DECRETO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – N. R.G. 00000074 2026 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
– Sezione prima –
AVV_NOTAIO, letto il ricorso depositato in data 09/02/2026 ex art. 3 della L. 89/2001 da
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
rilevato che il procedimento presupposto è relativo al fallimento della
(C.F. dichiarato con sentenza n. 262/2016 del Tribunale di Treviso, depositata in data 29 dicembre 2016, e chiuso con decreto del 25 novembre 2025 (docc. 2 e 5 ricorso); P.
tenuto conto che la procedura fallimentare ha avuto per la ricorrente, in qualità di creditrice chirografaria ammessa tempestivamente al passivo per euro 4.683,36, una durata di 8 anni, 8 mesi e 29 giorni (quindi 9 anni ai fini della legge 89/2001), calcolata dal 27 febbraio 2017 (data dell’istanza di ammissione allo stato passivo: cfr. docc. 3 e 4 ricorso) al 25 novembre 2025 (data di chiusura del Fallimento);
ritenuto equo, alla luce dei criteri dell’art. 2 -bis , comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89, liquidare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari ad euro 400,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo, nel caso di specie pari a 3 anni; visti gli artt. 3 e ss. della L. 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del ministro pro tempore , di pagare a senza dilazione la somma di euro 1.200,00, oltre agli interessi al saggio legale di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di equa riparazione, e, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di € 250,00 per compensi professionali ed euro 27,00 per l’iscrizione a ruolo di questo procedimento, oltre al rimborso forfettario del 15% ed agli accessori di legge;
autorizza
la provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell’art. 3, comma 5, L. 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell’art. 5 -ter L. 89/2001 avanti a Questa Corte d’Appello di Venezia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Si comunichi.
Venezia, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME