Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10417 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21804 – 2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi con l’AVV_NOTAIO, giuste procure allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 568/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 3/3/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del l’8 /2/2024 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. cronol. 568/2022 del 03/03/2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 5 ter l.89/2001 da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, riconobbe a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo per la durata irragionevole RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare di RAGIONE_SOCIALE al cui passivo avevano insinuato i loro crediti di lavoro per t.f.r. e differenze retributive, quantificando il tempo indennizzabile in quattro anni per ognuno.
In particolare, determinato in Euro 500 il parametro annuo e rilevato che i ricorrenti avevano ottenuto, a titolo di TFR erogato dall’RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di una considerevole parte dell’importo ammesso al passivo, limitò comunque l’indennizzo di ciascun istante nella misura del solo credito residuato dopo la soddisfazione parziale
per intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo l. 89/2001.
Avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo a cui il Ministero ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, delle Legge nr. 89/01, in relazione all’art. 10 cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello limitato l’indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato da ll’RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE , senza considerare il maggior importo dell’intero credito ammesso al passivo.
1.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello di Napoli, nel decreto impugnato, dopo aver riconosciuto che gli importi residuati dopo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE non «potessero essere considerati irrisori», come ritenuto nel decreto opposto ex art. 5 ter, «tali risultando, piuttosto, quelli distribuiti con il piano di riparto», ha affermato altresì che questi importi « non possono però segnare il limite dell’indennizzo dovuto, poiché l’art. 2 -bis, co. 3, L. 89/2001 lo individua nel valore del diritto accertato».
Contraddittoriamente, tuttavia, la Corte ha poi aggiunto che «la circostanza che i ricorrenti hanno ricevuto, ai sensi dell’art. 2 L. 297/1982, dall’RAGIONE_SOCIALE il pagamento di parte dei crediti per i quali sono stati ammessi induce, però, a ritenere che il loro indennizzo debba contenersi nei limiti RAGIONE_SOCIALE parte restata insoddisfatta».
Così decidendo, allora, la Corte territoriale ha applicato, all’indennizzo del creditore insinuato al passivo, un limite non riconducibile al terzo comma dell’art. 2 bis perché non coerente con i criteri fissati dalla norma (il valore RAGIONE_SOCIALE domanda o, se inferiore, del diritto accertato) e intrinsecamente irrazionale, perché conseguente a variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (v., in materia di esecuzione individuale, Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018).
Questa Corte ha, invece, già affermato che, nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo preteso dal creditore insinuato all’effettivo valore del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001, secondo cui «la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice», deve aversi riguardo alla misura del credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE stesso terzo comma, l ‘ammontare dell a somma che residui dopo il parziale pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 5757 del 2023; Sez. 6 – 2, n. 1500 del 2023 non mass. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018, non mass.).
3. Il ricorso è perciò accolto, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché decida la controversia in applicazione del principio suesposto, statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda