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Esclusione danno all’opera: la polizza è decisiva

Un professionista, citato per danni durante lavori condominiali, chiede la manleva alla sua assicurazione. Quest’ultima nega la copertura basandosi sulla clausola di “esclusione danno all’opera” presente nel frontespizio della polizza. Dopo due gradi di giudizio favorevoli al professionista, la Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che la dicitura chiara ed esplicita sul frontespizio del contratto prevale sulle condizioni generali, definendo in modo inequivocabile la volontà delle parti e l’effettiva estensione della garanzia. Di conseguenza, la domanda di garanzia del professionista viene rigettata.

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Esclusione danno all’opera: quando il frontespizio della polizza vale più di mille clausole

Nel mondo delle assicurazioni professionali, la chiarezza del contratto è tutto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le indicazioni specifiche riportate sul frontespizio della polizza prevalgono sulle condizioni generali, soprattutto quando si tratta di una clausola cruciale come l’esclusione danno all’opera. Questa decisione offre una lezione importante per tutti i professionisti tecnici e per chiunque stipuli una polizza di responsabilità civile.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine nel 2011, quando un condominio appalta a una società edile i lavori di restauro della facciata, affidando la direzione dei lavori a un ingegnere. A seguito dell’esecuzione imperfetta delle opere, nel 2014 il condominio cita in giudizio sia la società appaltatrice sia il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il professionista, a sua volta, si costituisce in giudizio e chiama in causa la propria compagnia assicurativa per essere tenuto indenne (manlevato) da eventuali condanne. La compagnia, però, si oppone, eccependo la non operatività della garanzia sulla base di una specifica clausola.

La Decisione nei Gradi di Merito

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello danno ragione al direttore dei lavori. I giudici di merito ritengono che la polizza assicurativa dovesse coprire la responsabilità del professionista, anche per i danni materiali e diretti subiti dalle opere oggetto dell’incarico. Secondo la loro interpretazione, la polizza era pienamente operativa.

La questione dell’esclusione danno all’opera davanti alla Cassazione

Insoddisfatta, la compagnia assicurativa ricorre in Cassazione, basando il suo motivo principale sulla violazione delle norme che regolano l’interpretazione del contratto (art. 1362 e seguenti del codice civile). Il punto focale del ricorso è una dicitura chiarissima presente nel frontespizio della polizza: “Tipo di copertura: (A) escluso danno all’opera”.

La compagnia sostiene che la Corte d’Appello abbia errato nel non dare il giusto peso a questa indicazione, che rappresentava la scelta esplicita e concorde delle parti al momento della stipula. Le stesse condizioni generali di assicurazione, del resto, prevedevano due opzioni: una copertura più ampia che includeva i danni all’opera e una più ristretta che li escludeva, rimandando la scelta a quanto specificato proprio nel frontespizio.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della compagnia assicurativa, ritenendolo manifestamente fondato. I giudici supremi chiariscono che l’interpretazione di un contratto deve partire dal senso letterale delle parole (principio di interpretazione letterale, art. 1362 c.c.). Nel caso specifico, la polizza era inequivocabile.

Il frontespizio, che costituisce prova scritta dell’oggetto e dell’estensione della garanzia, indicava senza alcuna ambiguità che i danni all’opera erano esclusi. Le condizioni generali, a loro volta, non facevano altro che confermare questa possibilità, subordinando l’estensione della copertura proprio all'”opzione dell’Assicurato riportata sul frontespizio di polizza”.

La Cassazione conclude quindi che la volontà delle parti era stata espressa in modo chiaro e che non vi era spazio per interpretazioni diverse. La Corte d’Appello aveva sbagliato a non considerare la prevalenza della specifica pattuizione contenuta nel frontespizio. Di conseguenza, la sentenza impugnata viene cassata e, decidendo nel merito, la domanda di garanzia del professionista viene rigettata.

Conclusioni

Questa ordinanza è un monito fondamentale per tutti i professionisti e gli intermediari assicurativi. La lettura attenta e la comprensione di ogni parte del contratto di assicurazione sono essenziali, con un’attenzione particolare al frontespizio. Quest’ultimo non è un semplice riassunto, ma il cuore della pattuizione, dove le scelte specifiche dell’assicurato definiscono la reale portata della copertura. Un’esclusione danno all’opera, se chiaramente indicata, è pienamente valida e non può essere superata da interpretazioni estensive delle condizioni generali. La chiarezza letterale del contratto è il primo e più importante criterio per stabilire diritti e obblighi delle parti.

Cosa prevale tra il frontespizio di una polizza assicurativa e le condizioni generali?
Secondo la Corte di Cassazione, prevale quanto indicato specificamente nel frontespizio, poiché rappresenta la chiara e specifica opzione scelta dall’assicurato e accettata dall’assicuratore, definendo così la volontà contrattuale delle parti.

Una clausola di “esclusione danno all’opera” in una polizza RC professionale è legittima?
Sì, è perfettamente legittima. Se questa esclusione è riportata in modo chiaro nel frontespizio della polizza, essa delimita validamente l’ambito della copertura assicurativa, escludendo il risarcimento per i danni materiali diretti alle opere oggetto dell’incarico professionale.

Perché la Corte di Cassazione ha potuto decidere il caso nel merito senza rinviarlo alla Corte d’Appello?
La Corte ha potuto decidere nel merito perché l’accoglimento del ricorso si basava su una questione di puro diritto (l’interpretazione del contratto) e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto per risolvere la controversia tra l’assicurato e l’assicuratore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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