Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24863-2022 proposto da:
COGNOME quale socia illimitatamente responsabile della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato COGNOME per procure in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE
– resistente – avverso l ‘ ORDINANZA n. 17928/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata l ‘ 1/6/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in Camera di consiglio del 10/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME con ‘ istanza ‘ del 17/10/2022, ha sollecitato la Corte ad emendare, d ‘ ufficio, a norma dell ‘ art. 391 bis c.p.c., l ‘ errore materiale a suo dire contenuto nell ‘ ordinanza
in epigrafe nella parte in cui la stessa, pronunciandosi sulla richiesta di revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 6979/2018, aveva omesso di enunciare, nonostante l ‘ espressa richiesta in tal senso, il principio di diritto, ai sensi dell ‘ art. 363 c.p.c., al quale il giudice di merito avrebbe dovuto o dovrebbe attenersi, chiedendo, comunque, alla Corte di enunciare il sollecitato principio di diritto.
1.2. Il presidente, con decreto del 20/6/2023, ha proposto la definizione del ricorso a norma dell ‘ art. 380bis c.p.c.
1.3. L ‘ istante ha chiesto la decisione collegiale ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte rileva che il ricorso per correzione di errore materiale è palesemente inammissibile.
2.2. Ed infatti, come rilevato nel decreto pronunciato a norma dell ‘ art. 380bis c.p.c.: – l ‘ errore materiale suscettibile di correzione riguarda esclusivamente la manifestazione del pensiero all ‘ atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza come tale percepibile e rilevabile ictu oculi ; – tale ipotesi non risulta, invece, integrata nel caso di specie, avendo l ‘ istante contestato l ‘ omessa pronuncia da parte di questa Corte del principio di diritto nell ‘ interesse della legge che la stessa aveva richiesto; – tale istanza, infatti, sollecitando una revisione che ha ad oggetto il contenuto concettuale sostanziale della decisione, non ha per oggetto un mero difetto di corrispondenza fra l ‘ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica; -l ‘ enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse della legge ex art. 363, c.p.c. rappresenta, del resto, un istituto di natura nomofilattica che è sottratto alla
disponibilità delle parti processuali, potendo, quando ne ricorrano i relativi presupposti, essere richiesta dal Procuratore generale (comma 1°) o essere pronunciato d ‘ ufficio dalla Corte, se quest ‘ ultima (ma non è questo il caso) ritiene che, nonostante la dichiarazione d ‘ inammissibilità del ricorso, la questione decisa è di particolare importanza (comma 3°).
2.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
2.4. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. comporta le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, in difetto di costituzione delle parti intimate, la (sola) condanna della ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma che si reputa congruo fissare in €. 5.000,00.
2.5. Non sussistono i presupposti dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, non avendo il procedimento di correzione veste giuridica di impugnazione. Si tratta di mero sub-procedimento che non dà luogo a versamento di contributo unificato ulteriore rispetto quello del procedimento al quale accede, e che, sebbene utilizzato impropriamente dinanzi a fattispecie che le è sottratta, non muta la sua specifica natura.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di €. 5.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima