Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5044  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
correzione di errore materiale
R.G. 21080/2023
C.C. 9-2-2024
sul ricorso n. 21080/2023 R.G. avente a oggetto la correzione d’ufficio di  errore  materiale  della  sentenza  n.  26566/2017  di  questa  Corte depositata il 9-11-2017 nella causa tra:
COGNOME AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.  e  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma nel suo studio in INDIRIZZO ricorrente
contro
COGNOME,  c.f.  CODICE_FISCALE,  rappresentato  e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  9-2-2024  dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.In data 27-102023 l’AVV_NOTAIO ha segnalato l’errore materiale  contenuto  nella  sentenza  n.  26566/2017  di  questa  Corte,
laddove in motivazione e dispositivo ha dato atto dell’esistenza ai sensi dell’art. 13 co.1 -quater d.P.R. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso ai sensi dello stesso art. 13 co.1-bis; ha evidenziato che la causa aveva oggetto credito professionale del difensore d’ufficio e ai sensi dell’art. 32 disp. att. cod. proc. civ. le procedure per il recupero dei crediti vantati dai difensori d’ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse.
2.Il  Presidente  ha  disposto  la  trattazione  del  procedimento  di correzione, per cui è stata fissata udienza in camera di consiglio ex artt. 375 co.2 n.4bis e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 9-2-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RITENUTO CHE:
1.Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo del versamento del primo contributo un ificato (Cass. Sez. U 17-7-2023 n. 20621 Rv. 668224-01); nessuna statuizione della sentenza n. 26566/2017 di questa Corte è stata di segno diverso, per cui si deve escludere che la sentenza abbia inteso imporre il versamento a titolo sanzionatorio in forza di decisione che non possa essere oggetto di correzione quale errore materiale.
Inoltre,  la  debenza  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una p ronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13 co.1 quater d.P.R.
115/2002;  il  secondo,  di  diritto  sostanziale  tributario,  consistente nell’obbligo  della  parte  impugnante  di versare  il  contributo  unificato inziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 Rv. 657198-03).
2.Nella fattispecie la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo unificato contenuta nella sentenza n. 26566/2017 è effettivamente affetta da errore materiale, che deve essere corretto d’ufficio ex art. 391 -bis co.1 cod. proc. civ., in quanto, per le modalità con le quali la dichiarazione è stata resa, risulta che il giudice dell’impugnazione non si sia limitato a dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo, ma abbia accertato anche l’esistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale , nonostante tale accertamento spetti all’amministrazione .
Per  l’effetto  si  dispone  la  correzione  dell’errore  materiale  nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte  dispone  d’ufficio  la  correzione  dell’errore  materiale  nella sentenza n. 26566/2017 di questa Corte, nel senso che:
-nella motivazione, a pag. 7 nell’ultima riga prima di ‘PRAGIONE_SOCIALE.’, dopo ‘a norma  del  co.1bis  dell’art.13  cit.’  si  aggiunga  e  si  legga  ‘se  il contributo unificato è dovuto.’;
-nel dispositivo, a pag. 8 all’ottava riga, dopo ‘a norma del co.1 -bis dell’art.  13  cit.’  si  aggiunga  e  si  legga  ‘se  il  contributo  unificato  è dovuto.’.
Manda alla cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione