Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 17484/24 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Condominio del fabbricato sito ad Ancona, INDIRIZZO , rappresentato dall’amministratore pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché
-) Fallimento della RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 28 aprile 2022 n. 539; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2011 il condominio dell’immobile sito ad Ancona, INDIRIZZO, appaltò alla società RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione di lavori di restauro della facciata del fabbricato condominiale.
La direzione dei lavori fu affidata all’ingegnere NOME COGNOME
Oggetto : assicurazione r.c. del progettista – danni alle opere inclusione valida se richiamata nel frontespizio di polizza -conseguenze.
Nel 2014 il condominio, lamentando l’imperita esecuzione dei lavori, convenne dinanzi al Tribunale di Ancona la società appaltatrice ed il direttore dei lavori, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno.
NOME COGNOME si costituì e, oltre a contestare la domanda, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società RAGIONE_SOCIALE ( olim , RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE ; d’ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘ ), alla quale chiese di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea.
La società Generali si costituì eccependo la prescrizione del diritto all’indennizzo e la non operatività della garanzia.
Il giudizio fu interrotto a causa del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e riassunto nei confronti della curatela, verso la quale il condominio non formulò domande di condanna.
Con sentenza 28 novembre 2017, n. 1869 il Tribunale di Ancona accolse sia la domanda attorea che quella di garanzia.
La sentenza fu appellata dalla Generali Italia in INDIRIZZO e da NOME COGNOME in via incidentale.
Con sentenza 28 aprile 2022, n. 539, la C orte d’appello di Ancona rigettò ambo le impugnazioni.
Per quanto in questa sede rileva, la C orte d’appello ritenne che:
-) la sola circostanza che il direttore dei lavori avesse partecipato ad un’assemblea condominiale nella quale si discusse dell’imperfetta esecuzione del restauro del fabbricato condominiale era inidonea a far decorrere il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dell’assicuratore;
-) il contratto prevedeva la copertura della responsabilità dell’assicurato anche per i danni alle opere oggetto di direzione dei lavori;
-) era superfluo accertare la quota di corresponsabilità ascrivibile rispettivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori, in quanto l’assicuratore della responsabilità civile è tenuto a garantire l’assicurato per l’intero, anche nei casi di corresponsabilità solidale.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Generali Italia con ricorso fondato su tre motivi.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME ed il fallimento della RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La società ricorrente ed il condominio hanno depositato una memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1370 c.c..
Deduce la società ricorrente che la C orte d’appello ha illegittimamente ritenuto operante nel caso di specie la garanzia assicurativa. Il contratto infatti escludeva la copertura della responsabilità civile del direttore dei lavori con riferimento ai danni alle opere oggetto di direzione; è ben vero prosegue la ricorrente – che le condizioni generali prevedevano una deroga a tale esclusione, ma tale deroga sarebbe stata operante solo se richiamata nel frontespizio della polizza, condizione non sussistente nel caso di specie.
1.2. Il motivo è manifestamente fondato con riferimento alla violazione dell’articolo 1362 c.c.
Nel frontespizio della polizza, la quale costituisce prova scritta anche del tipo e dell’estensione della copertura (articolo 1888 c.c.), si legge infatti: ‘ Tipo di copertura: (A) escluso danno all’opera ‘.
1.3. Infondate sono tutte le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate dal Condominio, in quanto:
N.R.G.: 17484/22
Camera di consiglio del 5 giugno 2025
irrilevante è la circostanza della doppia decisione conforme nei gradi di merito, in quanto la società ricorrente ha proposto una censura di violazione di legge, non di omesso esame d’un fatto decisivo;
infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché concernente questioni di fatto, dal momento che la violazione della lettera contrattuale è questione di diritto, da decidere alla luce dell’art. 1362 c.c.;
infondata è la difesa con cui il Condominio assume essere stata corretta l’interpretazione del contratto data dalla Corte d’appello, alla luce del testo contrattuale, definito ‘ di difficile comprensione’ .
La polizza sottoscritta da NOME COGNOME infatti non avrebbe potuto essere più chiara: la copertura – si legge a p. 10 delle condizioni generali, sub art. 2, secondo comma, primo alinea – poteva essere di due tipi, maggiore o minore. Poteva escludere o comprendere la responsabilità per danni alle opere oggetto di direzione, a seconda ‘ della opzione dell’Assicurato riportata sul frontespizio di polizza ‘. E nel caso di specie il frontespizio della polizza richiama la prima delle suddette opzioni.
I due restanti motivi di ricorso restano assorbiti, essendo stati formulati in via subordinata.
L’accoglimento del ricorso non rende necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non constando altre questioni tra le parti, è possibile decidere la causa nel merito, accogliendo il gravame proposto dalla società Generali e rigettando la domanda di garanzia proposta da NOME COGNOME Resta ferma, beninteso, ogni altra statuizione di merito.
Nei rapporti tra assicurato ed assicuratore le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
La decisione della causa nel merito impone ovviamente a questa Corte di provvedere anche sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio in ordine ai rapporti processuali direttamente coinvolti.
4.1. Nei rapporti tra la Generali e il Condominio resta ferma la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata. Infatti la decisione della causa nel merito non ha riguardato il rapporto tra l’assicuratore ed il condominio.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità reputa la Corte che esse possano essere compensate per due ragioni.
La prima ragione è che i primi due motivi di ricorso hanno investito unicamente il rapporto di garanzia, non anche la responsabilità dell’assicurato nei confronti del Condominio. Rispetto a questa impugnazione, pertanto, il Condominio era estraneo al rapporto processuale, né aveva un interesse giuridico a contrastarlo, come statuito per simili ipotesi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 04/12/2015, n. 24707, § 15.4 e ss., per l’affermazione secondo cui rispetto all’impugnazione del garante rivolta a contestare il solo rapporto di garanzia, il terzo danneggiato non è litisconsorte necessario).
La seconda ragione è che il terzo motivo di ricorso, astrattamente idoneo a rimettere in discussione la misura dell’apporto causale fornito dall’assicurato all’avverarsi del danno, è stato formulato dalla Generali solo in via subordinata rispetto al rigetto del primo motivo.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 14.100, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di euro 9.990, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma
di euro 7.855, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra la RAGIONE_SOCIALE e il Condominio del fabbricato di INDIRIZZO, Ancona, ferma restando la regolazione delle spese disposta tra le suddette parti nelle sentenze di merito;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile