Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CREANZA PORZIA , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO pec:EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO PEC:
EMAIL
-controricorrente-
Oggetto: Cooperativa di RAGIONE_SOCIALE. Esclusione. Licenziamento
Avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 6013/2021, depositata il 16.9.2021 e notificata in pari data.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima esclusione dalla cooperativa, da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non corrisposti dal luglio 2014 al novembre 2017, pari a € 82.33,04.
Ha dedotto che il 12.7.2014 aveva ricevuto dalla cooperativa convenuta la comunicazione della sua esclusione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE e della conseguente risoluzione del rapporto mutualistico di RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza immediata;
che aveva impugnato sia il licenziamento sia l’esclusione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE avanti al Giudice del RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse accertata la simulazione del rapporto, associativo e la condanna della cooperativa alla reintegra nel posto di RAGIONE_SOCIALE, con risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto non corrisposte dal licenziamento alla reintegra e, in via subordinata, che venisse dichiarata la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità dell’esclusione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE, dal rapporto di RAGIONE_SOCIALE mutualistico, con conseguente ripristino della sua qualità di socia e risarcimento del danno. Il Giudice del RAGIONE_SOCIALE adito aveva condannato la cooperativa al pagamento le richieste differenze contributive per il diverso inquadramento di livello di mansioni della ricorrente sino al momento dell’esclusione dalla compag ine RAGIONE_SOCIALE, ma aveva rimesso al giudice ordinario la decisione su tale ultimo aspetto
2.─ Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva le domande dell’attrice.
3 .─ NOME COGNOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) l’appellante non ha proposto opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Giudice del RAGIONE_SOCIALE ha espressamente rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione, nonché quella di condanna al risarcimento del danno con la conseguenza che, sulla domanda di risarcimento del danno, l’ordinanza ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale;
b) risulta, dunque, evidente, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di interpretazione del suddetto provvedimento, avendo piuttosto rilevato che, sulla domanda, di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, si era formato il giudicato, circostanza, questa, rimasta del tutto trascurata nella censura
Escluso, dunque, che con l’ordinanza del 29.1.2014 che il Giudice del RAGIONE_SOCIALE si sia limitato a rimettere le parti avanti alla competente Sezione Imprese per giudicare della vicenda senza nulla statuire, invece, sulla reintegra e sul risarcimento, va altresì rilevato il contraddittorio comportamento della parte appellante rispetto alla tesi sostenuta, atteso che nel distinto giudizio promosso avanti alla sezione delle Imprese del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al fine di accertare sia la illegittimità della estromissione come socia dalla compagine RAGIONE_SOCIALE che il conseguente risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite, la l’odierna appellante, con le memorie 183, comma 6, n. 1, c.p.c. volontariamente rinunciato a coltivare le istanze risarcitorie come è stato sottolineato anche dalla sentenza n. 15106/17 pronunciata a chiusura del primo grado di giudizio che ha rimosso gli effetti della esclusione.
c) nel motivo proposto dall’appellante manca del tutto la censura al passaggio motivazionale successivo, laddove il Tribunale, pur
considerando la astratta diversità oggettiva esistente fra la domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo licenziamento e quella di risarcimento del danno derivante dall’illegittima esclusione, ha ritenuto insussistente, in concreto, il danno allegato dall’attrice nel presente giudizio con riferimento alla illegittima esclusione, coincidendo con quello riconducibile all’illegittimo licenziamento (omessa percezione delle retribuzioni che avrebbe ricevuto se non fosse stata esclusa ingiustamente);
il motivo omette di considerare gli specifici aspetti attraverso i quali si articola lo sviluppo motivazionale della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, con la conseguenza che il motivo si appalesa non conforme al dettato di cui all’art. 342 c.p.c. in punto di specificità dei motivi, avendo l’appellante omesso di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le plurime ragioni addotte dal giudice di I grado.
─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
SS NOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: nullità della sentenza per violazione e/o falsa app licazione dell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e, conseguentemente dell’art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c. La domanda della ricorrente sia in I che in II grado non è stata correttamente interpretata. Nel merito si è ribadito che la ricorrente avesse agito per il risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione degli emolumenti attesa l’illegittima est romissione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE e del conseguente licenziamento. In realtà la domanda era stata posta per ottenere la dichiarazione di simulazione
del rapporto associativo e quindi la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di RAGIONE_SOCIALE e risarcimento del danno. Lo ‘smenbramento’ delle domande in vari giudizi ha condotto alla separata dichiarazione dell’illegittimità dell’esclusione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE cui è seguita la richiesta di reintegra e di risarcimento del danno oggetto dell’odierno giudizio.
Dinanzi al giudice del RAGIONE_SOCIALE la ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel posto di RAGIONE_SOCIALE e il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento e dinanzi al giudice ordinario il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima esclusione dalla cooperativa. Pertanto, non vi è stata alcuna duplicazione della domanda dinanzi ai diversi giudici. L’impugnazione del licenziamento per pretesa simulazione del rapporto associativo con richiesta di reintegra e risarcimento del danno non era stata accolta e nemmeno appellata. Questo giudizio consegue all’intervenuto annullamento della delibera di esclusione della socia lavoratrice dalla compagine RAGIONE_SOCIALE e ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante da tale atto di esclusione dichiarato illegittimo anche al di là del medesimo parametro utilizzato per la sua quantificazione rispetto a quanto deciso con rigetto dinanzi al giudice del RAGIONE_SOCIALE.
5.1 -La censura è fondata. Al di là del nomen iuris adoperato (art. 342 c.p.c.), la sentenza di appello ha ritenuto illegittima l’impugnazione per mancata impugnazione di ratio decidendi ; tale statuizione è stata impugnata con il rilievo che sia da parte del Tribunale che della Corte d’appello vi è stata violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essere stata rettamente interpretata la domanda. Il rilievo è corretto, perché i diritti di credito, in quanto diritti eterodeterminati, sono identificati dalla causa petendi ; la domanda su cui è intervenuto il giudicato lavoristico aveva una causa petendi diversa da quella odierna, essendone fatto costitutivo la simulazione del rapporto associativo; causa petendi dell’odierna domanda è invece l’illegittimità dell’esclusione da cooperativa, accertamento che
presuppone la validità ed efficacia del rapporto associativo; l’identità del petitum non vale quindi a fondare l’identità del credito risarcitorio, essendo diverse le causae petendi .
Come si evince dalla pagina del 3 del ricorso, le due domande erano collegate da un nesso di subordinazione, il che comprova che trattasi di un concorso semplice di diritti, identificati da un diverso fatto costitutivo, aventi ad oggetto la medesima prestazione, e dunque lo stesso scopo economico, sicché, per ipotesi, l’estinzione per adempimento del rapporto obbligatorio derivante dall’un diritto avrebbe provocato il venir meno dell’altro diritto.
-Con il secondo motivo: nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 30/2003 ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c. la sentenza del giudice del RAGIONE_SOCIALE è stata interpretata senza tener conto del suo effettivo significato deducibile dalla lettura del dispositivo e della motivazione combinate assieme.
Tale lettura avrebbe consentito di ritenere che il Giudice del RAGIONE_SOCIALE si è correttamente astenuto a valutare la legittimità del licenziamento autonomamente e non come conseguenza dell’esclusione dalla cooperativa e ha rimesso gli atti al giudice ordinario che è competente di entrambe le questioni inscindibilmente legate tra di loro, sulla base del presupposto che la ricorrente era stata licenziata esclusivamente per la sua esclusione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE e non per altri motivi.
6.1 -Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
-Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche