Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8922/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE(già RAGIONE_SOCIALE e prima ancora RAGIONE_SOCIALE); -intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6449/2021 depositata il 02/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citava, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il Conservatore dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, perché fossero dichiarati responsabili, anche in solido, di aver cagionato tutti i danni subiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘omissione e/o del ritardo negli adempimenti di legge da parte del Conservatore, conseguenti alla presentazione, in data 24/12/1996, RAGIONE_SOCIALEa nota di trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto con cui il 18 dicembre 1996 aveva acquistato da NOME COGNOME l’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
A tal fine rappresentava che:
in data 5/11/1997 la RAGIONE_SOCIALE aveva, dapprima, iscritto sull’immobile un’ipoteca giudiziale ai danni RAGIONE_SOCIALE‘alienante, per l’importo di lire 250.000.000, e, successivamente, in data 18/12/1998, aveva trascritto un atto di pignoramento, al quale era seguita l’istanza di vendita nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, assunta al N.R.E. NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, G.E., persistendo l’inadempimento del COGNOME;
ii) l’opposizione di terzo all’esecuzione, che era stata costretta a proporre, era stata rigettata, con sentenza n. 22399/06, perché, pur essendo anteriore all’iscrizione ipotecaria ed all’avvio RAGIONE_SOCIALEa espropriazione, l’atto di vendita risultava annotato da parte RAGIONE_SOCIALEa
conservatoria solo nel settembre 2003 e quindi non era opponibile alla banca procedente. La sentenza precisava che «qualora per errore RAGIONE_SOCIALEa conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall’alienante RAGIONE_SOCIALE‘immobile e quindi imputata in un diverso conto individuale, o non sia stata ritualmente annotata, la ricerca da parte del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa … con conseguente responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari (nei limiti di cui all’art. 232 bis , disp. att. cod. civ., ovvero del RAGIONE_SOCIALE ex art. 6 legge n. 22 del 1983), per i danni eventualmente subiti dal terzo»;
iii) al fine di scongiurare l’ulteriore aggravamento dei danni che sarebbero derivati dalla vendita giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘immobile, si era vista costretta a saldare i debiti intervenuti nella menzionata procedura esecutiva;
iv) aveva subito danni per euro 138.544,76, cioè per i crediti alla cui soddisfazione era risultato vincolato l’immobile acquistato o per la diversa somma da accertare in corso di casa, cui andava aggiunto l’importo di euro 5.000,00, per le spese legali sostenute per l’opposizione all’esecuzione.
Oltre a contestare la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, i convenuti negavano ogni rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALEa conservatoria e chiedevano di essere autorizzati ad agire in manleva sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘alienante sia nei confronti del creditore procedente, all’epoca dei fatti la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE S.p.A., la quale, costituitasi, contestava la fondatezza di ogni addebito nei suoi confronti, documentando che la compravendita risultava repertoriata su base nominativa per la prima volta nel settembre 2003 e con un numero di repertazione molto alto (12921/12) che indicava che la repertazione era stata eseguita con grave ritardo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2506/2015, negava la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, perché, in virtù del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.lgs. n. 300/99, riteneva realizzata una successione a titolo particolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dei compiti in precedenza esercitati dai RAGIONE_SOCIALE, rigettava le domande attoree e dichiarava assorbita la domanda di manleva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la pronuncia n. 6449/2021 depositata in data 2/10/2021, ha respinto l’appello principale proposto dalla COGNOME ed ha accolto quello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE. In particolare, ha ritenuto che «L’erronea annotazione del nome del venditore RAGIONE_SOCIALE‘immobile NOME COGNOME, invece indicato come ‘COGNOME‘ intervenuta esclusivamente nella rubrica o ‘registro dei cognomi’ non inficiava la validità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione», essendo incontestata l’esattezza RAGIONE_SOCIALEa nota di trascrizione in data 24.12.1996 di cui alla formalità nr. NUMERO_DOCUMENTO presentata dalla COGNOME, l’unica avente efficacia di pubblicità, alla quale avrebbe dovuto far riferimento la banca creditrice, la quale invece si era limitata a consultare il ‘registro accessorio’ di intavolazione secondo il criterio nominativo (ove era effettivamente presente l’errore)». Ha escluso, pertanto, la responsabilità del conservatore per i danni asseritamente conseguenti alla procedura esecutiva avviata dalla banca; procedura che, peraltro, essendo stata instaurata nei confronti del COGNOME, ha escluso avesse prodotto alcun danno nella sfera giuridica RAGIONE_SOCIALE‘appellante principale. Ha confermato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE appellato, atteso che l’art. 57 del d.lgs. n. 300/1999: «non pone riserve od eccezioni quanto ai rapporti ed alle obbligazioni trasferite, non consente invero di
