Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5131 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5131 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4801/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso lo studio legale dell’ NOME (CODICE_FISCALE)
: avvocato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
XX SETTEMBRE 3, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
TABLE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2012/2022 depositata il 16/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
In data 31.3.2000, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria) concludevano un contratto di fornitura avente ad oggetto n. 25 locomotive idrauliche TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO per il corrispettivo di € 36.991.225,40. A garanzia della buona esecuzione delle prestazioni oggetto del predetto contratto, RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. la polizza fideiussoria n. 605 del 25.2.2000. Con la suddetta polizza, la Banca si impegnava a pagare immediatamente, ‘ a semplice richiesta
scritta’ e ‘senza poter opporre eccezioni o contestazioni di sorta’, in favore di RAGIONE_SOCIALE, la somma massima di Lire 7.162.500.000 (successivamente, euro 3.699.124,54, pari al 10% del corrispettivo della fornitura), sino ai 90 giorni successivi all’emiss ione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del ‘certificato di fine rilevamento degli indici RAM’ (documento che attesta il completamento della verifica dei parametri di affidabilità, disponibilità e manutenibilità), ovvero, nel caso in cui fosse ancora in corso il periodo di garanzia per uno o più dei rotabili, la somma di Lire 2.148.750.000 (pari al 3% del corrispettivo della fornitura), sino ai 90 giorni successivi all’emissione del ‘certificato di fine garanzia’.
A fronte degli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE otteneva nel 2011 decreto ingiuntivo esecutivo dal Tribunale di Firenze nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. per il pagamento di euro 3.699.124,54 in ragione della garanzia che le ingiunte avevano prestato alla ingiungente per l’appaltante RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi subappaltato a RAGIONE_SOCIALE in relazione a un contratto di fornitura di locomotive.
Con un unico atto di citazione, notificato il 21 febbraio 2012, le due banche – la seconda divenuta Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. – si opponevano e contestualmente chiamavano in causa COGNOME e NOME.COGNOME nella qualità di contro garante che, con atto del 20.6.2003, si era impegnata a rimborsare la banca di quanto questa fosse costretta a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE
Parte opponente eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito; il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di credito riferibile a RAGIONE_SOCIALE; il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, contestava la qualificazione giuridica della garanzia, da ritenersi non autonoma ma accessoria (fideiussione) nonché l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE. Rilevava, inoltre, l’intervenuta scadenza della garanzia e il difetto dei presupposti legittimanti l’emissione del decreto ingiuntivo
L’opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa. RAGIONE_SOCIALE si costitutiva, chiedendo di accogliere parte delle pretese delle banche. Il Tribunale, con sentenza parziale del 20 maggio 2013, dichiarava la nullità della chiamata di G.M.COGNOME. e conseguentemente l’inammissibilità della domanda proposta dagli opponenti nei suoi confronti, rimettendo la causa in istruttoria per il residuo thema decidendum.
Successivamente, con ulteriore sentenza parziale del 2 gennaio 2018, il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo, dichiarava difetto di titolarità passiva di Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rimetteva la causa in istruttoria quanto alle domande di regresso rivolte nei confronti di COGNOME, entrata in amministrazione straordinaria (tutte le parti erano ancora in causa tranne Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La causa veniva infine definita con sentenza del 18 ottobre 2018. Frattanto, con appello notificato il 31 luglio 2018, le due banche convenivano davanti alla Corte d’appello di Firenze RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE perché fossero annullate e/o revocate e/o modificate e/o dichiarate nulle e/o inefficaci le due sentenze parziali del 2013 e del 2018, oltre a una serie di ordinanze, e perché fossero accolte tutte le domande presenti nell’atto di citazione di primo grado, fosse caducato il decreto e fosse accertato che la fideiussione del 25 febbraio 2000 n. 665, che era stata escussa, non aveva più alcun valore e che nulla le appellanti dovevano a RAGIONE_SOCIALE; chiedevano pure di condannare quest’ultima a risarcire loro i danni per avere agito non correttamente, anche ex articolo 2043 c.c., e a restituire quanto ricevuto (euro 4.492.785,75) per esecuzione forzata; chiedevano altresì di condannare RAGIONE_SOCIALE (pur dovendosi accertare che RAGIONE_SOCIALE aveva correttamente adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) e/o COGNOME.COGNOME.R. a versare a RAGIONE_SOCIALE quanto richiesto; chiedevano ancora di condannare COGNOME e COGNOME, a titolo di surroga e/o di regresso, a rivalere, rimborsare e/o garantire le
appellanti, e di accertare che NOMECOGNOMENOME era inadempiente e di condannarla per risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; chiedevano pure di accertare che NOME e/o NOME avevano danneggiato le banche e conseguentemente condannare al risarcimento, nonché di revocare, modificare o annullare l’ordinanza del 22 febbraio 2013 laddove aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, e altre ordinanze.
Si costituivano NOMECOGNOME e RAGIONE_SOCIALE, ciascuna chiedendo il trattenimento dell’appello; si costituiva RAGIONE_SOCIALE, con atto di costituzione e intervento adesivo dipendente, chiedendo di accogliere parte delle pretese delle banche appellanti.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2012/2022, accogliendo parzialmente il gravame, revocava il decreto ingiuntivo, accertava scaduto il termine per escutere la fideiussione del 25 febbraio 2000 n. 665, dichiarava nulla dovuto dalle appellanti a RAGIONE_SOCIALE ‘a fronte dell’abusiva escussione della garanzia’, accertava che RAGIONE_SOCIALE, per compensazione, aveva incassato euro 3.255.457,81 e la condannava a restituire alla ‘Banca pagante’, in quanto indebito ottenuto nell’esecuzione forzata, euro 3.740 .490,74 oltre interessi sulla somma di euro 443.664,73.
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell’appello principale confermava la sentenza n. 1650/2013; confermava l’ordinanza del 22.02.2013; riformava in parte la sentenza n. 4/2018; riformava in parte l’ordinanza di rimessione sul ruolo della causa acce ssoria, per la prosecuzione del giudizio tra tutte le parti, ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE. Revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 7260 del 2011 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29 -30.12.2011 a favore di RAGIONE_SOCIALE ed accertare che il termine per la escussione della fideiussione n. 665 del 25.02.2000 era scaduto, con la conseguenza che nulla era dovuto dalle banche a RAGIONE_SOCIALE ricorrendo l’ipotesi di abusiva escussione della garanzia.
Avverso tale decisione della Corte territoriale di Firenze RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su dieci motivi, da cui si difendono con rispettivi controricorsi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
In particolare, Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per cassazione per la riproposizione delle questioni di merito ed il riesame della documentazione non più scrutinabile in sede di legittimità e l’infondatezza n el merito delle doglianze.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria replicava ai motivi di ricorso attinenti alla sua posizione (quarto, quinto, sesto e settimo).
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, deduceva in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso avanzati dalla ricorrente.
Depositavano memoria sia RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente e RAGIONE_SOCIALE San Paolo depositano ulteriori memorie ex art.
380 bis-1 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 81 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 2330, 2504 e 2504 bis c.c. e mancato rilievo officioso della sopravvenuta carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la sua estinzione dovuta a fusione per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La regola di diritto violata è consolidata: ‘In tema di fusione per incorporazione, la legittimazione attiva e passiva spetta unicamente al soggetto incorporante essendosi la società incorporata estinta. Infatti, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e
difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva’ (così da ultimo Cass. 9 agosto 2022 n. 24579; Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021).
Il motivo è infondato.
Il giudizio di primo grado che di appello, è stato caratterizzato dalla presenza di due soggetti: il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE e solo nel corso della parte finale del secondo grado di giudizio vi è stata l’unificazione dei due sogget ti.
Come correttamente evidenziato dalla banca controricorrente, il decreto ingiuntivo era stato emesso anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e l’opposizione a decreto ingiuntivo era stata proposta sia dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., sia da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
In quella sede RAGIONE_SOCIALE, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù della (prima) fusione per incorporazione di quest’ultimo nell’allora RAGIONE_SOCIALE (atto per notar COGNOME del 18.12.2002).
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 2.1.2018, dichiarava il difetto di titolarità passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; condanna RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, mentre compensava integralmente quelle tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Nel giudizio di secondo grado, in virtù del (nuovo) atto di fusione del 10.10.2018, (anche) il (nuovo) RAGIONE_SOCIALE si è fuso per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE che restava in giudizio ‘anche quale società incorporante il RAGIONE_SOCIALE, in virtù di atto di fusione per incorporazione’.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in proprio nel giudizio con un proprio difensore ed ha maturato il diritto al rimborso delle spese di giudizio, qualora fosse risultato vittorioso.
Tale credito della società incorporata, RAGIONE_SOCIALE, a seguito della fusione è transitato, quale diritto autonomo, alla società incorporante RAGIONE_SOCIALE, in aggiunta al diritto di credito per la liquidazione delle spese e competenze.
Per tale motivo la Corte territoriale correttamente ha liquidato le spese di giudizio nei confronti di due soggetti che hanno mantenuto, almeno fino al 9.10.2019, posizioni divergenti.
Sotto altro profilo non ricorre in alcun modo il dedotto vizio di error in procedendo ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c. per motivazione apparente. Secondo la ricorrente la Corte non avrebbe indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza loro approfondita disamina logica o giuridica, omettendo di esaminare la documentazione (relativa alla fusione per incorporazione intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE San Paolo ed i relativi atti processuali).
Al contrario, la Corte di Appello, lungi dal fondare il proprio convincimento su argomentazioni contraddittorie, ha illustrato chiaramente il percorso logico posto a base della decisione, esaminando il complesso degli elementi fondanti la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo concesso a beneficio di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che quest’ultima non avesse fornito elementi idonei a scongiurare il pericolo di escutere una garanzia non dovuta.
Con il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375 e 1175, 2697 e 2698 c.c., nonché violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello riconosciuta ‘esistente l’escussione in frode in assenza di ogni prova liquida ed
incontestabile sulla pretesa natura manifestamente pretestuosa e fraudolenta dell’escussione della garanzia autonoma prestata’.
In particolare, per qualificare l’escussione come abusiva, non sarebbe sufficiente evidenziare le (pur errate) criticità, dovendo la Corte valutare se, dalle evidenze processuali fosse o meno emerso che RAGIONE_SOCIALE avesse improntato la sua condotta ad una evidente malafede.
La Corte avrebbe omesso di valutare i fatti processuali giacché né RAGIONE_SOCIALE né il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano sollevato contestazioni di abusività o lamentato d’esser vittime di una frode. Al contrario, entrambe avevano replicato in merito alla pretesa escussione senza adombrare di essere state vittime di una ‘dolosa preordinazione’ di RAGIONE_SOCIALE nell’escutere la garanzia.
Poiché la condotta concretamente tenuta dalle parti è un fatto determinante per dimostrarne la fondatezza delle pretese giudiziali successivamente fatte valere, esso non troverebbe alcun appiglio nei fatti per come realmente si svolsero.
Il motivo è inammissibile poiché si richiede a questa corte di rivalutare il materiale probatorio per pervenire ad una diversa ricostruzione dei dati fattuali.
Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello
non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
La Corte territoriale ha dedotto la sussistenza del carattere abusivo della richiesta di pagamento all’esito della valutazione del materiale probatorio attraverso un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, senza dedurre fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale. La Corte ha evidenziato i fatti posti a fondamento del giudizio di abusiva escussione della garanzia rilevando che ‘il Tribunale, abbia errato nel non aver ben valutato e nell’aver quindi disatteso l’exceptio doli sollevata dalle banche, per avere sostanzialmente ritenuto erroneamente legittimi: · la mancata indicazione specifica degli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE per i quali sarebbe stata ancora attiva la garanzia per la corretta esecuzione degli interventi da eseguire nel periodo coperto dalla stessa garanzia; · la sovrapposizione da parte di RAGIONE_SOCIALE del contenuto delle due garanzie (l’una per il mancato adempimento e l’inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e l’altra per il mancato adempimento e l’inesatto adempimento degli interventi da esegu ire durante il periodo di garanzia dei rotabili); · il maggior importo richiesto seppure previsto dalla prima garanzia di cui all’allegato 1 del contratto di fornitura, mentre invece RAGIONE_SOCIALE aveva fatto riferimento alla seconda garanzia; · la mancata co nsegna di copia conforme dei certificati sopra indicati.’
La Corte di Appello ha ragionevolmente fondato la propria valutazione di merito su una serie di indici costituiti da: · modalità ‘anormali’ dell’uso del diritto (sul piano oggettivo) perpetrate da RAGIONE_SOCIALE; · la condotta caratterizzata da ‘evidente malafede’ concretizzatosi nell’aver richiesto un credito già pagato dal debitore
principale (come emergeva dal contenuto della fattura del 12.1.2010 e dalla domanda di insinuazione); nell’aver riattivato la procedura esecutiva contro la Banca anche per la parte del credito eccedente l’importo ammesso al passivo.
Con il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 1945, 2697 e 2698 c.c. per erroneo travisamento del legittimo esercizio di exceptio doli generalis .
In particolare, il testo della garanzia (quello che secondo la Corte d’Appello sarebbe stato ‘disatteso’ da RAGIONE_SOCIALE) prevedeva, infatti, a carico del garante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di pagare subito il credito affermato esistente da RAGIONE_SOCIALE a semplice richiesta di quest’ultima (‘… immediatamente a Vs. prima e semplice richiesta scritta, nella quale si affermi…’) e nella quantificazione indicata da quest’ultima, ‘senza necessità di alcuna prova’ da parte di RAGIONE_SOCIALE. La garanzia, dunque, escludeva che l’escussione di RAGIONE_SOCIALE dovesse essere ‘documentata’.
Una corretta lettura della garanzia prestata, ed una corretta applicazione della disciplina inerente alla c.d. garanzia autonoma, avrebbero dovuto indirizzare la Corte d’Appello verso il riconoscimento dell’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in forza di una obbligazione propria, a pagare un debito proprio (non altrui, come il fideiussore), versando al creditore un indennizzo predeterminato e sostitutivo della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Peraltro, secondo la ricorrente, nel momento in cui la Corte d’Appello ha affermato che il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano legittimate a opporre contestazioni sul testo della lettera di escussione e che RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto l’onere di fornire tutti i ch iarimenti richiesti, ha attribuito al garante (e a RAGIONE_SOCIALE) diritti che, sia il testo della garanzia, sia la disciplina della garanzia autonoma, escludevano.
Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1945, 2697 e 2698 c.c. ancora in relazione all’esercizio di exceptio doli generalis ; inoltre, si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.
La Corte d’Appello ha violato le norme citate in epigrafe sulla disciplina della garanzia autonoma ed ha comunque omesso di esaminare il fatto decisivo del precedente, conclamato inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al contratto di fornitura, che era culminato nel suo unilaterale abbandono di ogni prestazione inerente alle garanzie fornite.
Sotto altro profilo, il rilevamento (non definitivo), degli indici RAMS effettuato in quel momento da RAGIONE_SOCIALE fu, infatti, frutto di una condotta ‘forzata’, determinata da una situazione patologica eccezionale conseguente alla condotta ingiustificata di RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, la valutazione del materiale probatorio sarebbe errata perché il Certificato che la Corte d’Appello ha ritenuto rilevante non fu quello che a norma di contratto viene definito come ‘certificato di fine rilevamento degli indici RAMS’ finale. Esso fu, al contrario, un rilevamento determinato dal precipitare degli eventi dettato dall’improvvisa fuga di RAGIONE_SOCIALE. Fu un rilevamento ‘conclusivo’ solo perché NOME se n’era andata abbandonando i lavori.
Con il quinto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 2697 e 2698 c.c. nonché degli articoli 633 e 645 ss. c.p.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto estinto l’obbligo di pagamento del garante.
La Corte avrebbe fornito un’interpretazione errata della garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quanto del contratto (e, segnatamente, delle condizioni di fornitura), posto che, in nessuno dei documenti è
prevista una clausola che imponga una qualche alternatività tra l’applicazione delle suddette penali (relative ad una particolare fattispecie di inadempimento) e l’escussione della polizza rilasciata a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale.
La Corte d’Appello avrebbe errato anche nel considerare ‘duplicati’ due valori numerici (l’importo delle penali applicate a RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento degli indici RAMS e il valore della garanzia escussa verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) che, in realtà, risultano numericamente identici per previsione contrattuale, ma afferenti fattispecie distinte e non legate da vincolo di alternatività.
Rileva la ricorrente che all’art. 16 delle Condizioni di Fornitura era previsto: ‘In caso di vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità e/o anormalità di funzionamento e/o cattivo funzionamento (ivi compreso il mancato raggiungimento e/o il mancato mantenimento degli Indici RAMS) di uno o più rotabili e/o di ogni altro inadempimento alle obbligazioni poste a carico del Fornitore – ai sensi degli art. 47 e 56 delle Condizioni Generali di Contratto FS per le forniture, nonché del combinato disposto degli articoli 1490, 1492, 1497 e 1512 del cod. civ. – oltre alla risoluzione del contratto e/o all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, resta fermo il diritto delle FS di ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti (per danno emergente e lucro cessante).…, resta peraltro inteso che il Fornitore non può essere chiamato a risarcire alle FS danni derivanti da inadempimenti al Contratto di Fornitura e/o ai suoi allegati – ivi incluse le penali di cui al precedente art. 15 – per un ammontare complessivamente superiore al 30% del corrispettivo complessivo previsto all’art. 3 del Contratto di Fornitura.
Pertanto, l’insinuazione non avrebbe intaccato il diritto di RAGIONE_SOCIALE ad escutere comunque la fideiussione.
I motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi avendo ad oggetto il contenuto dell’exceptio doli generalis e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Quanto al profilo della inammissibilità, la ricorrente si limita ad una rilettura delle risultanze documentali, e quindi ad un inammissibile riesame dei fatti storici, senza specificare sotto quale profilo la Corte d’Appello ‘avrebbe violato le norme citate in epigrafe’ ed ‘avrebbe comunque omesso di esaminare un fatto decisivo’.
Nello specifico, difetta la censura del ragionamento logico-giuridico operato dai Giudici di secondo grado e l’individuazione e/o l’enucleazione delle motivazioni correttamente esposte a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
In ogni caso le censure sono infondate.
La Corte ha ragionevolmente argomentato che le due fideiussioni garantivano, alternativamente ed in sequenza, due situazioni differenti: la prima la fornitura dei treni, la seconda gli interventi in garanzia relativi alla fase successiva.
Riguardavano, inoltre, due periodi diversi, quello anteriore alla consegna e quello successivo alla consegna, ed importi diversi (€ 3.699.122,54 per il primo periodo ed € 1.109.736,76 per il secondo periodo).
La Corte ha spiegato che nell’escussione del 17.5.2011, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe azionato ritualmente lo strumento di garanzia avendo chiesto il pagamento dell’importo di € 3.699.122,94 relativo alla prima garanzia, ma motivato con le ragioni della seconda garanzia (cioè l’inadempimento relativo ‘alla escussione degli interventi da effettuare durante il periodo di garanzia dei rotabili’).
Non ha fornito la copia conforme del certificato di fine rilevamento degli indici RAMS (né del certificato di fine garanzia relativo alla seconda ipotesi) e ciò ha legittimato il rifiuto al pagamento da parte della Banca.
A ciò si aggiunge che la lettera di escussione della garanzia era carente della indicazione specifica degli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE per i quali sarebbe stata ancora attiva la garanzia per la corretta esecuzione degli interventi da eseguire nel periodo coperto dalla stessa garanzia.
Sotto altro profilo la decisione impugnata non ha omesso di esaminare il fatto decisivo del precedente inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al contratto di fornitura (art. 360, co. 1, n. 5) e la natura giuridica del certificato di fine rilevamento degli indici RAMS.
La Corte sulla base di una corretta interpretazione testuale della fideiussione del 25.2.2000 (‘dopo l’emissione da parte vostra (adde: RAGIONE_SOCIALE) del’, emissione che dovrà esserci comprovata da copia conforme all’originale del suddetto certificato’) ha p recisato che RAGIONE_SOCIALE era il soggetto che doveva emettere il certificato, avrebbe dovuto inviare una copia conforme da consegnare in copia alla Banca, trattenendo per sé l’originale.
I contrasti tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dedotti dalla ricorrente a causa dei presunti inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE in riferimento al contratto di fornitura dei rotabili risultano irrilevanti sotto tale profilo.
Quanto alle censure di merito oggetto più specificamente del quinto motivo, la Corte territoriale, attraverso la valutazione del materiale probatorio esibito dalla Banca ha ritenuto che, al momento dell’escussione, il credito di RAGIONE_SOCIALE risultava già es tinto.
Tale valutazione oltremodo ragionevole e ben argomentata non più essere sindacata in sede di legittimità, traducendosi in una inammissibile nuova valutazione del materiale probatorio.
Con il sesto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 2909 c.c. e 345 c.p.c.
La c orte d’ a ppello ha respinto l’eccezione di novità perché il rilievo del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, dunque non soggetto a decadenze.
La argomentazione non sarebbe coerente. Se, infatti, il giudicato non rileva come tale e come tale non è invocato (cioè come ‘accertamento giudiziale definitivo’) ma la sentenza che lo contiene è allegata solo quale documento comprovante un fatto storico ritenuto rilevante quale mezzo di prova, allora opererebbe il divieto ex art. 345 c.p.c. e la conseguente inammissibilità.
Il motivo è infondato.
Non ricorre alcuna contraddittorietà della decisione (peraltro non censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.) poiché la Corte si è limitata a correttamente evidenziare che il fatto storico oggetto dell’eccezione (di giudicato) possa fornire, comunque, elementi di valutazione probatoria. Pertanto, il fatto storico posto alla base dell’eccezione di giudicato, indipendentemente dall’ammissibilità della stessa, costituisce nera difesa e contribuisce e meglio connotare la vicenda fattuale presa in esame dalla Corte.
Con il settimo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 633 ss. e 645 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art icolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
La Corte d’Appello ha revocato il decreto ingiuntivo perché ‘seppure l’eccezione di estinzione del credito garantito spetti alla parte convenuta e possa essere sollevata solo con l’opposizione a D.I., l’effetto estintivo del credito viene a determinarsi per l’effetto della coesistenza degli opposti crediti, già operante al momento dell’emissione del provvedimento monitorio’.
La Corte avrebbe omesso di individuare la norma o regola giurisprudenziale da cui ha tratto la convinzione manifestata.
Nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. il ricorrente ha precisato che l’errore della Corte fiorentina consisterebbe nell’aver sovrapposto ‘la compensazione delle penali effettuata da RAGIONE_SOCIALE, con l’escussione
della garanzia rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’esatto adempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE‘.
Il motivo è inammissibile perché generico.
La Corte territoriale, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accertato che, al momento dell’instaurazione del procedimento monitorio, il credito di RAGIONE_SOCIALE si era già estinto per compensazione.
Ciò ha imposto da un lato la revoca del decreto ingiuntivo e dall’altro ha confermato il giudizio di abusività dell’escussione giacché quelle somme risultavano già estinte per compensazione con ciò rendendo impraticabile o abusiva l’escussione della polizz a per quello stesso credito.
Con l’ottavo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2033 e 2041 c.c.
Si duole che la corte di merito, ravvisando in parte fondata la censura dell’appellante, abbia ‘chiesto la riforma della sentenza per non aver disposto la restituzione ex art. 2033 e 2041 c.c. di quanto corrisposto in executivis a RAGIONE_SOCIALE‘.
Lamenta non essere conforme a diritto neppure il passaggio: ‘Seppure questa Corte non possa pronunciarsi sull’ingiustificato verificarsi della condizione (il mancato pagamento della fideiussione n. 665 del 25.02.2000) alla quale era stata subordinata l’ammissione del passivo di RAGIONE_SOCIALE del residuo credito di RAGIONE_SOCIALE verso la medesima, né sull’avvenuto versamento nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario, ex art. 494 co. 3 c.p.c., della somma di € 4.492.785,75, di fatto la somma pagata coattivamente a Treni talia è indebita’ , in quanto ravvisando l’impossibilità di pronunciarsi la corte di merito avrebbe dovuto astenersi dal giudicare.
Il motivo è infondato, attingendo una argomentazione con la quale la corte si limitata a definire l’ambito di competenza del giudice della
cognizione rispetto a quello della procedura fallimentare ed esecutiva.
Ciò che rileva è che la Corte territoriale, dopo aver riformato la sentenza del Tribunale di Firenze sulla premessa della ammissibilità delle domande degli appellanti, ha correttamente disposto la restituzione delle somme pagate dalla Banca, quale indebito in quanto versate in virtù di un titolo ormai insussistente, perché “di fatto la somma pagata coattivamente a RAGIONE_SOCIALE è indebita di talché quest’ultima va condannata a restituire alla BANCA pagante, l’importo di € 3.747.865,46, ottenuto in assegnazione dal G.E. al netto delle spese liquidate al difensore e quindi € 3.740.490,74 (e non al netto dell’importo di € 443.664,73), oltre interessi’.
Con il nono motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle ordinanze costituendo esse provvedimenti del Giudice istruttore non suscettibili di appello.
Il motivo è infondato.
La corte di merito ha implicitamente rigettato l’eccezione nel confermare l’ordinanza del 22.2.2013 mentre ha riformato in parte l’ordinanza del 29.12.2017, di rimessione sul ruolo della causa accessoria, per la prosecuzione del giudizio fra tutte le parti, ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE.
Con il decimo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta nella comparsa conclusionale.
In particolare, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. del 13 settembre 2021 RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’inammissibilità di una domanda nuova che le appellanti avevano inserito nella conclusionale (‘Accertare che, con ordinanze del 21.11.2018 e del 20.12.2018, il G.E. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha assegnato a RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE la somma di € 3.747.865,46, oltre ad € 7.374,72, a titolo di spese per la procedura esecutiva’).
La domanda esulava dall’ambito cognitivo della Corte ed era inammissibile e in ogni caso non provata, così come le altre di natura ‘restitutoria’ che le appellanti avevano introdotto senza fornire documentazione a comprova dell’esattezza degli importi espo sti e del loro effettivo pagamento in executivis.
La Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di inammissibilità.
Il motivo è infondato non ricorrendo l’ipotesi di omesso esame della domanda e relativa eccezione di inammissibilità, ed anzi la corte territoriale ha ritenuto quella domanda ammissibile in quanto non nuova rilevando a pag. 45 che <>. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
24.200,00 ( di cui euro 24.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 22.200,00 ( di cui euro 22.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 23 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME