Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto congiuntamente da
NOME COGNOME , difensore antistatario di COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso La Cancelleria della Suprema Corte
E
CORSO GIACOMO rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente pec: EMAIL
-ricorrenti-
Avverso l’ordinanza n. 16858/2022 che ha definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 7792/2018 promosso da INDIRIZZO nei confronti di COGNOME NOME.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto:
errore materiale
1. -Il sig. NOME COGNOME nel 2010 promuoveva giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento nei confronti dell’ex moglie al fine di sentire dichiarare la comproprietà tra le parti dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sito nella INDIRIZZO e, conseguentemente, disporre lo scioglimento della comunione del predetto immobile, acquistato dalla convenuta in regime di comunione legale dei beni; domandava, altresì, la condanna dell’ex coniuge al pagamento in proprio favore di un corrispettivo a fronte del suo godimento esclusivo del bene.
-Il Tribunale di Agrigento, in data 6 aprile 2016 depositava sentenza, con la quale dichiarava che l’appartamento di edilizia residenziale pubblica sito a Porto Empedocle, in INDIRIZZO, era in regime di comunione legale dei beni. Inoltre, statuiva non potersi dichiarare lo scioglimento della comunione sul predetto bene, non essendo lo stesso in regola dal punto di vista urbanistico e che nessun corrispettivo potesse essere riconosciuto al NOME COGNOME a fronte del godimento esclusivo dell’appartamento in Porto Empedocle da parte dell’ex moglie, poiché i beni immobili non regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio ed incommerciabili non possono essere oggetto di locazione, dovendo considerarsi nullo per illiceità della causa un simile contratto.
3. -il COGNOME COGNOME proponeva appello, dinanzi la Corte di Appello di Palermo che annullava la sentenza del Tribunale di Agrigento, secondo la quale nessun corrispettivo poteva essere riconosciuto all’attore a seguito del godimento esclusivo dell’immobile in Porto Empedocle da parte della COGNOME in conseguenza della sua abusività.
Tuttavia, la Corte d’Appello palermitana individuava il titolo dell’occupazione esclusiva del predetto immobile da parte dell’ex moglie nel provvedimento del Tribunale di Bologna del 18 luglio
2000, che aveva omologato la separazione personale dei coniugi, e affidato la prole a entrambi i genitori in modo condiviso, disponendo che la stessa continuasse a vivere con la madre ove la stessa avesse fissato, anche in futuro, la propria residenza.
-Contro tale sentenza proponeva ricorso il COGNOME. COGNOME dinanzi a questa Corte che con ordinanza n. 16858/2022 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese proc essuali che liquida in € 3.200, oltre spese generali ed accessori di legge.
-La difesa della controricorrente COGNOME e il ricorrente assumono, ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in suo favore, che nel ricorso si era dichiarata antistataria; chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n.16858/2022, in particolare che il dispositivo debba essere così integrato «… condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’AVV_NOTAIO difensore antistatario della controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge».
Considerato che
6 . -Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E’ stato, infatti, affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione
legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., n. 16037/2010; Cass., n. 293/2011; Cass., n. 8578/2014; Cass., n. 12437/2017; Cass., n. 15302/2023).
Occorre, pertanto, procedere a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n.16858/2022, nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del dispositivo da «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200, oltre spese generali ed accessori di legge » a « La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO, le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.200 oltre spese generali ed accessori di legge».
8. -Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza n.16858/2022 sia corretta nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del dispositivo nel senso che dove c’è scritto: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge» si
deve sostituire con «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario AVV_NOTAIO, le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge».
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione