Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5222/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
CURATELA DEL FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.; RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres.p.t.; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME;
-intimati- avverso l’ ordinanza n. 63/2024, depositata in data 2 gennaio 2024 dalla Corte di Cassazione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso per dichiarazione di fallimento, depositato in data 15 febbraio 2021, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, chiedeva al Tribunale di Napoli di dichiarare il fallimento in estensione, ex art. 147, quinto comma l.f., alla società di fatto occulta composta dalla stessa fallita RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci in estensione ex art. 147, primo comma l.f.
Con sentenza n. 79/2021, emessa in data 3 giugno 2021, il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, quinto comma l.f. della società di fatto costituita da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
Con ricorso ex art. 18 l.f. con istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo ex art. 19 l.f., RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano reclamo avverso la sentenza n. 79/2021, chiedendone la revoca.
Con sentenza emessa in data 11 agosto 2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava il reclamo.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 63/2024, emessa in data 2 gennaio 2024, la Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile. In particolare- per quel che rileva in ordine al ricorso in questione- la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, dedotto ex art. 132, n.4, c.p.c., con la
seguente motivazione: ‘ Espongono i ricorrenti che nelle ipotesi in cui si chieda il fallimento in estensione della supersocietà di fatto e dei singoli soci, occorre allegare lo stato di insolvenza autonomo o quantomeno dedurre che tra socio fallito e società di fatto vi sia un’identità di impresa tale da rendere inutile un auton omo accertamento dello stato di insolvenza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello si è limitata ad indicare l’ingente passivo accertato nella procedura fallimentare della Stia RAGIONE_SOCIALE in liquidazione senza procedere al necessario riscontro dell’au tonoma insolvenza della supersocietà. Il motivo è inammissibile. Va osservato che è pur vero che la Corte d’Appello, nell’occuparsi del requisito dell’insolvenza della supersocietà di fatto ha fatto, in primis, riferimento alla situazione debitoria complessiva della fallita RAGIONE_SOCIALE (pag. 9). Tuttavia, esaminando la motivazione della sentenza impugnata nel suo complesso, è comunque possibile individuare debiti che, seppur formalmente assunti dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, erano in realtà stati ricondotti dal giudice di merito in toto alla supersocietà di fatto. In particolare, a pag. 7 della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha evidenziato che ‘Il sodalizio occulto è stato preordinato a svuotare la compagine RAGIONE_SOCIALE da ogni attività a beneficio degli altri soci di fatto, mediante l’ottenimento da parte della prima, di un ingente finanziamento (€ 860.000,00) e di un c ontributo a fondo perduto (€ 557.000,00) da parte dell’Agenzia per RAGIONE_SOCIALE e la successiva trasmissione dei beni e dei fondi della società fallita agli altri soci di fatto, mediante operazioni negoziali fittizie e/o simulate. Il risultato finale è costituito da un ingente passivo lasciato a carico della RAGIONE_SOCIALE in favore dell’Agenzia Predetta per le somme erogate a finanziamento dell’ente societario e non restituite, nonché in favore
dell’Erario per ingenti imposte non versate, a fronte del beneficio patrimoniale ricevuto da soci occulti mediante il trasferimento – in maniera diretta oppure indiretta – delle attività della medesima RAGIONE_SOCIALE‘. In sostanza, il debito sopra i ndicato da finanziamento non restituito, benché formalmente intestato alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, era imputabile al sodalizio occulto e al meccanismo accertato dal giudice di merito di far assumere debiti alla fallita a beneficio degli altri soci d i fatto: dunque proprio l’emersione del sodalizio ne ha rivelato la complessiva insolvenza. Non vi è dubbio che la Corte d’Appello, nel descrivere il già menzionato meccanismo, abbia implicitamente accertato un autonomo stato di insolvenza riconducibile alla supersocietà di fatto. ‘.
RAGIONE_SOCIALE impugna la suddetta ordinanza della cassazione con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., in quanto viziata da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.
Al riguardo, la ricorrente assume che: la decisione afferente al motivo n. 3 del ricorso per cassazione (violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 in relazione all’art. 132 n. 4 cpc, per omessa motivazione relativamente alla prova dello stato di insolvenza della presunta supersocietà), è inequivocabilmente fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa; l’esame della documentazione versata nei tre gradi di giudizio, unitamente alla sentenza n. 3067/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, attestava l’inesistenza nei fascicoli processuali, della documentazione in grado di suffragare e attestare lo stato di insolvenza autonomo o quanto meno allegare la circostanza che tra socio fallito e società di fatto vi sia identità di impresa tale da rendere inutile un autonomo
accertamento dello stato di insolvenza della presunta supersocietà di fatto occulta composta dalla fallita RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME infatti, la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che la Corte d’Appello, nel descrivere il già menzionato meccanismo, abbia implicitamente accertato un autonomo stato di insolvenza riconducibile alla supersocietà di fatto ( pag. 12), acclarando l’inesistenza della documentazione idonea a suffragare lo stato di insolvenza della suddetta supersocietà di fatto; acriticamente la Corte di Appello di Napoli aveva recepito l’unico elemento addotto dal fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a sostegno del presupposto dell’insolvenza della supersocietà di fatto, riconducibile all’ingent e passivo accertato nella procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, senza procedere al necessario riscontro dell’au tonoma insolvenza di tale supersocietà di fatto, limitandosi a prendere in considerazione dei debiti riferiti ad un singolo s ocio di quest’ultima (ndr. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione); tuttavia, secondo la sentenza della Suprema Corte n. 6030/2021, ‘ è la supersocietà di fatto il soggetto che deve essere preso in considerazione quale soggetto imprenditore e quale soggetto eventualmente insolvente, i suoi soci fallendo solo per “ripercussione”. Per potere procedere alla verifica dell’eventuale insolvenza del soggetto che fallisce in via autonomo, dunque, occorre prima definire il perimetro delle obbligazioni che a questo soggetto – e cioè all’attività di impresa da questo svolta, risultano riferibili.
La constatazione, che una simile verifica – concernendo una società di mera fatto – di necessità prescinde da criteri di imputazione formale e di “spedita del nome”, non può certo fare dimenticare l’eventuale esistenza di debiti che siano solo “personali” dei soci; ‘ pertanto,
l’ordinanza impugnata sarebbe fondata sulla supposizione di documentazione processuale la cui esistenza sarebbe categoricamente esclusa dall’esame dei fascicoli dei tre gradi di giudizio.
Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la Cassazione ha chiaramente argomentato- come sopra illustratosull’inammissibilità del terzo motivo del ricorso in ordine alla prova dell’insolvenza della supersocietà di fatto – secondo i criteri elaborati da questa Corte, e come richiamati dalla stessa ricorrentealla luce della complessiva valutazione degli elementi di prova acquisiti. Ne consegue che la censura posta a fondamento del ricorso per revocazione non è pertinente alla ratio decidendi , atteso che adduce che la decisione impugnata sarebbe stata fondata sulla supposizione dell’esistenza di documentazione invece inesistente, fatto che però non emerge dalla motivazione, che risulta elaborata alla stregua dei documenti e fatti di causa.
Pertanto, il ricorso tende in sostanza a contrapporre alla sentenza impugnata una diversa interpretazione dei fatti, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti), e non può concernere l’attività interpretativa e valutativa (Cass., SU, n. 20013/2024; n. 489372023).
Nulla per le spese, data la mancata costituzione delle parti intimate.
La Corte dichiara inammissibile ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.