Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6413 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6413 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9549/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE Riscossione, Cassa Rurale Novella e RAGIONE_SOCIALE società cooperativa, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 28461/2023 depositata il 12/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la revocazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n. 28461 del 2023, esponendo quanto segue:
–NOME nel 2015 promuoveva azione esecutiva immobiliare nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
-all’esito del pignoramento, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, previo accertamento peritale officioso, disponeva la vendita;
-la società esecutata veniva dichiarata fallita e subentrava la RAGIONE_SOCIALE;
-la società deducente diveniva aggiudicataria per un determinato lotto, quale unica offerente per la somma di circa 1 milione e 600 mila euro;
-il professionista delegato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione disponeva che il prezzo di aggiudicazione fosse versato nel termine di 90 giorni;
-successivamente all’aggiudicazione era risultato che il cespite oggetto RAGIONE_SOCIALEa stessa era locato a terzo estraneo, con contratto anteriore alla procedura e non indicato nella relazione del consulente tecnico d’ufficio;
-la deducente decideva di accettare lo stato del bene aggiudicato nella prospettiva di poter fruire dei canoni di locazione rivedendo
il proprio progetto d’investimento, essendo così indotta, senza sua colpa, a presentare e reiterare istanze di proroga del termine per il deposito del saldo di aggiudicazione, accordate fino al 21 giugno 2019, giorno in cui era presentata ulteriore analoga istanza che, a fonte RAGIONE_SOCIALE‘opposizione del creditore intervenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era disattesa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione che disponeva ulteriore vendita;
-tale atto veniva opposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617, cod. proc. civ.;
-il Tribunale di Trento rigettava l’opposizione con pronuncia oggetto di ricorso in sede di legittimità affidato a due mezzi:
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di valutare le condizioni soggettive e oggettive invocate dalla ricorrente a giustificazione del mancato versamento del saldo del prezzo;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 587, cod. proc. civ., avendo il giudice di merito confermato la perdita RAGIONE_SOCIALEa cauzione a titolo di multa, in assenza di accertamento di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicatario;
-questa Corte rigettava il ricorso osservando che:
il primo motivo, «se non inammissibile perché non riferito a fatti in senso fenomenico», era infondato, in quanto il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione era perentorio «e non risulta che fosse stata chiesta tempestivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione per sostanziale diversità del bene, in quanto occupato da terzi in forza di regolare contratto di locazione, sebbene ciò non risultasse dalla perizia di stima: e tanto a prescindere da un’effettiva configurabilità, nella specie, di un’ipotesi di aliud pro alio »;
ii) la seconda censura era infondata «in quanto la perdita RAGIONE_SOCIALEa cauzione prevista dalla legge processuale quale
automatica, senza che il giudice esercitare alcuna discrezionalità»;
resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE;
fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare che la deducente, con messaggio di posta elettronica certificata al professionista delegato, del 19 luglio 2018, aveva chiesto se fosse possibile la revoca RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione, stante l’emersione RAGIONE_SOCIALEa locazione opponibile, ricevendone risposta negativa dal valore equiparabile «ad un giudicato inappellabile» attesa la provenienza dall’ausiliario del giudice, essendo in tal modo indotta in errore sull’impossibilità di ottenerla, laddove solo dopo l’ordinanza revocanda era emersa l’utilità dei documenti inerenti allo scambio di messaggi di posta elettronica con il professionista delegato, il cui omesso esame aveva determinato l’errore di fatto, contenuto nel provvedimento in questa sede impugnato, riguardo a un punto non oggetto di discussione ma, per converso, decisivamente incidente sulla ragione decisoria in parola;
con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte omettendo di rilevare la carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel processo esecutivo in proprio e per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, mentre, alla data del deposito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi, quest’ultima, di cui la banca non era socia, era già stata estinta per cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese, e non vi era stata alcuna prova RAGIONE_SOCIALEa retrocessione del credito, con conseguente invalidazione degli atti del
giudizio, cui l’istituto di credito aveva partecipato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Considerato che
il primo motivo è manifestamente inammissibile;
le ragioni decisorie, sul primo e sopra riportato motivo del ricorso giudicato dall’ordinanza revocanda, sono state plurime:
la mancata deduzione RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto storico fenomenico (nel senso indicato come consolidato nella nomofilachia di legittimità, a mente, tipicamente, di Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 e successive conformi), prospettandosi, infatti, un’inidonea considerazione RAGIONE_SOCIALEe «condizioni oggettive e soggettive» (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in discussione) che avrebbero giustificato il mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;
il superamento del termine per il deposito del prezzo da ritenere perentorio (nel senso RAGIONE_SOCIALEa esemplificativamente richiamata Cass., 10/12/2019, n. 32136), senza che risultasse richiesta la revoca RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione, ad intendere che quella era restata tale a presupposto RAGIONE_SOCIALEa menzionata perentorietà;
ora, la prima ed autonoma ratio decidendi non è stata impugnata, nei limiti in cui avrebbe potuto in tesi esserlo in questa sede revocatoria, con conseguente inammissibilità assorbente del ricorso già solo per questa ragione (cfr., ad esempio, Cass., 26/02/2024, n. 5102);
quanto alla seconda ragione decisoria, con essa:
per un verso non si prospetta un errore percettivo, e dunque revocatorio, e
II) per l’altro la censura articolata non si misura neppure compiutamente con essa;
quanto al profilo I), si prospetta l’omesso esame di documenti non prodotti ma la cui utilità si assume come palesata solo successivamente
all’ordinanza di questa Corte tanto che peraltro invocando il n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 cod. proc. civ. -li si produce solo in questo giudizio di revocazione: è del tutto evidente che, dandosi atto che detti documenti non facevano parte di quanto reso esaminabile alla Corte con il ricorso ordinario, non vi può essere stata alcuna erronea percezione degli atti del giudizio con l’ordinanza revocanda;
nel contempo, risulta palese che la produzione di documenti nuovi, e neppure sopravvenuti (che sarebbe stata inammissibile anche nella prima sede di legittimità poiché in aperto contrasto con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 372, cod. proc. civ.), viene del tutto inammissibilmente giustificata evocando il n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, cod. proc. civ., posto che la decisione di questa Corte non è stata resa come pronuncia sul merito e, dunque, non soggiace all’art. 391 -ter cod. proc. civ.;
per mera completezza si osserva che il richiamo al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, cod. proc. civ., è un fuor d’opera, atteso che la parte ricorrente afferma di non aver prodotto in giudizio i messaggi di posta elettronica in questione poiché sarebbe stata indotta a ritenerne l’inutilità dalla rammentata risposta del professionista delegato: rimane, infatti, incomprensibile come una simile prospettazione possa ricondursi al concetto di ‘fatto RAGIONE_SOCIALE‘avversario’, di cui al mentovato n. 3, e meno che mai potrebbe riferirsi a quello RAGIONE_SOCIALEa ‘forza maggiore’;
fermo quanto sopra detto in via assorbente anche sul punto, va ricordato che:
-gli assunti vizi degli atti del sub -procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all’art. 591ter cod. proc. civ. ( ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è
necessario proporre l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice RAGIONE_SOCIALEe esecuzioni (Cass., 27/12/2023, n. 36081): nel caso, avrebbe in tesi potuto e dovuto dedursi il profilo al più tardi con l’opposizione agli atti originante il presente giudizio che, però, fu proposta per altre ragioni;
-l’istanza di revoca RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione, comunque, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice (unico titolare del potere di statuire con gli effetti propri RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di funzioni giurisdizionali: cfr. la contigua Cass., 25/09/2024, n. 25698) come non accadde, laddove, infatti, lo scambio di messaggi col professionista delegato fu nel diverso senso RAGIONE_SOCIALEa richiesta di valutare se fosse «possibile» la revoca (secondo quanto riferito a pag. 19 del ricorso in questa sede in scrutinio);
si trattò, pertanto, non solo di una risposta priva di ogni possibilità di divenire irrevocabile, ma di una mera interlocuzione insuscettibile di ingenerare alcun affidamento incolpevole anche solo in tesi, ferma, cioè, la disciplina normativa del procedimento esecutivo ricordata;
ciò rende del tutto irrilevanti -ma lo si osserva ad abundantiam perché ininfluente ai fini del presente giudizio rescindente -le deduzioni volte a supportare l’autenticità (opponibile) RAGIONE_SOCIALEe copie di messaggi di posta elettronica contestata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE (pag. 9 del controricorso), peraltro fondata sul preteso termine di 30 giorni di conservazione dei ‘log’ da parte del gestore del servizio di posta elettronica, indicato genericamente come riferibile al d.P.R. n. 68 del 2005, mentre in esso la previsione non è rinvenibile, essendolo nel d.m. 2/11/2005 attuativo RAGIONE_SOCIALEe relative regole tecniche, al differente art. 11 (concernente i messaggi contenenti virus ) e, comunque, pur correlandosi la condotta dei gestori a tale prescrizione non primaria, con riferimento ai ‘log’ appunto invocati, ovvero ‘metadati’ tecnici come mittente,
destinatario, orari, indirizzo IP, dimensione, oggetto, ma diversi dal contenuto dei messaggi stessi la cui copia informatica, comunque, sarebbe stato onere, in ipotesi, di conservare ad opera RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente;
quanto al profilo sub II), è del tutto evidente che la ragione decisoria è stata nel senso che, non essendo intervenuta neppure una richiesta di revoca e dunque non essendo essa stata disposta, doveva rispettarsi il termine perentorio per il saldo: in questo senso la censura si palesa inammissibile anche perché su profilo non dirimente;
il secondo motivo è manifestamente inammissibile;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha controdedotto che:
-era intervenuta anche per credito proprio (doc. a] prodotto in primo grado e in questa sede) e comunque di aver riacquistato il credito ceduto anteriormente al deposito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti proposta dall’odierna ricorrente (doc. E] in questa sede prodotto);
fatta questa premessa per completezza espositiva dei fatti processuali, è del tutto evidente che non si tratta di un errore percettivo di fatti ovvero (del contenuto di) documenti ma, solamente in tesi, di un rilievo officioso omesso che avrebbe potuto configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di merito suscettibile di ricorso per cassazione nel caso non dedotto (cfr. Cass., 07/06/2023, n. 16137, in tema di deduzione, quale errore di giudizio, RAGIONE_SOCIALE‘omesso rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata integrazione del contraddittorio necessario, e Cass., 21/02/2023, n. 5326, che rimarca come non sono suscettibili di revocazione le sentenze di questa Corte per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte stessa -nella specie, l’errore prospettato consisteva nell’omesso rilievo, dagli atti, di un vincolo da giudicato esternoatti che, come tali, essa avrebbe dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, poiché un tale errore si risolve, in tesi, in un inesatto apprezzamento
RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio);
la plateale inammissibilità del ricorso, quale sopra ricostruita, costituisce univoco indice RAGIONE_SOCIALE‘abuso RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale che giustifica la condanna officiosa a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr., Cass., 25/12/2024, n. 34429).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti liquidate, per ciascuna, in 12.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna parte ricorrente al pagamento di 6.000,00 euro, in favore di ciascuna parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME