Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME pec:EMAIL
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME E NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME PEC:
EMAIL
-controricorrente-
Oggetto: Cooperativa di lavoro. Esclusione. Licenziamento
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6013/2021, depositata il 16.9.2021 e notificata in pari data.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima esclusione dalla cooperativa, da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non corrisposti dal luglio 2014 al novembre 2017, pari a € 82.33,04.
Ha dedotto che il 12.7.2014 aveva ricevuto dalla cooperativa convenuta la comunicazione della sua esclusione dalla compagine sociale e della conseguente risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro, con decorrenza immediata;
che aveva impugnato sia il licenziamento sia l’esclusione dalla compagine sociale avanti al Giudice del Lavoro, chiedendo che venisse accertata la simulazione del rapporto, associativo e la condanna della cooperativa alla reintegra nel posto di lavoro, con risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto non corrisposte dal licenziamento alla reintegra e, in via subordinata, che venisse dichiarata la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità dell’esclusione dalla compagine sociale, dal rapporto di lavoro mutualistico, con conseguente ripristino della sua qualità di socia e risarcimento del danno. Il Giudice del lavoro adito aveva condannato la cooperativa al pagamento le richieste differenze contributive per il diverso inquadramento di livello di mansioni della ricorrente sino al momento dell’esclusione dalla compag ine sociale, ma aveva rimesso al giudice ordinario la decisione su tale ultimo aspetto
2.─ Il tribunale di Roma respingeva le domande dell’attrice.
3 .─ NOME COGNOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) l’appellante non ha proposto opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Giudice del lavoro ha espressamente rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione, nonché quella di condanna al risarcimento del danno con la conseguenza che, sulla domanda di risarcimento del danno, l’ordinanza ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale;
b) risulta, dunque, evidente, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di interpretazione del suddetto provvedimento, avendo piuttosto rilevato che, sulla domanda, di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, si era formato il giudicato, circostanza, questa, rimasta del tutto trascurata nella censura
Escluso, dunque, che con l’ordinanza del 29.1.2014 che il Giudice del Lavoro si sia limitato a rimettere le parti avanti alla competente Sezione Imprese per giudicare della vicenda senza nulla statuire, invece, sulla reintegra e sul risarcimento, va altresì rilevato il contraddittorio comportamento della parte appellante rispetto alla tesi sostenuta, atteso che nel distinto giudizio promosso avanti alla sezione delle Imprese del Tribunale di Roma al fine di accertare sia la illegittimità della estromissione come socia dalla compagine sociale che il conseguente risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite, la l’odierna appellante, con le memorie 183, comma 6, n. 1, c.p.c. volontariamente rinunciato a coltivare le istanze risarcitorie come è stato sottolineato anche dalla sentenza n. 15106/17 pronunciata a chiusura del primo grado di giudizio che ha rimosso gli effetti della esclusione.
c) nel motivo proposto dall’appellante manca del tutto la censura al passaggio motivazionale successivo, laddove il Tribunale, pur
considerando la astratta diversità oggettiva esistente fra la domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo licenziamento e quella di risarcimento del danno derivante dall’illegittima esclusione, ha ritenuto insussistente, in concreto, il danno allegato dall’attrice nel presente giudizio con riferimento alla illegittima esclusione, coincidendo con quello riconducibile all’illegittimo licenziamento (omessa percezione delle retribuzioni che avrebbe ricevuto se non fosse stata esclusa ingiustamente);
il motivo omette di considerare gli specifici aspetti attraverso i quali si articola lo sviluppo motivazionale della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, con la conseguenza che il motivo si appalesa non conforme al dettato di cui all’art. 342 c.p.c. in punto di specificità dei motivi, avendo l’appellante omesso di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le plurime ragioni addotte dal giudice di I grado.
─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
SS NOME e NOME soc. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: nullità della sentenza per violazione e/o falsa app licazione dell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e, conseguentemente dell’art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c. La domanda della ricorrente sia in I che in II grado non è stata correttamente interpretata. Nel merito si è ribadito che la ricorrente avesse agito per il risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione degli emolumenti attesa l’illegittima est romissione dalla compagine sociale e del conseguente licenziamento. In realtà la domanda era stata posta per ottenere la dichiarazione di simulazione
del rapporto associativo e quindi la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno. Lo ‘smenbramento’ delle domande in vari giudizi ha condotto alla separata dichiarazione dell’illegittimità dell’esclusione dalla compagine sociale cui è seguita la richiesta di reintegra e di risarcimento del danno oggetto dell’odierno giudizio.
Dinanzi al giudice del lavoro la ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento e dinanzi al giudice ordinario il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima esclusione dalla cooperativa. Pertanto, non vi è stata alcuna duplicazione della domanda dinanzi ai diversi giudici. L’impugnazione del licenziamento per pretesa simulazione del rapporto associativo con richiesta di reintegra e risarcimento del danno non era stata accolta e nemmeno appellata. Questo giudizio consegue all’intervenuto annullamento della delibera di esclusione della socia lavoratrice dalla compagine sociale e ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante da tale atto di esclusione dichiarato illegittimo anche al di là del medesimo parametro utilizzato per la sua quantificazione rispetto a quanto deciso con rigetto dinanzi al giudice del lavoro.
5.1 -La censura è fondata. Al di là del nomen iuris adoperato (art. 342 c.p.c.), la sentenza di appello ha ritenuto illegittima l’impugnazione per mancata impugnazione di ratio decidendi ; tale statuizione è stata impugnata con il rilievo che sia da parte del Tribunale che della Corte d’appello vi è stata violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essere stata rettamente interpretata la domanda. Il rilievo è corretto, perché i diritti di credito, in quanto diritti eterodeterminati, sono identificati dalla causa petendi ; la domanda su cui è intervenuto il giudicato lavoristico aveva una causa petendi diversa da quella odierna, essendone fatto costitutivo la simulazione del rapporto associativo; causa petendi dell’odierna domanda è invece l’illegittimità dell’esclusione da cooperativa, accertamento che
presuppone la validità ed efficacia del rapporto associativo; l’identità del petitum non vale quindi a fondare l’identità del credito risarcitorio, essendo diverse le causae petendi .
Come si evince dalla pagina del 3 del ricorso, le due domande erano collegate da un nesso di subordinazione, il che comprova che trattasi di un concorso semplice di diritti, identificati da un diverso fatto costitutivo, aventi ad oggetto la medesima prestazione, e dunque lo stesso scopo economico, sicché, per ipotesi, l’estinzione per adempimento del rapporto obbligatorio derivante dall’un diritto avrebbe provocato il venir meno dell’altro diritto.
-Con il secondo motivo: nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 30/2003 ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c. la sentenza del giudice del lavoro è stata interpretata senza tener conto del suo effettivo significato deducibile dalla lettura del dispositivo e della motivazione combinate assieme.
Tale lettura avrebbe consentito di ritenere che il Giudice del lavoro si è correttamente astenuto a valutare la legittimità del licenziamento autonomamente e non come conseguenza dell’esclusione dalla cooperativa e ha rimesso gli atti al giudice ordinario che è competente di entrambe le questioni inscindibilmente legate tra di loro, sulla base del presupposto che la ricorrente era stata licenziata esclusivamente per la sua esclusione dalla compagine sociale e non per altri motivi.
6.1 -Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
-Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche