Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati sul ricorso iscritto al n. 1642/2022 R.G. proposto da : COGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE VICO EQUENSE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2304/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, rispettivamente in via principale con quattro motivi e in via incidentale con due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3047 del 2021. Con questa sentenza, resa in causa di accertamento della inesistenza del diritto del ricorrente incidentale a passare da un fondo di cui il ricorrente principale è comproprietario insieme al Comune di Vico Equense attuale controricorrente rispetto al ricorso incidentale- e ad altri, è stato affermato quanto segue:
come già dichiarato dal giudice di primo grado, era fondata la domanda di accertamento negativo (art. 949 c.c.) e il COGNOME non aveva diritto di passare dal fondo de quo;
come già dichiarato dal giudice di primo grado, erano infondate le domande di ‘manleva’ e di risarcimento dei danni, proposte dal COGNOME nei confronti del Comune, sull’assunto che quest’ultimo aveva con la ‘convenzione rep. 1024/2008’ costituito a favore di esso COGNOME la servitù quale unico titolare del preteso fondo servente. Tale assunto si scontrava con la chiara formula della convenzione stessa in cui si legge che ‘la servitù concessa dal Comune di Vico Equense è relativa unicamente allo stato di fatto e ai diritti esistenti in capo al concedente e pertanto esclude i diritti dei terzi’;
le domande del COGNOME, di ‘integrazione del dispositivo’ della sentenza di primo grado con l’aggiunta, alla dichiarazione di inesistenza della servitù, dell”ordine al COGNOME di astenersi dalle molestie e turbative consistenti nell’esercitare il transito’ e di risarcimento dei danni, dovevano essere considerate oggetto di un appello incidentale contro la espressa statuizione di rigetto contenuta nella sentenza di primo grado;
l’appello incidentale doveva essere respinto perché, come già rilevato dal primo giudice, non vi era alcuna ‘valida allegazione probatoria sulla sussistenza del danno concreto’;
le spese del primo grado – poste nella sentenza impugnata a carico del COGNOME – e le spese del secondo grado dovevano essere compensate per intero tra COGNOME e COGNOME in ragione della reciproca soccombenza;
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata formulata proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza sia del ricorso principale che del ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato istanza di decisione. Lo stesso non ha fatto il ricorrente incidentale;
le parti hanno depositato memorie. Il Comune ha depositato nota spese;
considerato che:
1.preliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, precisa che non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380 -bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa;
va dichiarato che, in mancanza di istanza di decisione sul ricorso incidentale, questo ricorso si intende rinunciato (art.380 bis. c.p.c.). Il ricorrente incidentale, in data 5 settembre 2025, ha depositato memoria nella quale insiste sulla fondatezza del ricorso. Tale memoria non ha alcun pregio essendo stata depositata in assenza dell’istanza di decisione e non potendo essa stessa valere
come istanza di decisione – che peraltro avrebbe dovuto essere depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, avvenuta il 5 febbraio 2025 e quindi ben prima del 5 settembre- perché non ne ha il contenuto;
3.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 287 e 288 c.p.c. e dell’art.2907 c.c., in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che la domanda, ex art. 949 comma 2, c.c., di inibitoria del passaggio fosse stata rigettata dal giudice di primo grado, fosse stata fatta oggetto di appello incidentale e fosse da rigettarsi in assenza di ‘allegazioni probatorie sulla sussistenza di un danno concreto’, laddove invece la domanda era stata accolta, come espressamente era dato leggere nella pagina 6 della sentenza appellata ‘… la domanda attorea deve ritenersi fondata. A COGNOME va pertanto inibito il passaggio sul fondo di proprietà attorea’ -, salvo poi il fatto che, nel dispositivo, il giudice di primo grado aveva dimenticato di riportare l’ordine inibitorio ed aveva solo dichiarato l’inesistenza del diritto di servitù del COGNOME. Il ricorrente sottolinea di avere, con l’atto di costituzione in appello, pagina 15, espressamente chiesto la ‘conferma’ della sentenza di primo grado e l’integrazione del relativo dispositivo con ‘espresso ordine’ inibitorio ‘recependo quanto già indicato nella parte motiva’;
4. con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art.2907 c.c., in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che fosse stato fatto appello contro il capo della sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni laddove invece, come era dato leggere nell’atto di costituzione in appello, il ricorrente aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado
salvo la già ricordata ‘integrazione’ e non aveva affatto impugnato il capo suddetto;
con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.’ per avere i giudici di appello, a causa degli errori denunciati con il primo e con il secondo motivo di ricorso, compensato le spese, sia di primo che di secondo grado, per reciproca soccombenza;
i tre motivi devono essere esaminati congiuntamente.
Dagli atti risulta che quanto dedotto dal ricorrente a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso corrisponde alla verità.
In merito al primo motivo di ricorso risulta che il ricorrente non ha proposto appello incidentale riguardo alla pronuncia inibitoria posto che tale pronuncia era di accoglimento della sua originaria domanda; aveva solo chiesto di ‘integrare’ il dispositivo con quanto affermato in motivazione. Si trattava, come il ricorrente deduce, di istanza di correzione di errore materiale. Al riguardo può richiamarsi, Cass. Sez. 3, Sentenza n.816 del 25/01/2000: ‘il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’articolo 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione’.
In merito al secondo motivo di ricorso dagli atti risulta che il ricorrente non ha proposto appello contro la sentenza di primo grado per la parte relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Posto quanto precede, si rivela anche ingiustificato il riferimento alla reciproca soccombenza ‘tanto in primo che in secondo grado’
(v. sentenza impugnata p.4) come causa giustificativa (art. 92 c.p.c.) della compensazione delle spese, quanto meno delle spese di secondo grado, dovendosi comunque stabilire il regime delle spese in ragione dell’esito complessivo della causa;
7.con il quarto motivo di ricorso, espressamente proposto ‘in via gradata’ ossia per il caso di rigetto del primo motivo di ricorso vengono lamentate ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, c.p.c. e 949 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.’ per avere i giudici di appello omesso di motivare sulle ragioni del rigetto del ‘preteso appello incidentale’ avente ad oggetto l’inibitoria;
il motivo resta assorbito;
in conclusione i primi tre motivi del ricorso principale devono essere accolti, il quarto va dichiarato assorbito, il ricorso incidentale deve essere dichiarato rinunciato ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento ai motivi accolti e la causa va rinviata alla corte territoriale la quale dovrà provvedere anche sulle spese tra tutte le parti in contesa;
PQM
la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai tre motivi del ricorso principale accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle dichiara estinto il giudizio in riferimento al ricorso incidentale; spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Roma 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME