Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26831/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), con procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 138/2022 depositata il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 21.2.2022, NOME COGNOME ha adito la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, al fine di ottenere il ristoro per l’irragionevole durata del procedimento fallimentare nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti vantava un credito, derivante da pregresso rapporto di lavoro, pari a euro 4.275,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il quale era stato interamente ammesso al passivo in data 15.1.2004.
La Corte d’Appello di Cagliari ha accolto la domanda di equa riparazione nella misura di euro 2.400,00, avendo riguardo al valore del credito rimasto insoddisfatto, pari ad euro 2.564,65 oltre accessori, poiché il ricorrente aveva ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE le somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre all’ultima mensilità; la Corte di merito, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe condizioni personali RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto, ha applicato la soglia minima di euro 400,00 prevista dal c.1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 bis L. 89/01, diminuita del 50% ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, senza aumenti per l’anno successivo al terzo, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa modesta entità RAGIONE_SOCIALEa posta in gioco.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
132 comma 1 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione e mancata valutazione di documenti decisivi per il giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d’appello, nel determinare l’entità del risarcimento per irragionevole durata, ha valorizzato le somme percepite dal COGNOME dal RAGIONE_SOCIALE, nonostante dalle risultanze probatorie non risultasse l’esistenza di pagamenti eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE in favore del ricorrente. In particolare, tra la documentazione non esaminata dalla Corte d’appello, assumerebbe particolare rilevanza la nota RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria del Tribunale di Sassari del 2.3.2022, da cui risulterebbe l’inesistenza di do cumentazione attestante i pagamenti eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, anche qualora fosse emerso il pagamento ad opera del RAGIONE_SOCIALE, pari ad € 1.711,00, il credito residuo rimasto insoddisfatto non sarebbe pari alla metà del credito insinuato.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di pagamenti da parte del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non allega di aver posto la questione nell’ambito del giudizio di opposizione, nel corso del quale ha lamentato la riduzione del 50% in ragione del suo stato di disoccupazione.
Si tratta di questione nuova inammissibile in sede di legittimità, non essendo prospettabili per la prima volta in detta sede questioni o temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né sono rilevabili d’ufficio ( Cass. 09/08/2019 n.21243; Cass. n. 7981 del 2007; Cass. n. 16632 del 2010). Ne consegue che qualora il ricorso per cassazione prospetti questioni implicanti un accertamento di fatto che non risultano trattate nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione
dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio lo abbia fatto in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso. In definitiva, il ricorrente ha l’onere di riportare in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini RAGIONE_SOCIALEa questione posta in primo e secondo grado (Cass. 18/10/2013 n. 23675; Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).
Peraltro, il ricorso si limita a censurare la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, attraverso il riesame di documentazione, che non risulta essere stata oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione dei parametri elencati nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 bis L. 89/2001 per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione del decreto in relazione ai parametri adottati per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo; il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel quantificare il danno non patrimoniale subito dal ricorrente per ogni anno di ritardo, poteva scendere al di sotto del ‘livello di soglia minima’ soltanto in relazione ai parametri riportati nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 bis L. 89/2001. Nel caso di specie, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il ritardo nella definizione del giudizio aveva avuto un effetto peggiorativo sulla psiche del ricorrente, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di lavoratore dipendente, del suo stato di disoccupazione, ragione per la quale il credito insoddisfatto non sarebbe per nulla irrisorio.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 bis, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 89/2001, degli artt. 4 e 35 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, per non aver valutato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, lo stato di disoccupazione del
ricorrente, per il quale il credito residuo, pari ad € 2564,65 non era affatto irrisorio.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter , RAGIONE_SOCIALEa L. 89/2001 in quanto la norma non prevederebbe la riduzione del risarcimento oltre la soglia minima di € 400,00.
I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2-bis RAGIONE_SOCIALEa legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall’art. 1, comma 777, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: ‘Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 bis cit. poi stabilisce che: ‘ L’indennizzo è determinato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2056 del codice civile, tenendo conto….. RAGIONE_SOCIALEa natura degli interessi coinvolti, del valore e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALEa parte’.
Orbene, dissentendo dalle argomentazioni del ricorrente, laddove ritiene contra legem la decurtazione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALEa soglia minima, deve evidenziarsi come sia la norma stessa a contemplare la possibilità per il giudice di merito, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere al di sotto del livello di “soglia minima”, ovvero di superare
la ‘soglia massima’, ciò al fine di rendere il risarcimento del danno proporzionato all’entità del pregiudizio sofferto in concreto, laddove prevede che «Il giudice liquida … ‘di regola’, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800… ».
In tal senso si è espressa questa Corte ( ex multis Cass. 17 gennaio 2020 n. 974, citata anche dal giudice del decreto opposto; Cass. 24/07/2012 n.12937), precisando che la soglia minima/massima ex art. 2-bis, legge n. 89/2001 « …è tendenziale, vale cioè “di regola…”, sicchè il legislatore rimette all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la valutazione del pregiudizio a causa RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole ritardo nella definizione del giudizio » (Cass. 01/02/2019 n. 3157).
Nel caso di specie, la Corte d’appello, nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ha proceduto alla decurtazione del 50% RAGIONE_SOCIALEa soglia minima argomentando sulla base di una serie di elementi, individuati nell’ammontare contenuto del credito insoddisfatto, pari ad € 2564,65, che non è stato affatto ritenuto di natura bagatellare, RAGIONE_SOCIALEa circostanza che una parte del credito fosse stato soddisfatto dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla complessità RAGIONE_SOCIALEa procedura in ragione del numero elevato dei creditori.
Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. , la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione del decreto perché in altri procedimenti di equa riparazione collegati alla medesima vicenda processuale, altri soggetti ricorrenti che avevano partecipato al medesimo giudizio presupposto, con identica posizione processuale e identica condizione socio economica, avrebbero ricevuto un diverso trattamento.
Il motivo è inammissibile in quanto il vizio dedotto deve avere ad oggetto il contenuto del provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
La condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore di un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in data 21 marzo 2024.
Il Presidente NOME COGNOME