ritenere che azioni giudiziali promosse successivamente possano apprezzarsi come correttamente individuata in capo all’Amministrazione centrale la titolarità passiva di qualsivoglia rapporto obbligatorio già di spettanza del relativo dipartimento, neppur nascente da responsabilità aquiliana, e che permanga quindi in capo alla stessa la titolarità passiva in rapporti obbligatori pur asseritamente sorti da fatti anteriori». Ha, infine, ritenuto corretta la distribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali operata con la sentenza di primo grado, confermando la debenza da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, risultata soccombente, RAGIONE_SOCIALEe spese per la chiamata del creditore procedente.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte di merito propone oggi ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e prima ancora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2664; 2665; 2698, 2679 cod.civ.; 2043 cod.civ.; 232 bis disp. att. cod.civ.; ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ.», la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE abbia escluso la sussistenza del danno solo perché la trascrizione era ‘valida’, cioè la registrazione da parte del conservatore era avvenuta secondo la nota presentata dall’interessata nel ‘registro generale’, ritenendo irrilevante a fini risarcitori l’errore sicuramente presente nel registro accessorio dei nominativi.
Essendo il sistema RAGIONE_SOCIALEa trascrizione organizzato su base personale, il giudice a quo avrebbe dovuto applicare il principio enunciato da Cass. n. 11135/2000, a mente del quale «l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione, che non sia ricollegabile all’invalidità del titolo, all’inidoneità di esso o RAGIONE_SOCIALEa copia esibita, può dipendere da vizi RAGIONE_SOCIALEa nota oppure da vizi attinenti al procedimento attraverso il quale viene attuata la pubblicità. Tale ultimo tipo di invalidità va individuato in tutte quelle irregolarità che sono destinate a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. Ora poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio RAGIONE_SOCIALEa ricerca per nome (‘rubrica dei cognomi’ sulla ‘tavola alfabetica’ del soggetto a cui si riferisce), essendo le modalità pratiche di attuazione RAGIONE_SOCIALEa pubblicità immobiliare impiantate su base personale, che consente di effettuare le visure RAGIONE_SOCIALEe note di trascrizione solo sulla base degli esatti di dati di identificazione RAGIONE_SOCIALEe persone, qualora per errore RAGIONE_SOCIALEa conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di altra persona, diversa dall’effettivo alienante RAGIONE_SOCIALE‘immobile, e quindi imputata in un diverso conto individuale, può in conseguenza comportare l’infruttuosità RAGIONE_SOCIALEa ricerca del titolo reso pubblico, e perciò rendere invalida la trascrizione stessa». Lo stesso principio sarebbe stato confermato da Cass. n. 7680/2019, secondo cui «non può discorrersi di una trascrizione valida nel caso in cui l’atto, come è avvenuto nel caso di specie, sia stato annotato nel conto di altra persona: in tale ipotesi, il terzo non è in grado di conoscere -secondo gli ordinari criteri di tenuta dei registri immobiliari e di ricerca RAGIONE_SOCIALEa condizione dei beni immobili in relazione al loro regime di circolazione -l’esistenza di tale atto» e sarebbe stato in piena sintonia con la conclusione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza, passata in giudicato resa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, la quale, come anticipato, pronunciandosi proprio sull’opposizione di terzo aveva
dichiarato l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE‘acquisto da questa effettuato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca procedente, ma aveva precisato che: «il regime RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni immobiliari è finalizzato a garantire l’opponibilità a terzi degli atti trascritti … e che la disciplina RAGIONE_SOCIALEa trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio RAGIONE_SOCIALEa ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, sicché qualora per errore RAGIONE_SOCIALEa Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall’alienante RAGIONE_SOCIALE‘immobile e quindi imputata in un diverso conto individuale, o non sia stata ritualmente annotata, la ricerca da parte del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa … con conseguente responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari (nei limiti di cui all’art. 232 bis, disp. att. cod. civ., ovvero del RAGIONE_SOCIALE ex art. 6 legge n. 22 del 1983), per i danni eventualmente subiti dal terzo».
La ricorrente precisa di essere consapevole RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un altro orientamento di legittimità contrastante che ritiene irrilevanti i registri accessori ai fini RAGIONE_SOCIALEa ‘validità’ RAGIONE_SOCIALEa trascrizione; orientamento che contesta, perché: i) oblitera il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2679 cod.civ. laddove impone che il Conservatore debba tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge, fra i quali rientrano i registri accessori; ii) trascura il profilo attinente agli ‘strumenti di ricerca’ propri del nostro sistema di pubblicità, organizzati su base personale, preordinati a consentire il reperimento RAGIONE_SOCIALEa nota di trascrizione; iii) imputa al terzo in buona fede un onore insostenibile, non potendo contare sul registro dei cognomi (o tavola alfabetica) e dovendo quindi verificare, ad una ad una, le migliaia di trascrizioni giornalmente operate; iv) contrasta con la giurisprudenza di legittimità che nega rilevanza alla eventuale qualifica professionale del terzo che consulta i registri immobiliari, qualora l’errore, derivato da una condotta negligente del Conservatore, abbia reso impossibile l’individuazione
RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione/trascrizione con l’uso RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza professionale, come tipicamente avviene quanto il mancato aggiornamento del registro particolare si esplichi in relazione ad un lasso di tempo non trascurabile, non potendo pretendersi che detto soggetto consulti milioni di formalità (Cass. 28/2/2012, n. 16549).
In aggiunta, anche ammettendo la ‘validità’ RAGIONE_SOCIALEa trascrizione, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa conservatoria alla produzione del danno lamentato, contraddicendo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «a prescindere dall’eventuale invalidità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione non possono ritenersi irrilevanti, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, tutte quelle irregolarità che sono destinate a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico».
Gli interrogativi che il motivo pone sono tre: i) se la trascrizione fosse ‘valida’: il concetto di validità già impiegato dalla sentenza impugnata nonché dalla giurisprudenza di legittimità evocata deve intendersi usato impropriamente ed intendersi riferito all’idoneità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione di svolgere la funzione di cui all’art. 2644 cod.civ., cioè di produrre gli effetti RAGIONE_SOCIALEa pubblicità dichiarativa che gli sono, di norma, propri; la trascrizione è, infatti, un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela RAGIONE_SOCIALEa circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa; la validità riferita alla trascrizione effettuata ha nulla a che vedere con la validità degli atti negoziali né incide sulla validità RAGIONE_SOCIALE‘atto trascritto o da trascrivere, sanandone l’eventuale invalidità ( ex plurimis cfr. Cass. 14/11/ 2016, n. 23127), indica solo -si ribadisce impropriamentte -il perfezionamento del’iter che rende l’atto opponibile a terzi; ii) se ritenutala ‘valida’, nel senso precisato, residuasse una responsabilità a carico del conservatore; iii) se tale responsabilità avesse provocato un danno risarcibile.
Al primo ed al secondo interrogativo può darsi risposta affermativa.
Colgono, infatti, nel segno le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e, pertanto, deve osservarsi che:
la trascrizione conforme alla nota di trascrizione assolve alle funzioni pubblicitarie che le sono attribuite: infatti, costituisce ius receptum che «per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto RAGIONE_SOCIALEa nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta (Cass. 05/07/2000, n. 8964);
il conservatore è tenuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2678 cod.civ., come sostituito dall’articolo 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 52/85, a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli sia stato trasmesso ai fini RAGIONE_SOCIALEa trascrizione, RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione o RAGIONE_SOCIALE‘annotazione. A norma del successivo articolo 2679 cc., come sostituito dall’articolo 11 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge 52/85, oltre al registro generale il conservatore deve tenere, nei modi di cui all’articolo 2664 cod.civ., i registri particolari per le trascrizioni, per le iscrizioni e per le annotazioni nonché gli ulteriori registri c.d. accessori (tra i quali quelli dei creditori e dei debitori che hanno, però, soltanto il compito di facilitare le ricerche mentre sotto il profilo pubblicitario hanno soltanto natura, per l’appunto, accessoria). Prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche operate dalla legge 52/85 si riteneva che per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe formalità, fosse necessaria la trascrizione nei registri particolari, mentre, successivamente all’entrata in vigore del suddetto dato normativo, la trasformazione dei registri particolari in altrettante raccolte di note rende preferibile la tesi RAGIONE_SOCIALEa sufficienza RAGIONE_SOCIALEa registrazione nel registro generale per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe suddette formalità;
-non possono ritenersi irrilevanti, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, tutte quelle irregolarità che sono destinate a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio RAGIONE_SOCIALEa ricerca per nome (“rubrica dei cognomi” sulla “tavola alfabetica”) del soggetto a cui ai riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione RAGIONE_SOCIALEa pubblicità immobiliare impiantate su base personale che consente di effettuare le visure RAGIONE_SOCIALEe note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati di identificazione RAGIONE_SOCIALEe persone, qualora, per errore RAGIONE_SOCIALEa conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata a carico di altra persona diversa dall’effettivo alienante RAGIONE_SOCIALE‘immobile, e quindi imputata in un diverso, conto individuale, ciò può in conseguenza comportare per il terzo in buona fede (che non ha l’onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il Registro Generale d’ordine) l’infruttuosità RAGIONE_SOCIALEa ricerca del titolo reso pubblico;
-tale evenienza, quindi, non esonera da responsabilità il comportamento del conservatore, sia pure nei limiti di cui all’art. 232 bis, disp. att. cod.civ., ovvero del RAGIONE_SOCIALE a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 l. n. 22/1983 (secondo cui: “Il RAGIONE_SOCIALE è responsabile dei danni cagionati. anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973″). Infatti, l’art. 2679, 2° comma, cod.civ. statuendo che il conservatore deve tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge, tra cui, ai sensi del r.d. n. 2130/1874, anche la tavola alfabetica e la rubrica dei cognomi, pone a carico del conservatore un obbligo di corretta tenuta di tali registri, con la conseguenza che, se tanto non avviene, il soggetto che ha subito un danno da tale comportamento deve essere risarcito.
Il terzo interrogativo richiede un più dettagliato esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché alla responsabilità del conservatore
può conseguire la condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso al risarcimento del danno solo se la parte che si asserisca danneggiata lo alleghi e lo provi (cfr. Cass. n. 115183/2004 con specifico riguardo a tale profilo).
Ora, la Corte territoriale là dove ha escluso la responsabilità del conservatore, è certamente errata, ma per essere cassata deve risultare che il giudice a quo si sia anche pronunciato negativamente sulla sussistenza di un danno risarcibile, con una statuizione che resiste alle censure RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Sul punto la Corte d’Appello (p. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ha ritenuto l’errore del conservatore «irrilevante sotto il profilo del lamentato danno ingiusto» ed ha aggiunto «Sicché ove pure parte attrice avesse effettivamente subito e provato un danno, in conseguenza di tale condotta, tale pregiudizio (per l’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva da parte del terzo) non potrebbe essere ascritto alla responsabilità del convenuto e trovare risarcimento da parte di questi, né dunque da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE territoriale. D’altra parte risulta che la procedura esecutiva è stata instaurata nei confronti del COGNOME, effettivo dante causa RAGIONE_SOCIALE‘odierna appellante, con la conseguenza che l’errore denunciato non ha prodotto alcun pregiudizio in capo a quest’ultima».
Sulla scorta dei principi di diritto enunciati, la sentenza, nella parte in cui afferma che quand’anche l’odierna ricorrente avesse dimostrato di avere subito un danno, esso non avrebbe potuto essere ascritto alla responsabilità del conservatore, è certamente erronea e va cassata. A ciò deve aggiungersi che non costituisce ratio decidendi ulteriore quella in cui la Corte d’Appello ha affermato che la ricorrente non aveva subito alcun danno perché la procedura esecutiva era stata avviata nei confronti del COGNOME; si tratta, infatti, di un’affermazione svolta ad abundantiam e pertanto non costituente una ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non avendo essa spiegato alcuna influenza sul dispositivo RAGIONE_SOCIALEa stessa ed essendo improduttiva di effetti giuridici.
Non contenendo un accertamento di fatto negativo sulla sussistenza o insussistenza del danno lamentato dalla ricorrente, la sentenza impugnata va cassata per aver escluso in iure la responsabilità del conservatore,
Con il secondo motivo, in via alternativa, la ricorrente deduce la «Violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ex art. 360, co. 5, cod.proc.civ.», rappresentato dalla circostanza che nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva instaurata dalla RAGIONE_SOCIALE sul bene di cui alla nota di trascrizione del 24.12.1996, era risultata soccombente con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha escluso il risarcimento del danno anche in ragione del fatto che la procedura esecutiva era stata instaurata nei confronti del COGNOME e che di conseguenza non aveva prodotto alcun pregiudizio a suo carico.
Con il terzo motivo, anch’esso definito alternativo, è denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod.proc.civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
La tesi è la seguente: ove non ricorra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dall’essere risultata soccombente, con sentenza passata in giudicato, nel giudizio di opposizione di terzo, avendo il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione accertato che l’errore compiuto dalla Conservatoria era tale da inficiare la validità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione compiuta e, dunque, la sua inopponibilità alla RAGIONE_SOCIALE creditrice procedente, la sentenza impugnata risulterebbe allora nulla per motivazione apparente, non cogliendosi il percorso logico che ha indotto il giudice a quo a ritenere che, essendo la procedura esecutiva avviata nei confronti del COGNOME, non gliene era derivato alcun pregiudizio.
Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
5) Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.lgs. n. 300/1999, ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto che detta disposizione: «non pone riserve od eccezioni quanto ai rapporti ed alle obbligazioni trasferite, non consente invero di ritenere correttamente individuata in capo all’Amministrazione centrale la titolarità passiva di qualsivoglia rapporto obbligatorio già di spettanza del relativo dipartimento, neppur nascente da responsabilità aquiliana, e che permanga quindi in capo alla stessa la titolarità passiva in rapporti obbligatori pur asseritamente sorti da fatti anteriori e tale è del resto la portata attribuita alla norma da giurisprudenza di legittimità già richiamata dal giudice di prime cure -cui si intende dare seguito -ove ha affermato senza porre specificazioni, come non possa disconoscersi l’avvenuto trasferimento con l’indicata decorrenza RAGIONE_SOCIALEa titolarità dei rapporti e RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni già di pertinenza dei singoli dipartimento (cfr. per tale interpretazione C. Cass. nr 6628/2008)» (pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La ricorrente contesta l’applicazione che il giudice a quo ha fatto RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.lgs. n. 300/1999, che ha istituto le RAGIONE_SOCIALE fiscali, attribuendo loro la gestione RAGIONE_SOCIALEa generalità RAGIONE_SOCIALEe funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del RAGIONE_SOCIALE, perché avrebbe evocato principi di diritto non pertinenti, in quanto Cass. n. 6628/2008 riguardava una fattispecie di rifiuto del Conservatore di provvedere alla trascrizione di uno degli atti indicati nell’art. 2657 cod.civ., ossia esattamente un rapporto attinente una funzione originariamente di competenza ministeriale ed oggetto di trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Il motivo è infondato.
L’art. 57 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 ha previsto la istituzione RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali per la gestione RAGIONE_SOCIALEe funzioni già esercitate dai
vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Testualmente, il citato articolo, al comma 1, dispone che: “Per la gestione RAGIONE_SOCIALEe funzioni esercitate dai dipartimenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe dogane, del RAGIONE_SOCIALE e di quelle connesse svolte da altri uffici del RAGIONE_SOCIALE sono istituite l’agenzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, l’agenzia RAGIONE_SOCIALEe dogane, l’agenzia del RAGIONE_SOCIALE e l’agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione interna di ciascuna agenzia”.
Il successivo art. 73, comma 4, ha attribuito al Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal RAGIONE_SOCIALE dovevano essere trasferite alle agenzie. Con decreto ministeriale 28 dicembre 2000, è stato stabilito che le Agenzie fiscali dovessero iniziare ad operare dal 1° gennaio 2001 (art. 1), subentrando, da tale data, nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti (art. 3, comma 1, lett. c).
In forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 300/1999, le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
Con riguardo alle liti già pendenti alla data del 1° gennaio 2001, è consentita con il ricorso la vocatio in ius (a) del RAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui il giudizio di secondo grado si sia svolto nei confronti di un suo ufficio periferico; (b) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE unitamente
al RAGIONE_SOCIALE, tranne che in appello a detto dicastero non sia già subentrato il nuovo ente; (c) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. 12/08/2004, n. 15643).
Trasposti i suddetti principi nel nuovo assetto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, deve conseguentemente affermarsi che la ricorrente avrebbe dovuto chiamare in giudizio esclusivamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo stata la controversia attivata in data 26 luglio 2010 e che quindi il giudice a quo non sia affatto incorso in errore negando la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
6) Con il quinto motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 91 e ss. cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la Corte Territoriale non avrebbe considerato che la chiamata del terzo da parte dei convenuti era stata arbitraria e che quindi le spese non potevano semplicemente seguire il principio di soccombenza.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Per le ragioni esposte, va accolto il primo motivo, va rigettato il quarto, vanno dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quinto.
La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il quarto, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 30/09/2024 dalla Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME