Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27442 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27442 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 31480/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-resistente – avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 10/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso.
Questa Corte, con la sentenza n. 18836/2016, accolse il terzo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma.
Il COGNOME aveva chiamato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo che il giudice gli trasferisse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in qualità di socio assegnatario, un alloggio, previa determinazione del prezzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della convenzione stipulata il 26/5/1983 tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di Ceprano e, quindi, sulla base del prezzo medio di edilizia residenziale pubblica (d.m. n. 1661/1982).
Il Tribunale rigettò la domanda (salvo a condannare la convenuta, in accoglimento della subordinata, a restituire all’attore la somma di € 13.115,32 da costui anticipata) e la Corte di Roma disattese l’impugnazione del COGNOME, pur con argomenti diversi rispetto a quelli adottati dal primo Giudice: l’appellante aveva diritto al trasferimento, tuttavia, non al prezzo da lui indicato, ma a quello corrispondente al costo sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.) e assorbiti gli altri, affermò che la Corte d’appello era incorsa in errore <>.
1.1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accolta l’impugnazione, trasferì l’alloggio al COGNOME, previo pagamento del residuo prezzo, determinato in € 25.476,93.
Al fine di giungere all’anticipata conclusione la Corte romana disattese l’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto che l’appellante, poiché escluso dalla RAGIONE_SOCIALE non rivestiva la qualità di socio. Il Giudice di secondo grado confermò quanto già dalla medesima Corte aveva sostenuto sul punto con la sentenza poi cassata: <>.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata.
Il processo, venuto all’adunanza camerale della Sezione 6^ – 2 del 22/9/2022, veniva rimesso alla pubblica udienza.
All’approssimarsi di essa il Procuratore Generale, in persona della Sostituta NOME COGNOME, faceva pervenire le sue conclusioni scritte.
Con l’ulteriore ordinanza interlocutoria n. 32221 del 12/12/2024, al fine di consentire alla Corte un esaustivo esame della vicenda sottopostale, veniva disposta l’acquisizione della sentenza n. 793/2011 della Corte d’appello di Roma, che era stata cassata dalla sentenza n. 18836/2016 di legittimità.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie in data 18/92024 e, all’approssimarsi della pubblica udienza, in data 3/9/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2286, 2697 e 2932 cod. civ., 100 cod. proc. civ.
Viene dedotto che la sentenza impugnata aveva erroneamente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del COGNOME, nonostante che, con deliberazione del 2.12.1985, costui era stato escluso dalla RAGIONE_SOCIALE, così irrimediabilmente perdendo la qualità di socio, con conseguente carenza d’interesse al giudizio.
La delibera d’esclusione non era stata invalidata in alcuna sede giudiziale e la controparte, pur essendone onerata, non aveva fornito la prova del contrario, nel mentre l’esponente sin dal primo grado aveva documentalmente provato la circostanza (la ricorrente richiama i verbali d’udienza del 22/11/1991 e del 2.7.1993, tenutesi davanti al Tribunale di Frosinone).
Con delibera del 22/7/1983 il COGNOME era stato indicato solo come prenotatario eventuale, sul presupposto che avesse mantenuto la qualità di socio, e, pertanto, non aveva titolo a chiedere il trasferimento giudiziale dell’immobile.
2. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 793/2011, acquisita dalla Corte, prendendo esplicita posizione, ha disatteso lo specifico motivo d’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente, con il quale questa aveva sostenuto la <>.
In particolare, la Corte capitolina motivò così sul punto: <>.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell’avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all’esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 c.p.c., pone a carico dell’intimato l’onere dell’impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica (Sez. 2, n. 33109, 10/11/2021, Rv. 662752; ma già, in senso conforme, Cass. nn. 11808/1993, 5529/1996, 4825/1997, 5357/2002).
Poiché la RAGIONE_SOCIALE, pur uscita vittoriosa dal giudizio d’appello, esitato nella sentenza della Corte di Roma n. 793/2011, non ha riproposto la questione con ricorso incidentale condizionato, sul punto si è formato il giudicato implicito e, pertanto, la doglianza svolta solo con il successivo ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, è inammissibile.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 2668 bis cod. civ.
Si assume non essersi tenuto conto della circostanza che l’immobile era stato assegnato a terzi e successivamente trasferito. Per contro, il COGNOME, che aveva trascritto la propria domanda il 24/1/1985, non aveva provveduto al rinnovo nel corso dei successivi venti anni.
Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella
cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il ‘thema decidendum’, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, n. 24357, 10/08/2023, Rv. 668914 -01). Intangibilità che risulta essere stata, assai di recente, ribadita anche in ipotesi di mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, con la conseguente preclusione della sua rilevabilità da parte del giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l’unico limite rappresentato dallo ius superveniens (Sez. 2, n. 14869, 03/06/2025, Rv. 675361 -01).
Trattandosi di principio granitico risulterebbe pleonastico richiamare le molte sentenze conformi succedutesi nel tempo sul punto.
La questione sollevata oggi con il motivo in rassegna non consta essere stata affrontata nel giudizio di merito, né nel precedente giudizio di legittimità. Per vero, nel primo giudizio d’appello la RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione incidentale contestando la giurisdizione del giudice ordinario e rappresentando (come già si è detto) la ‘carenza d’interesse’ del COGNOME, in quanto escluso dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell’art. 2932 cod. civ.
Si assume, con un primo profilo, che la Corte del rinvio abbia determinato il prezzo d’acquisto senza considerare <>, di talché mancherebbe <>.
Con un secondo profilo si addebita alla decisione di non avere tenuto conto del fatto che il COGNOME non aveva mai offerto il pagamento del prezzo.
Il primo profilo è privo di fondamento: la Corte del rinvio, con giudizio di merito, in questa sede non sindacabile, ha determinato il prezzo, attenendosi al criterio imposto dalla sentenza di cassazione, al quale ha dato attuazione avvalendosi del contributo del consulente tecnico, così tenendo conto del prezzo base, degli acconti versati, nonché del residuo dovuto e, infine, degli ulteriori importi da detrarre allo scopo di consentire al COGNOME di completare la RAGIONE_SOCIALE del garage.
Il secondo profilo è inammissibile per difetto d’interesse, poiché il trasferimento del bene è stato espressamente subordinato al ‘ previo pagamento del residuo prezzo ‘.
Non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese in quanto la controparte non ha svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME