Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26865 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 26865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16374/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) in Liquidazione Coatta Amministrativa , in persona del AVV_NOTAIO Liquidatore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ AVV_NOTAIOura AVV_NOTAIO dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1629/2022 del Tribunale di Roma, depositato il 15.6.2022;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 .9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l ‘ AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente -già appartenente al corpo militare della RAGIONE_SOCIALE -chiese di essere ammesso al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE per crediti vantati a titolo di retribuzioni arretrate, con riferimento all’equiparazione del suo trattamento economico a quello dei militari di pari grado delle Forze Armate.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, avendo ritenuto assente il necessario presupposto del diritto vantato, ovverosia una determina dell’organo di vertice dell’ente che avesse disposto l’estensione retroattiva del la riconosciuta equiparazione retributiva.
Contro il decreto del Tribunale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 209 e 99, ultimo comma, legge fall., denunciando due distinte violazioni di legge, entrambe illustrate con un’unica e c umulativa argomentazione.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE umentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Il AVV_NOTAIO Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, ribadite anche in udienza, nella quale è intervenuto anche il difensore del ricorrente, che ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 116, comma 1, r.d. n. 484/1936 e dell’art. 1757, comma 3, Codice Ordinamento Militare. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 11, comma 5, del Regolamento di contabilità della RAGIONE_SOCIALE adottato con Delibera n. 47 del 9.5.2008 dal RAGIONE_SOCIALE».
Secondo il ricorrente il AVV_NOTAIO straordinario della RAGIONE_SOCIALE, con alcune ordinanze adottate tra il 2009 e il 2010, avrebbe disposto , non solo l’ allineamento del trattamento economico
del personale militare della RAGIONE_SOCIALE agli aumenti accordati ai militari delle Forze Armate dal 2005 in poi, ma anche il pagamento, a titolo di arretrati, delle differenze retributive nel frattempo già maturate. Il che si evincerebbe anche dall’iniziale inserimento a bilancio del relativo debito, sia pur successivamente stralciato in asserita violazione del regolamento di contabilità adottato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. La prima censura, sebbene formalmente proposta in termini di violazione di legge, pone, in realtà, una questione di fatto, tale essendo l’interpretazione de lle ordinanze con cui il AVV_NOTAIO Straordinario dispose l’aggiornamento delle retribuzioni dovute al personale militare della RAGIONE_SOCIALE.
Non viene messa in discussione l’interpretazione che il Tribunale ha dato all’art. 1757, comma 3, del Codice dell’ Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e nemmeno quella dell’analogo, e previgente, art. 116, comma 1, del r.d. n. 484 del 1936. Quelle disposizioni attribuiscono all’organo di vertice della RAGIONE_SOCIALE (normalmente, la presidenza nazionale; in questo caso, il AVV_NOTAIO straordinario) il potere di stabilire le competenze spettanti al personale del corpo militare «assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell ‘ Associazione» ( id est : della RAGIONE_SOCIALE). Il principio di diritto è stato accolto nel decreto impugnato e il Tribunale ha respinto la domanda accertando che le ordinanze del AVV_NOTAIO straordinario avevano disposto l’adeguamento reddituale soltanto per il futuro, riservandosi di valutare in un secondo momento i presupposti (in particolare la copertura finanziaria) per il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di arretrati.
L’interpretazione dell’atto amministrativo è questione di fatto, che non può essere censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e, infatti, la difesa del ricorrente -evidentemente di ciò consapevole -si sforza di prospettare una questione di violazione
delle norme di legge a monte (in particolare, del vigente art. 1757, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare ), che però non ha alcuna attinenza con la ratio decidendi , basata su un difforme accertamento del fatto e non su una errata interpretazione o su una falsa applicazione della legge.
Fermo restando che il ricorso non è posto in questi termini, è appena il caso di aggiungere che non possono essere considerate fonti di norme di diritto le ordinanze del AVV_NOTAIO straordinario, prive dei necessari requisiti di generalità e astrattezza, in quanto volte a dettare il contenuto integrativo di una serie individuata di contratti pendenti.
2.2. Identica sorte, e per analoga ragione, spetta anche RAGIONE_SOCIALE seconda censura, posto che nemmeno il Regolamento di contabilità della RAGIONE_SOCIALE può essere annoverato tra le norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ., trattandosi di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento dell’ente pubblico e non i rapporti giuridici della RAGIONE_SOCIALE con altri soggetti e, in particolare, i rapporti tra l’ente e i suoi dipendenti (sulla statuizione che i regolamenti interni degli enti pubblici non sono norme di diritto, v., ex multis , Cass. nn. 27456/2017; 10581/1998; 3311/1985).
Anche sotto questo profilo il ricorrente cerca di sostanziare una questione di diritto allegando il fatto del l’appostazione a bilancio del debito per il pagamento degli arretrati, cui sarebbe seguito, nei bilanci successivi, uno stralcio ritenuto illegittimo. Ma le vicende contabili potrebbero tutt’al più rilevare ai fini dell’interpretazione delle citate ordinanze e, quindi, ancora una volta, sul piano dell’accertamento del fatto, incensurabile in questa sede.
Certamente non si potrebbe attribuire all’a sserita appostazione a bilancio il valore di fonte dell’obbligazione , né il credito potrebbe essere sorto per il successivo stralcio dal bilancio della posta passiva. E, infatti, a onor del vero, una simile prospettazione non compare nel ricorso.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di qualsiasi ulteriore profilo non sollevato dalle parti, anche se rilevabile d’ufficio , quale quello del possibile difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto di pubblico impiego del personale militare, quantunque non facente parte delle forze armate (vedi: Corte cost., ordinanza n. 273/1999 e art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.0 00, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione