Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35262 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9501-2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 903/2020 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositato il 31/1/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 31.1.2020, in (affermato) accoglimento dell’ opposizione proposta da NOME COGNOME a norma dell ‘ art. 98 l.fall., ha ammesso allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE Aeroporto dello Stretto RAGIONE_SOCIALE in liquidazione il credito di €. 12.379,77, vantato dall’opponente a titolo d ‘ indennità sostitutiva del mancato preavviso, in collocazione chirografaria.
1.2. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice ha precisato che COGNOME aveva insistito per l ‘ ammissione ‘ in chirografo ‘ dell ‘ indicato credito e che dunque l ‘ opposizione dovesse essere accolta ‘ esattamente nei termini richiesti dal lavoratore ‘.
1.3. NOME COGNOME con ricorso notificato il 2/3/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 4/2/2020.
1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione, l ‘ erronea e la falsa applicazione dell ‘ art. 2751 bis n. 1 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che il credito ammesso rientra senz ‘ altro tra quelli che, a norma dell’art. 2751 bis c.c., godono del privilegio.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che, sin dalla domanda di ammissione al passivo, egli aveva chiesto il riconoscimento del privilegio e che la richiesta di ammissione del credito al chirografo, contenuta unicamente nella parte conclusiva del ricorso in opposizione, era frutto di un mero errore materiale, riconoscibile e irrilevante.
2.3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
2.4. Non v’è dubbio che, in linea di principio , la domanda d ‘ ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell ‘ art. 93, comma 3°, n. 4, l.fall., dell ‘ eventuale titolo di prelazione, con la conseguenza che l ‘ eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola comporta la degradazione a chirografo del credito invocato (Cass. n. 2287 del 2024; conf., Cass. n. 10990 del 2021).
2.5. E’ parimenti indubbio che il creditore -rinunciando in parte all’originaria pretesa (Cass. n. 9730 del 2022) – possa domandare con l’opposizione l’ammissione in chirografo del credito di cui aveva chiesto la collocazione privilegiata in sede di verifica: in tale ipotesi egli non può evidentemente dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’accoglimento d ella domanda così riformulata.
2.6. Nel caso in esame, tuttavia, come emerge dal ricorso ex art. 98 l. fall. (allegato specificamente al ricorso per cassazione), l’opponente, pur concludendo espressamente per l’ammissione del credito allo stato passivo al chirografo, ha nondimeno dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze della società fallita e, quindi, di essere titolare di un credito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso avente natura ‘ privilegiata ‘, mentre nella parte finale dell’atto ha insistito per il suo riconoscimento per come fatto valere nell’istanza di insinuazione e per come ribadito nelle osservazioni al progetto del curatore e in una successiva istanza.
2.7. Ora, la causa petendi della domanda giudiziale (compresa quella d ‘ ammissione allo stato passivo: art. 94 l.fall.) dev’essere identificata, al pari del petitum conseguentemente formulato, tanto sulla base delle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, quanto in forza
delle circostanze di fatto che la parte abbia posto a base della propria richiesta, sicché, per un verso, il giudice ha il precipuo dovere di procedere alla corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti e provati in giudizio, così come , per altro verso, l’ enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice (e, dunque, a limitarne, ai fini previsti dall’art. 112 c.p.c., i suoi poteri decisori) solo nella misura in cui la stessa stia inequivocamente a significare che la parte medesima abbia inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche.
2.8. Costituisce, del resto, principio costantemente enunciato da questa Corte che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (fra molte, cfr. Cass. nn. 7322 del 2019, 118 del 2016, 23794 del 2011).
2.9. Pertanto, nel caso in cui la richiesta della parte di trarre dai fatti storici dedotti in giudizio una determinata conseguenza giuridica (nella specie l’ammissione al passivo del credito in collocazione chirografaria) sia espressa unicamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo, mentre dal tenore complessivo dell’atto stesso emerga la volontà della parte di ottenere dai fatti dedotti una diversa conseguenza (ovvero l’ammissione al passivo con il privilegio che assiste per legge il credito azionato), il giudice non può limitarsi a tener conto del mero tenore letterale delle conclusioni precisate.
3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato , con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione che, nel procedere a un nuovo esame, si atterrà ai principi enunciati e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, per un nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima