Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33202 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33202 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.9370/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1440/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedeva la condanna di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che avrebbe patito in conseguenza della indebita (in mancanza di un effettivo credito) escussione, da parte della convenuta, nell’ottobre 2014 di una fideiussione concessa -per l’importo massimo di € 30.000,00 – da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da RAGIONE_SOCIALE con contratto di somministrazione del 12/11/2007.
A sostegno della domanda risarcitoria il ricorrente esponeva che:
NOME NOME gestiva un punto vendita RAGIONE_SOCIALE presso il Centro Commerciale Gran Sasso di Teramo e, a RAGIONE_SOCIALE del contratto di somministrazione dei prodotti, aveva dovuto stipulare con RAGIONE_SOCIALE un contratto autonomo di RAGIONE_SOCIALE fino a € 30.000,00;
con nota del 3.10.2014 RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 30.000,00 in forza del contratto autonomo di RAGIONE_SOCIALE, rappresentando un credito di € 48.310,55;
RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’opposizione d i NOME che negava di essere debitrice (ragion per cui RAGIONE_SOCIALE aveva rappresentato l’esistenza di una posizione debitoria non corrispondente alle risultanze contabili) ma si sosteneva al contrario creditrice della somma di euro 1.802,30, aveva versato la somma richiesta;
RAGIONE_SOCIALE NOME non aveva beni propri e risorse autonome, onde l’addebito della somma di € 30.000,00 si era tradotto immediatamente in uno scoperto di conto corrente;
essendo l’attuale ricorrente fideiussore rispetto alla banca in relazione a tutte le operazioni di RAGIONE_SOCIALE (tra cui anche la
richiamata RAGIONE_SOCIALE a prima richiesta), l’ asseritamente illegittima escussione aveva finito per gravare sul suo patrimonio personale; tanto più che egli aveva garantito RAGIONE_SOCIALE per le esposizioni debitorie di RAGIONE_SOCIALE con due pegni, che erano stati «trattenuti» dalla creditrice;
-l’escussione aveva per lui prodotto un danno patrimoniale (quantificato in € 30.000,00 «atteso che all’epoca dell’escussione non vi era alcuna debenza nei confronti della società beneficiaria della fideiussione»), nonché un danno non patrimoniale (quantificato in € 21.000,00), consistente nel «rischio di vedersi ridurre gli affidamenti a causa della non meritata immagine di cattivo pagatore».
In definitiva, il ricorrente lamentava di aver subito un danno extracontrattuale prodottosi in virtù dell’abusivo utilizzo di un contratto autonomo di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) i cui effetti negativi si erano prodotti sul suo patrimonio personale, nella sua qualità di fideiussore omnibus della società garantita.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Teramo -dopo aver ritenuto superfluo procedere all’istruttoria orale richiesta in ricorso e dopo aver respinto l’ordine di esibizione, sollecitato dal ricorrente (avente ad oggetto tutta la documentazione attestante la sua posizione di fideiussore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) – con ordinanza, comunicata in data 22 settembre 2017, concludeva il giudizio dichiarando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Il COGNOME proponeva appello sotto plurimi profili (cfr. sentenza impugnata, pp. 4-6).
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo.
La Corte d’appello con sentenza n. 1449/2021 rigettava il gravame.
Ha proposto ricorso il COGNOME, che ha pure depositato memoria a sostegno del suo accoglimento.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
1.Il COGNOME articola il ricorso in quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <>
Si duole che il giudice di primo grado, a fronte della domanda risarcitoria da lui proposta ex art. 2043 c.c., avrebbe ritenuto la carenza della sua legittimazione attiva, mentre la corte di merito, pur rilevando ‘effettivi profili di non condivisibilità della motivazione della ordinanza impugnata’, av rebbe omesso pronuncia su specifico motivo di appello, spostando la propria attenzione sullo scrutinio nel merito per il principio della c.d. ‘ragione più liquida’. La Corte d’appello avrebbe invece dovuto riconoscere al COGNOME la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dalla illecita condotta di RAGIONE_SOCIALE.
Si sottolinea che il fatto illecito, produttivo del danno, era stato dal COGNOME individuato nella sostanziale creazione a livello meramente contabile di un credito da parte di RAGIONE_SOCIALE (credito in realtà insussistente) e nella successiva indebita escussione della RAGIONE_SOCIALE (escussione agevole essendo la RAGIONE_SOCIALE a semplice richiesta). Il ricorrente non avrebbe agito per far valere il diritto contrattuale di un terzo ma avrebbe semplicemente rappresentato la sussistenza di un
fatto illecito che avrebbe dovuto essere accertato in corso di causa, non essendovi ragioni ostative affinché quel determinato fatto (inesistente pretesa creditoria ed illecita attivazione di polizza fideiussoria) potesse costituire anche fonte di responsabilità contrattuale, ben potendo lo stesso, come sarebbe in effetti accaduto, rappresentare il fatto illecito fondante un danno extracontrattuale.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <>.
Si violerebbero dette norme laddove la Corte di Appello afferma che <>.
Si oppone che i prospetti ricevuti in data 25 giugno e 11 settembre 2014 dal funzionario RAGIONE_SOCIALE incaricato ai rapporti con i punti vendita attesterebber o che RAGIONE_SOCIALE, all’epoca, non aveva alcun credito da escutere con il contratto autonomo di RAGIONE_SOCIALE.
Si sostiene pure che la richiesta esibizione di tutta la documentazione attestante la posizione fideiussoria del COGNOME nei
confronti di RAGIONE_SOCIALE nonché il rilascio di libretti di deposito in pegno a RAGIONE_SOCIALE dei debiti contratti da tale società serverebbero a dimostrare la dinamica contrattuale che avrebbe comportato danni a carico dell’attuale ricorrente .
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia <>nella parte in cui non è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
Si osserva: <>. E la corte territoriale non si sarebbe pronunciata neppure su questa censura, che aveva formato motivo di appello.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: <>.
Si s ostiene che l’illecita escussione della fideiussione bancaria da parte di RAGIONE_SOCIALE (che sarebbe stata illecita per mancanza di un effettivo credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) sarebbe risultata dai prospetti inviati dal responsabile dei punti vendita di RAGIONE_SOCIALE, e si lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto dubbia la prova del nesso di causalità tra detta escussione illecita ed il pregiudizio economico subito dal ricorrente.
Si sottolinea che alla data del 16.12.2016 il ricorrente avrebbe concordato con RAGIONE_SOCIALE un accordo transattivo prevedente il pagamento della somma di € 20.000,00 al fine di liberarsi da ogni obbligo quale fideiussore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE : dunque, l’accordo transattivo avrebbe riguardato anche la fideiussione escussa da RAGIONE_SOCIALE.
2. Il ricorso è inammissibile.
Seguendo il principio della ragione liquida, va subito constatato che, pur inserendovi tentativi di ‘copertura’ (come quelli relativi al diniego di ammissione di prove, peraltro confliggenti con la discrezionalità gestionale istruttoria del giudice di merito e comunque ictu oculi non sussumibili, quantomeno per la loro globalità confacente proprio rispetto a una nuova istruttoria alternativa, nel fatto discusso e decisivo del pur invocato art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente destina il secondo e il quarto motivo a un terzo grado di merito, confutando l’accertamento fattuale svolto dal giudice d’appello e argomentando ampiamente per la ricostruzione di un accertamento alternativo su cui fondare la propria pretesa. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non può essere la sede ove apportare un’alternativa di merito, conformemente a quel che rientra invece nel giudizio di appello.
In ultima analisi, le censure, svolte dal ricorrente nei suddetti motivi, pur richiamando il vizio di cui al n. 3 o al n. 5 dell’art. 360 primo comma c.p.c., tutte si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento o a consentire una nuova istruttoria, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito
Anche qui, poi, per la conformazione della controversia, le questioni di rito racchiuse nel primo e nel terzo motivo (rispettivamente la questione della legittimazione attiva del COGNOME e quella della scelta del rito) risultano non dirimenti per un diverso esito e perciò assorbite.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da controparte, liquidate come in dispositivo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2800 per compensi, oltre a euro 200 per gli esborsi ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023