Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32167 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3513/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
–
contro
ricorrente
–
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 20654/2024, pubblicata il 24 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, gestrice della RAGIONE_SOCIALE, chiese e ottenne, nel 2009, dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di euro 810.227,83, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di differenziale tariffario relativo a prestazioni sanitarie di alta specialità riabilitativa (codice 75) erogate nell’anno 2008.
Proposta opposizione dall’ingiunta, i l Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1646/2014, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannò l ‘ RAGIONE_SOCIALE al pagamento della minor somma di euro 701.987,91, avendo considerato che, benché la RAGIONE_SOCIALE ingiungente, come accertato dal c.t.u. , non avesse l’accreditamento per lo svolgimento delle prestazioni di alta specialità riabilitativa -accreditamento ritenuto dalla Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 143/2006, presupposto per ottenere la remunerazione -tuttavia le successive delibere regionali n. 436/2007 e n. 1061/2007 avevano abilitato gli RAGIONE_SOCIALE e le strutture di classe A, quale era la ingiungente, in via provvisoria e fino al 2009, ad erogare le suddette prestazioni, come risultava confermato dal comportamento che la Regione Lazio aveva tenuto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la quale, proprio per la sua qualificazione come RAGIONE_SOCIALE, aveva ottenuto un provvedimento autorizzativo ad hoc ed aveva erogato prestazioni di alta specialità.
Pronunciando sui contrapposti gravami La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6920/2019, in accoglimento di quello principale dell’RAGIONE_SOCIALE rigettò integralmente la domanda di pagamento.
Ritenne, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo priva di accreditamento istituzionale e non destinataria di provvedimento autorizzatorio ad hoc , non potesse pretendere la remunerazione delle prestazioni cod. 75, essendo il sistema di remunerazione delle strutture
private connotato da tariffe vincolanti, tetti di spesa e dal presupposto indefettibile dell’accreditamento. Aggiun se, ad abundantiam , che il credito non era certo né liquido, mancando il provvedimento regionale di riparto del fondo destinato alle prestazioni di alta specialità.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo, per violazione delle delibere regionali che, a suo dire, avrebbero consentito alle strutture di classe A di erogare prestazioni cod. 75 senza accreditamento; il secondo, per erronea valutazione del la posizione dell’RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe operato senza provvedimento autorizzatorio; il terzo, per erronea affermazione circa la mancanza di certezza e liquidità del credito.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20654 del 24/07/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Quanto al primo motivo, ha rilevato che correttamente la Corte d’appello aveva ritenuto indispensabile l’accreditamento o un provvedimento autorizzatorio ad hoc , richiamando il principio del ‘regime delle tre A’ (autorizzazione, accreditamento, accordo) e la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla remunerazione non può prescindere da tali presupposti.
Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché irrilevante, essendo comunque ostativo il difetto di accreditamento della ricorrente.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di statuizione resa ad abundantiam , priva di incidenza sul dispositivo.
Tale ordinanza è ora impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso per revocazione, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
6 . È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale , con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo in via rescindente la ricorrente deduce che a base dell’ordinanza impugnata vi è un « errore di fatto ex artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c. », avendo la RAGIONE_SOCIALE omesso di considerare che, nel periodo di riferimento (anno 2008), nessuna struttura sanitaria nella Regione Lazio risultava formalmente accreditata per lo svolgimento di prestazioni di riabilitazione di cui al codice 75, non essendo stati approvati nemmeno i relativi requisiti e le tariffe.
Sostiene che tale circostanza, emergente dagli atti e non contestata, avrebbe dimostrato che l’accreditamento non poteva costituire requisito indefettibile per la remunerazione delle prestazioni cod. 75 e che, se la Corte avesse considerato questo fatto, avrebbe dovuto accogliere il ricorso originario.
Il ricorso è inammissibile.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (v. Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319);
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. Sez. U. n. 20013 del 19/07/2024; Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).
Nella specie la doglianza risulta palesemente distante dall’esposto paradigma, risultando priva di tutti i requisiti suindicati.
Lungi dal prospettare un errore di fatto percettivo si deduce in definitiva un errore di giudizio tendendosi in ultima istanza a sollecitare inammissibilmente un nuovo giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione, trasformando il ricorso per revocazione in un secondo ricorso per cassazione questa volta avente ad oggetto la prima sfavorevole pronuncia della Cassazione.
Il tutto, peraltro, secondo una impostazione critica concentrata su temi prettamente fattuali che, come tale, si rivela eccentrica e inconferente, anche considerato che la circostanza che altre RAGIONE_SOCIALE fossero parimenti sprovviste di accreditamento o autorizzazione provvisoria è stata espressamente e motivatamente giudicata irrilevante nell’ordinanza impugnata nello scrutinio del secondo motivo di ricorso.
La decisione impugnata non risulta affatto fondata sulla supposizione di un fatto in ipotesi smentito o contraddetto in modo obiettivo, immediato ed evidente dagli atti di causa: tale, secondo la
prospettazione della odierna ricorrente, la supposizione che altre RAGIONE_SOCIALE, a differenza della RAGIONE_SOCIALE, avessero avuto l’accreditamento o comunque una autorizzazione provvisoria a erogare le prestazioni in questione: codice 75.
Di una siffatta supposizione e dell’attribuzione ad essa di rilievo fondante della decisione non vi è traccia alcuna nella ordinanza impugnata.
In questa, al contrario, è espressamente giudicata irrilevante ogni valutazione al riguardo per essere assorbente il ragionamento, esclusivamente in iure , della inderogabile necessità dell’accreditamento o di un provvedimento autorizzatorio ad hoc , tale ritenuta in base al principio del ‘regime delle tre A’ (autorizzazione, accreditamento, accordo) e sulla base della giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla remunerazione non può prescindere da tali presupposti.
Assumendo che, se avesse considerato che nessun ente aveva ottenuto nel Lazio l’accreditamento o l’autorizzazione necessari, la Corte di cassazione sarebbe dovuta giungere ad una diversa valutazione, la ricorrente intende evidentemente contestare ─ peraltr o in termini meramente oppositivi, posto che, come detto, tale circostanza è stata in realtà anche espressamente considerata e giudicata irrilevante ─ la correttezza di un tale giudizio in iure , con ciò però ponendosi patentemente al di fuori dei presupposti e della funzione del rimedio impugnatorio in questa sede attivato.
La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto scrutinio.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)