Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25804/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliazione telematica EMAIL, dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 972/2022 depositata il 12/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 972 del 2022 della Corte di appello di Catanzaro, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-aveva convenuto la RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO, per ottenerne la condanna a titolo solidale per i danni subiti a causa di un’illegittima iscrizione ipotecaria effettuata per errore, a carico di un omonimo, su fondo invece di sua proprietà in quanto ricevuto per donazione, nel 1997, senza che tale iscrizione fosse rilevata in sede di relativo rogito, con la conseguenza che, stipulato, nel 2012, un contratto preliminare di vendita, l’acquirente, una volta appreso della garanzia reale risultante a carico, era receduto, pretendendo il versamento del doppio della caparra;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte territoriale secondo cui, in particolare:
-la procura generale alle liti esibita in copia conforme dalla difesa incaricata della BNL era tale e dunque idonea, neppure essendo risultata specifica contestazione della conformità della copia fotostatica della stessa, con conseguente infondatezza
dell’eccezione di nullità sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale di seconde cure;
-nel merito, non erano stati provati i danni né patrimoniali, dimostrando il pregiudizio a trattative per la condotta colpevole dell’istituto di credito nell’erronea iscrizione immediatamente cancellata a séguito della richiesta stragiudiziale ricevuta, né non patrimoniali quali affermati in termini di trauma psichico e disturbo depressivo, fermo restando che il AVV_NOTAIO aveva correttamente controllato la presenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli quale verificabile per persona, non per cespite, dai registri immobiliari;
resistono con controricorso NOME COGNOME, che ha depositato altresì memoria, e RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione svolta in ordine alla nullità della procura generale alle liti, sempre rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, era riferita alla mancanza di firme e non alla copia fotostatica resa conforme, risultando esibita una mera trascrizione dell’atto con sigla ‘F.to’ senza sottoscrizioni; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il relatore del Collegio giudicante in appello era stato il giudice istruttore che, in primo grado, aveva rigettato istanze istruttorie, con conseguente nullità per mancata astensione e conseguente vizio di costituzione del giudice;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, cod. proc. civ., 2043, 1176, 2223, 2236, cod. civ., 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, fermo l’errore imputabile della banca
nell’iscrizione ipotecaria e quello d’incompiuta verifica della stessa da parte del AVV_NOTAIO, i danni di cui era stato richiesto il ristoro erano stati provati, con la documentazione del recesso dal preliminare di vendita, cui era correlata la pattuita obbligazione concernente la caparra, e con la certificazione medica riguardante il conseguente stato di salute del deducente;
considerato che
il primo motivo di ricorso è infondato;
la Corte di appello ha osservato che procura generale alle liti era stata prodotta in copia conforme autenticata dal AVV_NOTAIO, laddove se anche si fosse trattato di copia fotostatica non ne era stata specificatamente contestata la relativa conformità all’originale;
nessuna inammissibilità dell’eccezione per tardività è stata affermata dal Collegio di merito quanto alla sussistenza della procura in parola, accennandosi, nella sentenza in questa sede gravata (pag. 5, penultimo capoverso), all’assenza di contestazioni, «nei tempi e modi» necessari, della distinta e diversa conformità della copia prodotta;
a fronte di tale statuizione la censura afferma che mancavano le sottoscrizioni, essendo riportata, nella copia, solo una corrispondente dicitura, e rivelandosi, la medesima copia, una mera trascrizione inidonea dell’atto;
in tal modo la critica, però, non scalfisce, risolvendosi in mera affermazione giustapposta, il rilievo per cui si trattava di copia la cui conformità all’originale, «munito delle prescritte firme», come da contenuto riportato anche nel ricorso (pag. 9) e verificabile in atti, era stata attestata, con correlata fidefacenza, dal pubblico ufficiale;
il secondo motivo è infondato;
questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è
causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria (Cass., 9/05/2024, n. 12676, Cass., 18/11/2016, n. 23520);
il terzo motivo è inammissibile;
la censura non si misura idoneamente con l’autonoma ragione decisoria per cui:
non era stata data prova del fatto che il recesso fosse stato causato dalla iscrizione peraltro immediatamente cancellata a séguito della richiesta;
non era stata data altra prova dei danni;
a fronte di ciò parte ricorrente per un verso si limita a riaffermare
la propria tesi, per altro verso neppure riporta il compiuto contenuto della documentazione cui fa riferimento, in specie quella medica, con ulteriore aspecificità della critica svolta, anche a mente dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
non si rinviene infine alcuna parte del motivo, e più in generale del ricorso, correlabile al richiamo dell’art. 93, cod. proc. civ. contenuto nella rubrica del motivo all’esame ;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti liquidate in 6.000,00 euro in favore di NOME COGNOME, e 5.000,00 euro in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre, per entrambi, a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 5/07/2024.