Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33342 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4699/2025 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 9 gennaio 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. al fine di sentire accertare l’inadempimento dell’Istituto di credito all’obbligo di erogare la somma oggetto del contratto di mutuo stipulato tra le
parti (rep. 51190, racc. n. 11251) in data 20 giugno 2007 e, conseguentemente, al fine di sentir dichiarare risolto il medesimo contratto con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
A fondamento della proposta domanda, l’attrice evidenziava che: aveva sottoscritto in data 20 giugno 2007 per atto del AVV_NOTAIO un contratto di compravendita di un immobile urbano ubicato in Gioia Tauro ed un contratto di mutuo con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. per la somma di €. 242.420,00; la somma mutuata era destinata, per €. 160.000,00, al pagamento del prezzo residuo dell’immobile e, per la restante parte, ai lavori di ultimazione dello stesso; tale importo residuo doveva essere erogato dalla banca in una o più soluzioni, in seguito al rilascio della relazione notarile attestante che «l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo non è preceduta da formalità pregiudizievoli»; tuttavia, nonostante l’attestazione fosse stata rilasciata in data 6 luglio 2007, l’istituto di credito mutuante non aveva provveduto all’erogazione delle somme e, per questo motivo, su domanda dei venditori, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vendita dell’immobile, condannado l’COGNOME alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni, quantificati in € 65.000,00.
Costituitasi in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., il Tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda, dichiarava l’inadempimento contrattuale della convenuta e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di mutuo, con condanna al pagamento in favore dell’attrice della somma di €. 111.800,00.
Proposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Reggio Calabria riformava la decisione impugnata e rigettava l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME.
In particolare, la Corte territoriale riteneva legittimo il rifiuto di erogare le somme da parte dell’Istituto di credito, in quanto l’immobile ipotecato era stato oggetto, dapprima, di sequestro penale preventivo e, in seguito, di confisca, con la conseguenza che, prima ancora che si potesse procedere alla erogazione del mutuo, la garanzia costituita dall’ipoteca sul bene acquistato era stata minata, attesa l’inopponibilità allo Stato delle ipoteche iscritte su beni immobili confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata. Sotto altro profilo, la Corte ha escluso un inadempimento dell’istituto di credito, poiché l’erogazione
delle somme mutuate doveva intervenire a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, in realtà mai avvenuta da parte della mutuataria che aveva, al contrario, agito direttamente per ottenere il risarcimento del danno.
NOME COGNOME proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato due motivi. L’istituto di credito resisteva con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo di ricorso sollevato da parte ricorrente è così rubricato: «omessa valutazione su un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma 5 cpc): erronea valutazione della data del sequestro a carico del patrimonio dei mutuatari».
In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di appello, pur avendo correttamente argomentato che, con l’iscrizione ipotecaria, la banca era tenuta all’erogazione del mutuo, successivamente non avrebbe esaminato la copiosa documentazione versata in atti, ritenendo che il sequestro del patrimonio della ricorrente fosse intervenuto in data 9 luglio 2007, mentre in realtà era stato disposto solo in data 21 luglio 2008.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione del contratto di mutuo bancario del 20 giugno 2007 -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218-1223 c.c. (art. 360 comma 3 cpc)».
Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la richiesta di erogazione delle somme da parte dell’appellata, in quanto il notaio rogante aveva rilasciato apposita attestazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., con la quale aveva precisato che l’ipoteca «è prima in grado senza concorrenti e non è pregiudicata da altre formalità». Conseguentemente, essendosi avverata la condizione (sospensiva) apposta al contratto (ossia, l’aver provato che non vi erano formalità precedenti pregiudizievoli), la banca convenuta avrebbe dovuto adempiere all’obbligazione di erogare la somma mutuata.
La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« 1. Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile, per plurime ragioni.
« 1.1. Innanzi tutto, esso trascura completamente le specifiche modalità di deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 9 gennaio 2025 -come stabilite da Cass., SU, n. 8053 del 2014, a tenore della quale, tra l’altro, la parte così ricorrente deve indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr., in motivazione, ex aliis, Cass. nn. 14107, 8671 e 2115 del 2025).
« In particolare, posto che il fatto storico di cui si lamenta l’asserito omesso esame sarebbe costituito dalla data dell’intervenuto sequestro penale preventivo che aveva colpito il patrimonio di NOME COGNOME (mutuatario unitamente alla COGNOME, sua coniuge) e dei suoi congiunti, indicata dalla odierna ricorrente nel giorno 21 luglio 2008 (come da relativo provvedimento oggi allegato al ricorso) e non nel 9 luglio 2007, come, invece, aveva mostrato di intendere la corte distrettuale, sarebbe stato preciso onere della medesima ricorrente specificare se e quando quel documento era stato prodotto nei precedenti gradi di merito (considerato, peraltro, che la banca controricorrente ne ha espressamente eccepito la sua avvenuta produzione, per la prima volta, solo in questa sede di legittimità, da ciò facendone derivare la sua inammissibilità perché non rientrante nel perimetro di produzione documentale sancito dall’art. 372 cod. proc. civ. Cfr. pag. 6 e ss. del controricorso): onere, tuttavia, rimasto inadempiuto, sicché va qui ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni (come accaduto nella specie) necessarie alla loro
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).
« 1.2. A tanto deve aggiungersi che il vizio di motivazione per omesso esame di un mezzo istruttorio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n. 14107 del 2025; Cass. n. 18072 del 2024 n. 16214 del 2019).
« Nella specie, tuttavia, la corte reggina, dopo aver dato atto che «l’art. 2 del contratto di mutuo prevedeva che l’erogazione della somma mutuata sarebbe avvenuta in una o più soluzioni all’atto della quietanza, in quanto il contratto di mutuo prevedeva una duplice destinazione della somma, parte diretta al pagamento del residuo del prezzo, parte diretta al pagamento dei lavori di completamento dell’immobile in base all’avanzamento dei lavori», ha affermato che «l’appellata non ha dimostrato di aver richiesto l’erogazione della somma necessaria per il pagamento dell’immobile, né di aver rispettato le altre condizioni previste dall’art. 2 del contratto di mutuo (e, d’altra parte, ha apertamente ammesso che non aveva alcuna disponibilità economica in ragione del lungo periodo di sequestro del patrimonio familiare)». Ne deriva, quindi, chiaramente che la banca appellante è stata ritenuta non inadempiente da quella corte perché la parte mutuataria nemmeno aveva rispettato le altre condizioni previsto dall’art. 2 del contratto di mutuo (vale a dire, sostanzialmente, la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori di completamento dell’immobile acquistato cui parte della somma mutuata era destinata), con conseguente non decisività, in sé, della sola pretesa mancata valutazione della data del sequestro penale suddetto.
« 2. Il secondo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, atteso che il mutuo oggetto di causa era stato convenuto e concesso ad erogazione differita, vale a dire ‘con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia’ (cfr. il già riportato art. 2 del contratto). Pertanto, sebbene l’intervenuta certificazione notarile circa l’insussistenza di formalità pregiudizievoli anteriori alla iscrizione ipotecaria collegata alla stipulazione di quel mutuo valesse a dimostrare il perfezionamento di quest’ultimo, tuttavia, per la concreta erogazione delle somme mutuate, occorreva, oltre alla corrispondente richiesta, la presentazione di uno stato d’avanzamento dei lavori eseguiti, nella specie, invece, pacificamente mancata ».
3. – Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c.
In particolare, in quest’ultima memoria, con riferimento al primo motivo, la ricorrente si limita a riprendere le argomentazioni difensive già svolte nel ricorso per cassazione e ad evidenziare che era possibile evincere la data del sequestro penale preventivo (22 luglio 2008) da taluni documenti allegati agli atti del giudizio di primo grado quali, in particolare, la «visura Cerved» allegata (doc. 8) alla comparsa di costituzione in primo grado della RAGIONE_SOCIALE e il «verbale di dissequestro» prodotto dalla difesa della COGNOME in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Tuttavia, quanto dedotto non può dirsi rilevante in mancanza di indicazione della data del sequestro nel contenuto degli scritti difensivi, avendo il giudice il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo ove essi siano richiamati negli scritti predetti ed essendo al giudice medesimo inibito trarre dai documenti, comunque esistenti in atti, determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (arg. da Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435).
In ogni caso, la parte non si confronta con l’ulteriore rilievo del Consigliere
delegato, secondo cui la banca è stata ritenuta non inadempiente dalla Corte di merito perché la parte mutuataria non aveva pienamente rispettato tutte le condizioni previste dall’art. 2 del contratto di mutuo e, in particolare, la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori di completamento dell’immobile acquistato cui parte della somma mutuata era destinata. Conseguentemente, la circostanza afferente alla esatta individuazione della data di emissione del sequestro penale preventivo non può dirsi «decisiva» ai fini del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
Con riguardo al secondo motivo, la parte ricorrente, nella memoria depositata, dopo avere esposto le condizioni contrattuali, giunge alla conclusione che il pagamento delle somme mutuate doveva avvenire a seguito della sottoscrizione del contratto e della conseguente iscrizione ipotecaria (attestata dal notaio rogante) e non già a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori.
Anche tale rilievo non coglie nel segno.
In primo luogo, va evidenziato che l’art. 2 del contratto prevedeva espressamente che «la consegna del capitale sarà effettuata, mediante atto di quietanza, alle condizioni previste dal patto 1 del Capitolato in unica o più soluzioni o con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia».
Ebbene, ponendo il dato testuale dell’art. 2 diverse alternative sulle modalità di erogazione delle somme mutuate, la Corte di appello – cui spetta la ricostruzione dei fatti oggetto di causa – ha ritenuto che, nel caso di specie, l’erogazione sarebbe dovuta intervenire solo a seguito della presentazione degli stati di avanzamento lavori. E tale accertamento – che appare intrinsecamente coerente con la destinazione di parte delle somme mutuate alla ristrutturazione dell’immobile – risulta insindacabile in sede di legittimità. È, quindi, evidente che la parte ricorrente mira a fornire una ricostruzione del materiale probatorio alternativa a quella cui è giunto il giudice del merito: e, tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti
storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 – 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 – 02).
4. – Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00;
condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME