio tenutasi in data 26 febbraio