Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21350/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappres. p.t.,… rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Firenze , n. 167/2021, depositata in data 27.01.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.9.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 7.10.15, rigettava la domanda dell’appellante avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE-r ischi della Banca d’Italia da parte della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, l’attore, premesso di aver sottoscritto, con la suddetta società, tre contratti di locazione finanziaria, e di essere venuto a conoscenza che per alcuni mancati pagamenti di canoni mensili era stata effettuata la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto al Tribunale di Firenze, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) la cancellazione della suddetta segnalazione e il risarcimento dei danni da essa cagionati.
L’attore aveva poi introdotto altre due cause, l’una avente ad oggetto parimenti l ‘accertamento dell’illegittima segnalazione a sofferenza, l’altra l’accertamento dell’illegittima iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà, nonché il risarcimento dei danni.
Con sentenza del 2011, il Tribunale aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria ma non la suddetta segnalazione a sofferenza, condannando la convenuta al risarcimento dei danni.
Successivamente, l’attore conveniva ancora innanzi al Tribunale la RAGIONE_SOCIALE chiedendo nuovamente l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione a sofferenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la sua cancellazione e la condanna al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 7.10.2015 il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che: le domande proposte erano state già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato; il fatto che il giudice di quella causa avesse errato, condannando la convenuta a cancellare l’ipoteca, anziché la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE-r ischi, costituiva motivo d’appello o di correzione, e non essendo stata impugnata da nessuna parte, la
sentenza era divenuta definitiva circa la domanda sulla quale il giudice non aveva provveduto, con un implicito rigetto; pertanto, la domanda era inammissibile essendo evidente il ne bis in idem ; in ogni caso, nel merito, non era stata provata l’illecita segnalazione lamentata.
Con sentenza del 27.1.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dello COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), osservando che: non era fondato il motivo relativo all’erronea applicazione del principio del giudicato; dagli atti del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del 2011, si evinceva che l’unica domanda proposta in quella sede era quella, identica alla domanda formulata oggetto della sentenza impugnata, di risarcimento dei dan ni derivanti dall’illegit tima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE e non anche la domanda risarcitoria derivante dall’illegittima iscrizione di ipoteca giudiziaria; non era dunque possibile discorrere di omessa pronuncia, ma di errata pronuncia che avrebbe dovuto essere oggetto d’impugnativa, in mancanza della quale sulla domanda proposta si era formato un implicito rigetto- riscontrandosi la violazione del principio ex art. 112 cpc- avendo il giudice deciso su un petitum formulato dall’attore non in quel giudizio, ma in altra causa pendente innanzi allo stesso Tribunale.
NOME COGNOME ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza del 2015, con unico motivo, illustrato da memoria. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 112 cpc, per erronea applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver il Tribunale, con la sentenza emessa nel 2011, omesso del tutto di pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l’illegittima
segnalazione della sofferenza alla RAGIONE_SOCIALE della Banca D’Italia , pronunciando invece sulla diversa questione dell’iscrizione ipotecaria.
Il ricorrente deduce che sarebbe stato possibile proporre di nuovo la domanda relativa all’ illegittima segnalazione, la cui decisione era stata omessa, purché la nullità di quella sentenza non fosse stata eccepita quale motivo d’impugnazione.
Il ricorrente ripropone inoltre i motivi d ‘appello non esaminati dalla Corte d’appello (in quanto assorbiti dal rigetto della domanda per la suddetta questione del giudicato).
Preliminarmente, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, perché notificato con pec dopo le ore 21,00, ma entro le 24,00, del 27 luglio 2021, con conseguente perfezionamento della notifica il giorno successivo- ex art. 16 septiies d.l. n. 179/2012oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario – soluzione che consente la “reductio ad legitimitatem” dell’art. 16 cit. – implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass., n. 29584/21).
Ne consegue che, nella specie, la notifica del ricorso è da ritenete tempestiva.
Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di autosufficienza del ricorsoper violazione del criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il RAGIONE_SOCIALE Nazionale Forense -in quanto il ricorso è redatto in maniera sufficientemente chiara.
L’unico motivo è infondato.
Invero, con la predetta sentenza emessa nel 2011, il giudice non omise di pronunciare sulla domanda, ma invece si pronunciò sulla base di un’interpretazione che aveva determinato il mutamento della domanda, in violazione del principio di corrispondenza chiesto/pronunciato, sicché sulla domanda, così come erroneamente interpretata dal punto di vista dell’art. 112 c.p.c., si è formato il giudicato, non risultando impugnata la statuizione per la violazione del detto principio.
Al riguardo, va osservato che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum , sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., n. 30770/23; si veda anche Cass, n. 13602/19: in tema di comportamenti datoriali discriminatori, nel caso di discriminazione diretta la disparità di trattamento è determinata dalla condotta, nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l’effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima; ne consegue che, essendo diversi i presupposti di fatto e, conseguentemente, le allegazioni che devono sorreggere le rispettive azioni, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che senza una specifica richiesta, ed in mancanza di specifiche
allegazioni, pur nell’identità del “petitum”, muti la “causa petendi” e qualifichi come diretta la discriminazione indiretta prospettata dalla parte).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME