DECRETO TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00003817 2025 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
Sezione civile – Volontaria Giurisdizione
Il AVV_NOTAIO
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3817/2025 V.G. a seguito di ricorso ex art. 14terdecies L. 3/2012 per la dichiarazione di esdebitazione, presentato da nato a Trieste, il DATA_NASCITA, ed ivi residente in INDIRIZZO, C.F. rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO C.F.
del Foro di Udine;
acquisita la relazione del liquidatore, AVV_NOTAIO riscontrata l’assenza di osservazioni da parte dei creditori; a scioglimento della riserva assunta all’udienza,
ha emesso il seguente
D E C R E T O
In data 6 agosto 2020 l’istante ha presentato ricorso per la liquidazione dei beni ex artt. 14ter ss. L. 3/2012, con procedimento iscritto al R.G. n. 1909/2020 V.G. 2. Con decreto del 15 ottobre 2020 è stata aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni dell’istante, nominato il liquidatore nonché fissato il limite di cui all’art. 14quinquies , comma 2, lett. f) 1 .
1 Sia pure non direttamente sancendo il limite della retribuzione percepita dal debitore come dipendente bensì autorizzando ‘ il debitore a trattenere, ai fini del proprio mantenimento, la differenza, su base mensile, tra l’importo della retribuzione e la somma di Euro 200,00 ‘.
La procedura si è svolta regolarmente mediante versamenti regolari, con frequenza mensile, in linea con le previsioni del piano di liquidazione, come da relazioni periodiche del liquidatore, regolarmente vistate dal Tribunale.
In data 2 settembre 2024 il liquidatore ha depositato nota con la quale ha dato atto completa esecuzione del programma di liquidazione rappresentando al contempo le motivate ragioni per cui il programma di liquidazione inizialmente prospettato dalla debitrice non ha potuto includere l’immobile pervenutole in eredità; indi ha formulato istanza di chiusura della procedura.
Con decreto in data 4 febbraio 2025, il Tribunale, accertato il verificarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 14novies , comma 5, della L. 3/12 e, dunque, preso atto della completa esecuzione del programma di liquidazione e considerato il decorso in data 6.8.2024 del termine di 4 anni decorrente dalla data di deposito della domanda di liquidazione dei beni, ha dichiarato la chiusura della procedura.
In data 18 dicembre 2025, dunque entro l’anno dalla chiusura, è stato depositato ricorso diretto ad ottenere l’esdebitazione.
11.. Il giudice designato ha fissato udienza per l’instaurazione del contraddittorio con i creditori rimasti anche parzialmente insoddisfatti.
Il liquidatore, nel frattempo, ha fatto pervenire la propria relazione.
Nessuno tra i creditori rimasti insoddisfatti, ritualmente notiziati, ha presentato o comunque proposto in udienza osservazioni.
Ritiene il Tribunale adito di dover fare applicazione dell’art. 14terdecies L.3/2012, trattandosi di un procedimento consequenziale alla chiusura della
liquidazione del patrimonio, alle cui condizioni e presupposti è necessario ancorare la decisione.
La norma citata prevede, anzitutto, le seguenti condizioni per accedere al beneficio dell’esdebitazione:
avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili e adoperandosi per il proficuo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni;
non aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
avere svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14undecies , ossia per l’intera durata della liquidazione, un attività produttiva di reddito adeguata alle proprie capacità, competenze e alla situazione di mercato 2 ;
non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; – non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dall’articolo 16;
essere stati soddisfatti, chi integralmente e chi in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione 3 ;
2 La ricorrente, già dipendente part time percepisce a far data dal 01/01/2022 percepisce un trattamento pensionistico .
3 Ai fini dell’esdebitazione, si deve ritenere che il debitore abbia soddisfatto ‘almeno in parte’ i debiti ex art. 14-terdecies, quando con il ricavato della liquidazione dell’attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi, anche a prescindere dell’eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari .
Nella specie, i versamenti previsti dal programma di liquidazione, regolarmente eseguiti nel quadriennio di vita della procedura conclusa in data 04.02.2025, hanno messo a disposizione del riparto finale la somma complessiva di € 31.353,19, al netto RAGIONE_SOCIALE spese prededucibili, consentendo la parziale
Alla luce della documentazione depositata dall’istante e della positiva relazione del liquidatore AVV_NOTAIO dd. 28.01.2026, la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni suddette non può che essere positiva.
Né sussistono, infine, i casi i casi di esclusione del beneficio dell’esdebitazione previsti dal comma 2 dell’art. 14terdecies, legge 3/2012.
In particolare, non vi sono elementi per ritenere, in punto genesi dell’indebitamento e diligenza impiegata dal 4 debitore nell’assumere le obbligazioni, che l’istante possa avere fatto ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, né ritenere che egli, nei cinque anni precedenti all’apertura della soddisfazione del solo credito vantato da RAGIONE_SOCIALE , nulla residuando per i restanti crediti privilegiati e chirografari. Consegue una percentuale di soddisfacimento dei crediti, estinti parzialmente, in una misura tale da non potersi dire in termini globali irrisoria.
4 Come efficacemente riportato nella relazione del liquidatore, AVV_NOTAIO le origini del sovraindebitamento della vanno collocate nella pregressa attività dell’impresa individuale, avente ad oggetto l’esercizio pubblico di bar alle insegne ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in Muggia, entrata in crisi nell’anno 2006, allorché l’ex marito e collaboratore contrasse una serie di debiti di gioco, costringendo l’odierna ricorrente a stipulare un mutuo, garantito da fideiussione personale, nel tentativo di onorarli. In tempi successivi l’esposizione debitoria si aggravò ulteriormente con il ricorso ad ulteriori finanziamenti, sino a giungere ad uno stato di crisi irreversibile che la costrinse a cedere a terzi entrambi i rami aziendali, in aggiunta all’abitazione in INDIRIZZO INDIRIZZO, ancorché il ricavato complessivo di dette alienazioni non consentisse di provvedere all’integrale estinzione dell’indebitamento di natura tributaria e contributiva. Il venir meno RAGIONE_SOCIALE fonti di reddito, la conseguente difficoltà di fare fronte alle spese correnti ed il pignoramento di ulteriori somme su iniziativa di creditori insoddisfatti, costituiscono la base dello stato di crisi della ricorrente, che non risulta avere posto in essere atti in frode ai creditori. Le vicende che precedono, hanno dato origine alle principali poste debitorie accertate in capo alla ricorrente, prevalentemente costituite da debiti tributari e contributivi connessi alla cessata attività d’impresa, da debiti verso società finanziarie e, in misura minore, nei confronti di soggetti privati; l’indebitamento complessivo, indicato nello stato passivo della procedura, ammonta ad € 169.713,80 dei quali € 143.610,42 assistiti da privilegio.
liquidazione il ricorrente, abbia compiuto atti in frode ai creditori o abbia eseguito pagamenti preferenziali a vantaggio di alcuni creditori e a danno di altri.
P.Q.M.
Visto l’art. 14terdecies L. 3/2012,
1)
dichiara l’inesigibilità,
nei confronti
di
, dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. C.F.
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Trieste, 24 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO