Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 726 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15002-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 585/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti il RAGIONE_SOCIALE chiede che sia cassata l’epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d’Appello di Bari, accogliendo il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado -disponendo la conseguente condanna del MEF -con cui era stata respinta la domanda di detta impresa intesa a conseguire il risarcimento del danno patito per effetto dell’indebita escussione da parte dell’amministrazione convenuta RAGIONE_SOCIALE polizze rilasciate a garanzia dell’esatta esecuzione di un pregresso contratto di appalto, escussione che aveva comportato l’esclusione dell’impresa dal circuito degli appalti e la perdita dell’utile aziendale connesso ad un altro contratto, che non era stato possibile perfezionare per l’impossibilità di rilasciare le garanzie richieste.
La Corte d’Appello si era indotta ad accogliere il gravame rilevando, in sintesi, che l’escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie era avvenuta in modo indebito, essendo risultato, a seguito di altro giudizio tra le parti, che il ritardo nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere in ragione del quale l’amministrazione aveva proceduto ad escutere le garanzie rilasciate dall’impresa, non era imputabile a quest’ultima, ma ad un errore progettuale di cui era responsabile la stazione appaltante e che non era dunque dubitabile la sussistenza della colpa in capo all’amministrazione, che aveva agito violando le regole di buona fede e correttezza che presidiano l’esecuzione del contratto.
Ric. 2021 n. 15002 sez. M1 – ud. 16-11-2022
Al proposto ricorso, che si vale di un unico motivo, resiste l’intimata con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 2043 cod. civ. in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per aver disposto la pronunciata condanna risarcitoria ancorché non fosse provato in alcun modo il requisito di colpa in capo ad essa amministrazione, l’analisi dell’elemento soggettivo da parte del giudice gravato non fosse stata condotta in modo idoneo a comprovarne la sussistenza, fosse infondato, a tal fine, l’argomento secondo cui l’amministrazione avrebbe agito nell’occasione in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, attese le finalità RAGIONE_SOCIALE garanzie rilasciate, tanto più considerando che esse erano del tipo a prima richiesta, e non fosse discutibile che l’amministrazione aveva agito a tutela di un proprio diritto.
Il motivo è, pur in disparte dalle ragioni di improcedibilità del ricorso e di inammissibilità fatte valere dalla controricorrente, affetto in ogni caso da evidente inammissibilità che ne preclude lo scrutinio qui richiesto sulla base di un duplice concorrente ordine di ragioni.
Da un lato, esso reitera senza alcun apprezzabile risvolto critico le medesime ragioni di censura già ostese nel corso dei pregressi gradi del giudizio e dissente dalla valutazione negativa operatane dal decidente del grado senza confrontarsi con le ragioni della decisione da questo assunta. Il giudice d’appello ha, infatti, rappresentato con chiara e congruente motivazione che la ragione della condanna dell’amministrazione è da individuarsi nell’indebita escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie quantunque non ne esistessero i presupposti, non configurandosi nella specie un inadempimento di cui si potesse fare carico all’impresa appaltatrice. Il motivo manca, pertanto, di specificità
Ric. 2021 n. 15002 sez. M1 – ud. 16-11-2022
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e si concreta, per questo, come si è già detto in pari occasione, in un “non motivo”.
Dall’altro, il motivo e, segnatamente, le argomentazioni che lo coonestano e che dovrebbero, negli auspici ricorrenti, assicurarne l’accoglimento, hanno valenza puramente meritale, perché, lungi dal rispecchiare anche lontanamente i criteri che presiedono alla denuncia per cassazione dell’errore di diritto -richiamati a proposito dal controricorso -, sostanziano unicamente un’istanza volta alla rinnovata valutazione del quadro istruttorio delibato dal giudice del grado, chiamando, perciò, questa Corte a rendere un ufficio estraneo ai suoi compiti istituzionali, posto che, come si è più volte affermato, il giudizio di cassazione non rappresenta un terzo grado di merito in cui sia possibile mettere riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Spese alla soccombenza. Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di amministrazioni pubbliche (Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile