Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31317 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16994/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 11/08/2025:
nel procedimento tra le parti:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende,
-già ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME.
-già controricorrente- nonché contro
Concordato Preventivo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello Di Bari
-già intimatirelativamente alla pronuncia ordinanza di Corte Suprema di Cassazione Roma n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
E’ stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n . 22848/2025 depositata il 07/08/2025, con fissazione della camera di consiglio e notifica alle parti del decreto presidenziale dell’11/8/2025;
CONSIDERATO CHE
1 Risulta dagli atti di causa (ricorso, procure speciali, memoria ex art 380 bis1 c.p.c.) che i soggetti che hanno proposto il ricorso, oltre alla RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, sono stati i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, non menzionati nell’intestazione ,
2 È evidente che l’omessa indicazione nell’ordinanza di tutte le parti ricorrenti è stata frutto di un lapsus calami.
3 L’ordinanza va pertanto corretta come da dispositivo con la menzione nel provvedimento dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME .
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22848/2025, pubblicata il 07/08/2025 come segue : nell’intestazione dopo la frase ‘ ricorso iscritto al
32656/2020 proposto da RAGIONE_SOCIALE ‘ veng ono aggiunte le parole ‘ NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ‘; la frase ‘ elettivamente domiciliato ‘ viene sostituita con la frase ‘ elettivamente domiciliati ‘; la frase ‘ che la rappresenta e difende ‘ viene sostituita con la frase ‘ che li rappresenta e difende ‘, a pagina 3, rigo 3, la frase ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso’ viene sostituita con la frase ‘ RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso ‘ ; a pagina 3, rigo 12, la frase ‘ la ricorrente sostiene ‘ v iene sostituita con la frase ‘ i ricorrenti sostengono ‘; a pagina 3, rigo 19, la frase ‘ Sempre a dire della ricorrente ‘ viene sostituita con la frase ‘ Sempre a dire dei ricorrenti ‘ ; a pagina 3, rigo 24, la frase ‘ Deduce, infine, la ricorrente ‘ v iene sostituita con la frase ‘ Deducono, infine, i ricorrenti ‘; a pagina 4 , rigo 13 la frase ‘ paino concordatario ‘ viene sostituita con la frase ‘ piano concordatario ‘, a pagina 4, rigo 19, ‘ Né può condividersi l’assunto del ricorrente il quale predica ‘ viene sostituita con la frase ‘ Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti i quali predicano , a pagina 5, rigo 1, la frase ‘ Condanna la ricorrente ‘ viene sostituita con la frase ‘ Condanna i ricorrenti ‘; a pagina 5 , rigo 5, la frase’ per il versamento da parte della ricorrente ‘ viene sostituita con la frase ‘ per il versamento da parte dei ricorrenti ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME