DECRETO CORTE DI APPELLO DI LAQUILA – N. R.G. 00000496 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 24 12 2025
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
SEZIONE LAVORO
—–
IL CONSIGLIERE DELEGATO
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 496/2024 V.G. , promosso
DA
(C.F.
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME,
-ricorrente –
CONTRO
, in persona del Ministro
pro tempore ,
-intimato –
C.F.
OGGETTO : equa riparazione ex lege n. 89/2001.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Letto il ricorso depositato il 20.11.2024 dal ricorrente sopraindicato, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 21/2013 del Tribunale di Teramo, aperta con sentenza n. 28/2013 (depositata il 17/06/2013) dichiarativa del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – corrente in Colonnella (INDIRIZZO, INDIRIZZO, nella quale veniva ammesso al passivo fallimentare in data 22.05.2014 (Cron.
422) per la somma di Euro 17.531,27 in via privilegiata.
Rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto il processo presupposto -rectius la procedura concorsuale -è ancora aperto e ciò non costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo domandato alla luce della pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 d ella legge 24 marzo 2001 n. 89 ( come modificato dall’art. 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 734) nella parte in cui impediva di proporre il ricorso prima della definizione del giudizio presupposto ed ha quindi consentito la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del predetto giudizio;
l’adita Corte d’Appello di L’Aquila è competente territorialmente ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è pendente avanti il Tribunale di Teramo;
l’istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall’eccessiva durata del processo assumendo a riferimento l’arco temporale compreso tra la data di ammissione del credito del ricorrente al passivo fallimentare (22.05.2014) e il deposito del ricorso di cui al presente procedimento (20.11.2024), quale periodo di irragionevole durata del processo presupposto;
ritiene questo Giudice che la durata rilevante del giudizio presupposto vada verificata avuto riguardo:
quale termine iniziale alla data del 22.05.2014 (data di ammissione del credito del ricorrente al passivo fallimentare), come richiesto dallo stesso legale;
-quale termine finale alla data del 20.11.2024 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, essendo la procedura fallimentare ancora pendente), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all’11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid19 di cui all’art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del periodo decorrente dal 30.10.2016 sino al 31.05.2017 , durante il quale, in base all’art. 49, commi 1 e 9 ter, d.l. n. 189 del 2016 -convertito con modificazioni dalla Legge n. 45 del 2017 -a seguito degli eventi sismici dell’autunno 2016, furono sospesi i giudizi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di Teramo (per giorni 212);
la durata rilevante della procedura fallimentare deve perciò individuarsi in anni 9, mesi 9 e giorni 9 (dal 22 maggio 2014 al 20 novembre 2024). Da tale durata deve essere detratto il periodo di 7 anni applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.09.2020, n. 20508; Cass. Civ., Sez. 2, 12.10.2017, n. 23982; Cass. Civ., Sez. 6 1, 28.05.2012, n. 8468) in caso di procedure concorsuali particolarmente complesse, considerato, nel caso di specie, il numero particolarmente elevato dei creditori, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo presentate (doc. n. 1 fascicolo parte attrice);
La durata del giudizio presupposto, detratto il periodo di sospensione di cui sopra, risulta pertanto eccedere di anni 2, mesi 9 e giorni 9 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, per cui le annualità indennizzabili sono 3 ;
il danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente in relazione a tale superamento deve essere oggetto di valutazione equitativa. Il predetto danno non è configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata
ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell’ id quod plerumque accidit , a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019). Nella specie, in assenza di circostanze particolari e tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 2 bis della legge n.89 (ed in particolare della entità del credito ammesso al passivo e del credito soddisfatto, e della sua natura trattandosi di credito di lavoro) può assumersi come base della liquidazione del danno non pat rimoniale in favore del ricorrente (la quale non può comunque superare l’ammontare del credito ammesso al passivo ai sensi dell’art. 2 -bis comma 3 legge n. 89/2021) l’importo annuo di Euro 500,00 per ciascuna annualità -comprensivo dell’applicazione del c orrettivo in aumento del 20% cui all’art. 2 bis comma 1 legge n. 89 del 2001 – sicché la somma da liquidarsi ammonta ad Euro 1.500,00 ;
sulla somma liquidata competano, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non competa la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell’obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vadano liquidate in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, tenuto conto degli importi liquidati a titolo di indennizzo e della modesta complessità e serialità delle questioni involte nella presente procedura), in quanto nell’attuale disciplina, il giudizio anche se di natura contenziosa, è a contenzioso differito, concludendosi la fase in cui si provvede sul ricorso, analogamente ai procedimenti monitori, senza attivazione di alcun contraddittorio, si perviene all’importo di Euro 308,10; non è accoglibile la richiesta dell’istante di maggiorazione del 30% di cui al comma 1 bis del predetto decreto, poiché non vi sono nel corpo del ricorso collegamenti ipertestuali funzionanti che rimandano ai documenti allegati;
P.Q.M.
INGIUNGE
al
di pagare, senza dilazione, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui in motivazione, al ricorrente indicato in epigrafe la somma di € 1.500,00 , oltre interessi legali dalla data del 20.11.2024. al saldo;
di pagare in favore dell’AVV_NOTAIO , in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% ed IVA, CAP di legge
Il Consigliere delegato
NOME COGNOME