Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20896/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 48/2023 depositato il 20/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Il processo presupposto si conclude il 14/4/2016 (dopo un passaggio in sede di legittimità) con decreto monocratico non impugnato che d etermina un’irragionevole durata del giudizio amministrativo presupposto pari ad anni 11 e mesi 1, fissa in € 500 per anno il parametro indennitario e condanna il RAGIONE_SOCIALE a pagare a ciascun ricorrente la somma di € 5.541. Il RAGIONE_SOCIALE rimane inadempiente. Il 26/11/19 è avviato il giudizio di ottemperanza che si conclude il 26/07/2021 con fissazione di un termine di 90 giorni per il pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, di un termine di ulteriori 90 giorni a disposizione del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Rimasto inadempiente anche quest’ultimo, il 5/9/2022 è adito di nuovo il Tar con reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a., a seguito del quale il RAGIONE_SOCIALE effettua i pagamenti ag li aventi diritto. Con sentenza del 12/1/2023, il Tar dichiara così la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. Nell’attuale processo, promosso il 24/5/2022 la domanda di indennizzo di € 1.200 pro capite per 3 anni di irragionevole durata è accolta parzial mente (nell’entità di € 800) con decreto monocratico del 7/06/2022, mentre il decreto collegiale riforma con riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ad € 400. In particolare, la Corte di appello (p. 3) ritiene che: «il decreto opposto merita censura laddove ha detratto come termine di durata ragionevole solamente 3 anni (tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa fase RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia, RAGIONE_SOCIALEa fase di legittimità e del giudizio di rinvio) omettendo di considerare e detrarre il periodo ragionevole di 6 mesi e 5 giorni
relativo alla procedura di ottemperanza». Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sugli argomenti proposti in sede di memoria di costituzione nel giudizio di opposizione con cui si è fatto valere che nel computo RAGIONE_SOCIALEa durata del processo deve essere considerato il tempo in cui la pretesa rimane insoddisfatta, calcolato fino al 6/9/2022, data RAGIONE_SOCIALEa memoria di costituzione in appello.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis co. 1 e 1bis l. 89/01, 6 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost. (p. 13) e fa valere che il c.d. spatium adimplendi (concesso alla p.a.) di mesi 6 e giorni 5 ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/01 non può essere detratto come lasso di durata ragionevole dalla durata RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, in quanto viene temporalmente a situarsi e a consumarsi per intero a monte RAGIONE_SOCIALEa stessa e quindi è scontato a carico RAGIONE_SOCIALEa parte privata al di fuori RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva.
-Il primo motivo è rigettato, poiché la struttura monitoria del processo di equa riparazione impedisce di far valere un lasso di durata irragionevole del processo presupposto ulteriore rispetto a quello posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda introduttiva, maturato medio tempore (se del caso, tale lasso potrà essere tratto ad oggetto di un distinto processo).
Il secondo motivo è accolto.
Si dà così continuità tra le altre a Cass. 3023/2024. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase
esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva non è computato nella durata RAGIONE_SOCIALEa sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022).
La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, RAGIONE_SOCIALE‘intervallo tra le du e fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo presupposto ex l. 89/2001.
Ne segue che è corretta la censura posta a fondamento del secondo motivo di ricorso. Il c.d. spatium adimplendi (concesso alla p.a.) di mesi 6 e giorni 5 non è da detrarre come lasso di durata ragionevole dalla durata del processo presupposto ex l. 89/2001 ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo .
-Nel promuovere il giudizio di rinvio si provvederà altresì a sanare il vizio RAGIONE_SOCIALEa mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla fase di ottemperanza del processo presupposto, riassumendo la causa anche nei suoi confronti. A tal fine è da applicare l’art. 4 l. 260/1958, così come interpretato da Cass. SU 8516/2012, secondo cui esso copre anche l’ipotesi in cui
l’errore d’identificazione (RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio è da notificare) riguardi «distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE» (nel caso attuale: i due Ministeri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE). Peraltro, le Sezioni Unite hanno limitato l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958, quanto agli effetti, al solo profilo RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini (quindi ai commi terzo e quarto, con esclusione del secondo, che dispone la pre clusione RAGIONE_SOCIALE‘eccepibilità RAGIONE_SOCIALE‘errore). Il che significa, con le parole RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, che è esclusa «ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario degli effetti» degli atti giudiziari notificati in precedenza all’al tro soggetto.
In un caso analogo al caso attuale, di questo principio si è avvalsa Cass. 8049/2019, che si è pronunciata appunto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al RAGIONE_SOCIALE il ricorso da not ificare invece al RAGIONE_SOCIALE). In sostanza, si è disposto che sia da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE legittimato, con rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale del contraddittorio (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) con il RAGIONE_SOCIALE già presente in giudizio non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro RAGIONE_SOCIALE chiamato in causa solo successivamente.
Cass. 33764/2022 ha poi provveduto ad applicare l’art. 4 cit. al caso identico a quello attuale, accogliendo un motivo in cui era stato censurato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in relazione all’irragionevole durata del g iudizio di ottemperanza. Infatti, dal carattere funzionalmente unitario RAGIONE_SOCIALEa sequenza cognitivoesecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il RAGIONE_SOCIALE si debba fare carico RAGIONE_SOCIALEa responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due fasi, il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (così, sempre Cass. 33764/2022, seguita poi da Cass. 21710/2023 e da Cass. 17982/2024).
In sostanza, quando il processo ex l. 89/2001 presupposto si è articolato anche in una fase di ottemperanza, devono partecipare al processo entrambi i Ministeri: quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (legittimato passivo per la fase di cognizione) e quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (legittimato passivo per la fase di ottemperanza), pur attraverso la comune difesa ad opera RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
In tutti questi casi la questione era stata portata all’attenzione di questa Corte attraverso un motivo di ricorso. Successivamente, il collegio giudicante all’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 ha ritenuto di dover rilevare d’ufficio tale vizio (relativo alla mancata partecipazione al processo del RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla fase di ottemperanza), trattandosi appunto di un difetto di legittimazione (passiva), che in quanto tale è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 3023/2024, già citata).
In continuità con tale ultimo indirizzo, si dispone che al giudizio di rinvio debba essere chiamato a partecipare anche il RAGIONE_SOCIALE, con gli effetti già indicati.
-In sintesi, la Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il RAGIONE_SOCIALE, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone che al giudizio di rinvio sia chiamato a partecipare anche il RAGIONE_SOCIALE, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.