Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26099/2019 R.G proposto da:
RAGIONE_SOCIALE– Società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-controricorrente –
e contro
NOME e NOME, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME
Oggetto: titoli di credito in garanzia
-intimati-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1206/2019 pubblicata il 12.6.2019, nel giudizio r.g. n. 1482/2015, notificata il 17.6.2019
e sul ricorso n. 11059/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1704/2019 pubblicata il 28.8.2019, nel giudizio r.g. n. 1861/2017
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 28.6.12 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assumendo di aver stipulato con un contratto di mutuo ipotecario che prevedeva la concessione di € 650.000 da restituirsi in 180 rate mensili di € 5242,31 ciascuna con garanzia ipotecaria su beni immobili di COGNOME NOME oltre fideiussione del predetto e di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La effettiva erogazione della somma era subordinata alla esecuzione delle formalità di pubblicazione delle garanzie, alla libertà e disponibilità dei beni ipotecati, all’adempimento degli obblighi assicurativi previsti nel capitolato.
Nonostante l’adempimento di detti obblighi, la banca aveva messo a disposizione solo € 111.683,85 comunicando di avere destinato il
residuo all’estinzione dei saldi debitori di conti correnti o mutui fondiari intestati a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME.
La RAGIONE_SOCIALE aveva, quindi, operato un ‘auto pagamento’ senza autorizzazione o consenso della mutuataria.
L’attrice rilevava il mancato perfezionamento del mutuo per la parte eccedente € 111 .683,85; in subordine, la nullità del mutuo per illiceità della causa, ovvero perché in frode alla legge; in ulteriore subordine, chiedeva la risoluzione per inadempimento con condanna della convenuta alla restituzione di € 27.170,88 pari alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto.
Si costituiva la convenuta chiedendo di poter chiamare in giudizio NOME NOME e COGNOME NOME che si costituivano, chiedendo di poter chiamare in giudizio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE onde fossero condannate a manlevarli. Quest’ultimi si cos tituivano.
Con sentenza del 12.1.2015 il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica rigettava le domande dell’attrice e di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME e COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
L a Corte adita accoglieva l’appello, dichiarando che il contratto di mutuo era efficace limitatamente alla somma effettivamente erogata di € 111.683,85 riducendo l’ipoteca che lo assisteva ad uno solo dei tre immobili per cui era stata iscritta. La Corte accertava infatti che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle soci età del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata.
RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2019 R.G., con tre motivi, illustrati anche con memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione apparente.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e degli artt. 1813 ss. c.c., nonché dell’art. 2700 c.c., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che la stessa mutuataria «nell’ambito del contratto di mutuo de quo ‘aveva dichiarato di aver ricevuto le somme mutuate’, rilasciandone ampia quietanza» e nessuna prova contraria era stata offerta dalla banca. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1366 c.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura l’interpretazione degli accordi contrattuali individuata dalla Corte di merito sulla base degli esiti processuali.
Con distinto ricorso per cassazione, rubricato al n. 11059/2020, RAGIONE_SOCIALE, precisato di agire quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B. dalla RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Coop. Soc. Coop., ha impugnato la successiva sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto integralmente l’opposizione al precetto intimato dalla RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di mutuo di cui sopra, negando che il mutuo avesse efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 374 cpc, in difet to della erogazione della somma alla
mutuataria. La somma, infatti, era stata erogata in favore di altre società del gruppo senza autorizzazione della mutuataria.
Il ricorso contiene cinque motivi, illustrati anche con memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME formula richiesta di riunione del ricorso al precedente ricorso rubricato al n. 26099/2019, pendente dinnanzi a questa Corte, riguardando i due giudizi controversie connesse soggettivamente ed oggettivamente e vertenti sulla medesima causa petendi e petitum.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione apparente.
Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 385/1993 e degli artt., 1813 ss. c.c. e 2700 c.c. tutti in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il quarto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 1362 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando l’interpretazione data dalla Corte d’appello ai patti intercorsi tra le parti e denunciando l’abuso del diritto consumato da RAGIONE_SOCIALE, la quale dapprima aveva chiesto il finanziamento per ripianare i debiti delle società del suo gruppo, dando atto in sede di stipula che le somme mutuate andavano utilizzate a deconto delle relative esposizioni debitorie, e poi aveva agito in giudizio pretendendo di disconoscere le intese raggiunte sol perché non erano state riportate espressamente nel contratto vero e proprio.
Con il quinto motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente accolta l’istanza di riunione formulata da RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo di ricorso (che pertanto non è un vero e proprio motivo di censura, non contenendo critiche al provvedimento impugnato), condivisa anche dalla controricorrente, attesa la evidente e stretta connessione tra le due cause.
Il primo motivo del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e l’analogo secondo motivo del ricorso proposto da DoRAGIONE_SOCIALE, con i quali si deduce il carattere meramente apparente della motivazione della Corte d’appello sono infondati , perché la ratio della decisione della Corte d’appello è ben chiara ed effettiva .
Come si è riferito in narrativa, la Corte d’appello ha accertato che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia la mutuataria stessa riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizi one l’intera somma mutuata; con la conseguenza che il mutuo, in relazione a tale somma, non si era perfezionato, onde non poteva neppure essere posto a base, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., di una esecuzione coattiva.
Il secondo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e l’analogo terzo motivo del ricorso di DoRAGIONE_SOCIALE sono inammissibili. La circostanza posta a base della censura, infatti, non risulta dalla sentenza impugnata e, quale circostanza fattuale, non può essere accertata in sede di legittimità.
Il terzo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e l’analogo quarto motivo del ricorso di DoRAGIONE_SOCIALE sono inammissibili, attesa la non puntualità delle censure di violazione delle norme ermeneutiche dei contratti, le quali celano, in realtà, una sostanziale, inammissibile
richiesta di riesame e rivalutazione degli atti di causa da parte di questa Corte di legittimità.
Va aggiunto, quanto al quarto motivo del ricorso COGNOME, che esso, nella parte in cui introduce la tematica dell’abuso del diritto da parte della mutuataria, è inammissibile per novità della questione, non trattata nei gradi di merito.
Il quinto motivo del ricorso DoRAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché non configura un’ autonoma censura, essendo richiesta la revisione del carico delle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione.
Alla stregua delle complessive argomentazioni sin qui svolte con riferimento ad entrambi i ricorsi, si deve concludere per il rigetto dei medesimi. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte, riuniti i ricorsi n. 26099/2019 R.G. e n. 11059/2020 R.G., li rigetta e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascun ricorso, in € 14.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione