Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30500/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (partita IVA: P_IVA), in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente-
Ricorso per revocazione della ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15244/2022 depositata il 12/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha agito per la revocazione della ordinanza emessa da questa Corte in data 12 maggio 2022, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona che, accogliendo solo in parte la opposizione allo stato passivo del COGNOME, ha rideterminato il compenso da lui preteso per l’attività professionale di avvocato, tenuto conto dei risultati conseguiti in base all’attività prestata, quantificando il credito secondo il D.M. n. 140 del 2012, e, tenuto conto della natura dei giudizi (per lo più di opposizione a decreto ingiuntivo) oggetto dell’attività difensiva, ha ammesso l’opponente al passivo per la somma di 98.696,27.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile, in quanto affidato a motivi generici che non si confrontavano adeguatamente con la ratio decidendi, in parte viziato da difetto di autosufficienza e tendente a proporre il vizio di valutazione della prove, fuori dai limiti in cui questa censura è ammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso per revocazione è affidato ad un motivo. La controparte ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo e unico motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art 395 n. 4 c.p.c. l’ errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa e la decisione fondata sulla supposizione di un fatto escluso e che non costituisce punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Il ricorrente si duole che la Corte di Cassazione abbia ritenuto che con i motivi di ricorso egli avesse dedotto un errore nella valutazione delle prove, mentre invece lamentava la totale mancata disamina delle prove da lui offerte. Contesta altresì che le sue censure fossero un tentativo di
sovvertimento della valutazione in fatto, perché erroneamente la Corte di Cassazione muove dal presupposto che il Tribunale avesse operato una valutazione istruttoria e probatoria del tutto invece inesistente, avendo invece egli bene illustrato nel ricorso per cassazione che era stata impedita la valutazione delle prove e dei documenti. Il ricorrente deduce che ‘ Sia il primo che il secondo passo del decisum di legittimità si alimenta con la certezza di un’errata supposizione e cioè che il tribunale avesse effettuato una completa valutazione del coacervo istruttorio articolato dal ricorrente desumibile dagli atti e documenti di causa, invece il tribunale per sua stessa ammissione si è completamente disinteressato dalle allegazioni documentali versate in atte dal ricorrente omettendone la disamina’. Osserva che controparte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito agli allegati prodotti dal ricorrente né svolto difesa al riguardo, mentre nel ricorso per cassazione erano state chiaramente esplicitate sia la rilevanza dispiegata dal predetto apparato documentale, sia la oggettiva inconferenza dei principi di diritto richiamati; ciò a cascata ha comportato un errore sulla valutazione del terzo motivo, poiché la prova orale articolata dal ricorrente serviva a dimostrare la fondatezza delle sue tesi.
2. -La censura è inammissibile.
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulta escluso, invece, in modo incontestabile dagli atti documenti di causa (cfr. Cass. 9.5.2022, n. 14552; Cass. 27.12.2021, n. 41683; Cass. 10.6.2021, n. 16439; Cass. 26.5.2021, n. 14678). Inoltre, tale fatto non deve aver configurato
un punto controverso, su cui il giudice si sia già pronunciato (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22171).
L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 16439/2021; Cass. 3190/2006).
La revocazione è quindi esperibile, ai sensi degli artt. 391 -bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. S.U. 31032/2019; Cass. 3760/2018).
La revocazione non è, pertanto, proponibile quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata
valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di pretesi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022; Cass. S.U. 8984/2018).
Nella specie, questa Corte, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che nel non dare peso alle prove offerte dal ricorrente il giudice di merito abbia esercitato il suo discrezionale potere di apprezzamento del fatto e delle prove, e ciò in conformità ai principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 30/09/2020. La Corte non ha equivocato su un fatto -e cioè che l’avvocato AVV_NOTAIO avesse offerto delle prove a sostegno della propria tesi -, ma ha ritenuto che le censure sull’essere state queste prove disattese non fossero ammissibili nel ricorso per cassazione.
E’ pertanto evidente che il ricorso non censura sviste materiali della Corte, ma la valutazione che questa ha fatto dei motivi di ricorso, e l’interpretazione che la stessa Corte ha dato della decisione impugnata, mirando ad ottenerne una rivisitazione in senso favorevole al ricorrente, in questa sede inammissibile, poiché del tutto estranea al perimetro dell’impugnazione speciale costituita dalla revocazione..
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.