Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5746/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
INVESTMENT
LTD,
COGNOME
NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE 12186196B, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3032/2020 depositata il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.NOME COGNOME ha effettuato una operazione finanziaria online.
In particolare, egli aveva un contratto con la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) di tipo speculativo: le parti guadagnavano o perdevano a seconda dell’andamento di certi titoli. Nella notte del 27 giugno 2011, il COGNOME ha notato un improvviso calo di valore del titolo DJ 30 che, da usuali quotazioni di 10-15 mila, era sceso a 115-130: egli ne ha approfittato per chiudere le posizioni e lucrare dunque sul crollo di valore di quel titolo. Ha in tal modo guadagnato 860 mila euro circa. Ma, durante quella stessa notte, quindi poche ore dopo, la RAGIONE_SOCIALE ha annullato l’operazione per via del fatto che la quotazione del DJ 30 era stata indicata in 110-115 punti per mero errore, posto che quel valore non corrispondeva alla quotazione effettiva reale, che invece era di circa 12000 punti.
2.COGNOME ha dunque agito in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino, per far dichiarare che invece quella somma gli era dovuta, e per ottenere comunque la restituzione di 49 mila euro e di altri 123 mila euro che costituivano la somma che lui aveva dovuto impiegare per poter fare quella speculazione.
3.Nel giudizio si è costituita la RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto l’annullamento per errore delle dichiarazioni negoziali relative alla quotazione del titolo DJ 30.
4.- Il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda principale, negando l’annullamento per errore, che ha ritenuto non potere essere riconoscibile da parte del COGNOME, in quanto consumatore, ma ha rigettato la sua richiesta di rimborso delle altre somme, ritenendo non provato il dolo della controparte né documentati i ritardi di costei nella esecuzione degli ordini impartiti.
5.- La Corte di Appello di Napoli ha riformato questa decisione, accogliendo l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE e rigettando quello incidentale di COGNOME.
Costui propone ora ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria, a fronte del quale v’è controricorso della RAGIONE_SOCIALE nonché ricorso incidentale con un motivo di censura e memoria.
Considerato che
7 .- La ratio della decisione impugnata
La questione principale di controversia è nella riconoscibilità dell’errore. I giudici di appello, dato per pacifico che per errore è stato comunicato un valore del DJ 30 di molto inferiore a quello effettivo, hanno ritenuto che tale errore fosse riconoscibile da parte del COGNOME, che, seppure consumatore e non investitore professionale, avrebbe potuto riconoscerlo usando l’ordinaria diligenza, anche in ragione del notevole crollo di valore, che avrebbe dovuto indurlo in sospetto.
Quanto alle somme da lui messe nel plafond per potere essere poi impiegate nella operazione, i giudici di merito hanno confermato che non risulta il COGNOME sia stato indotto con dolo a impiegarle nel plafond a sua disposizione, e che dunque si è trattato di una libera scelta, sia pure su consiglio della controparte. Infine, per via della scarsa chiarezza dei rapporti e della buona fede del ricorrente, i giudici di appello hanno compensato le spese.
8.- Preliminare ad ogni questione è quella della giurisdizione.
Infatti, con il ricorso incidentale, oltre che farsi questioni di merito, si eccepisce il difetto di giurisdizione, nei seguenti termini: ‘ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, lett. c), Reg. 1215/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..’
L’eccezione di giurisdizione è basata su una delle condizioni generali di contratto che ha previsto la devoluzione della controversia davanti all’autorità giudiziaria di Cipro.
Il giudice di merito ha disapplicato la clausola sul presupposto che il COGNOME avesse agito, nell’investimento finanziario, nella qualità di consumatore.
La ricorrente incidentale contesta questo presupposto ed impugna la decisione di appello sostenendo la giurisdizione cipriota.
Poiché è principio di diritto che ‘i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sono già pronunciate le sezioni unite”, ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato’ (Cass. sez. Un. 1599/ 2022), e poiché non si verifica alcuno dei presupposti suddetti, il ricorso va
rimesso alle Sezioni Unite per la decisone della questione di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione della giurisdizione.
Roma 23.1.2024
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 23/01/2024.