Il diritto all’equa riparazione per i processi troppo lunghi
La legge italiana tutela i cittadini contro l’eccessiva durata dei processi attraverso lo strumento dell’equa riparazione. Questo indennizzo economico spetta a chiunque subisca un pregiudizio a causa di un procedimento giudiziario che supera i tempi ragionevoli stabiliti dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali. Spesso i cittadini si scontrano con la complessa burocrazia dello Stato per ottenere quanto spetta loro di diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza su un aspetto procedurale fondamentale. La pronuncia stabilisce contro quale amministrazione pubblica occorre agire quando il ritardo complessivo coinvolge sia i tribunali ordinari sia la giustizia amministrativa. La corretta individuazione del soggetto pubblico da citare in giudizio rappresenta un requisito essenziale per non vedere respinta la propria domanda di risarcimento.
La complessa vicenda dei ritardi tra tribunali diversi
La vicenda concreta nasce dal ricorso di un cittadino che ha subito un grave e intollerabile ritardo nella definizione di una complessa controversia. Il procedimento ha attraversato diverse fasi collegate tra loro. Inizialmente si e svolto un normale processo civile di cognizione per accertare il diritto originario. Successivamente il cittadino ha dovuto avviare una faticosa procedura esecutiva per cercare di recuperare le somme dovute. Infine il cittadino ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per costringere l’amministrazione pubblica a eseguire la sentenza. Di fronte a questa lunga odissea giudiziaria il cittadino ha chiesto il risarcimento dello Stato. Il Ministero della Giustizia ha resistito in giudizio sollevando due eccezioni principali. La prima eccezione riguardava il presunto superamento dei termini di decadenza per presentare la domanda. La seconda eccezione riguardava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la fase del giudizio di ottemperanza svolto davanti ai giudici amministrativi.
Le motivazioni della Cassazione sull’equa riparazione nei doppi giudizi
I giudici della Suprema Corte hanno analizzato con estrema precisione la questione temporale e la responsabilità dei singoli ministeri coinvolti. Sulla tempestivita del ricorso la Cassazione ha dato pienamente ragione al cittadino. Il termine di sei mesi per chiedere l’indennizzo decorre solo dalla conclusione dell’ultimo procedimento utile per ottenere il pagamento, ovvero il giudizio di ottemperanza. Sulla questione della responsabilita ministeriale i giudici hanno invece accolto la tesi della difesa erariale. La legge individua in modo disgiunto i soggetti pubblici responsabili per i ritardi dei diversi tipi di processo. Il Ministero della Giustizia risponde esclusivamente per le lungaggini dei tribunali ordinari. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde invece per i ritardi dei giudizi amministrativi. Quando una vicenda si sviluppa davanti a entrambi i plessi giurisdizionali il cittadino deve necessariamente chiamare in causa entrambi i ministeri. Il giudice non puo applicare una regola di prevalenza di un giudizio rispetto all’altro. Ciascuna amministrazione deve rispondere solo per la quota di ritardo accumulata sotto la propria diretta competenza.
Le conclusioni della Suprema Corte sulla ripartizione dei risarcimenti
La decisione della Cassazione ha annullato il precedente provvedimento della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano erroneamente condannato il solo Ministero della Giustizia a pagare l’intero indennizzo stabilito. La causa deve ora tornare davanti alla Corte d’Appello in una diversa composizione. Il nuovo giudice dovra ordinare la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Successivamente il tribunale dovra calcolare separatamente i ritardi imputabili a ciascun ministero e dividere la somma finale dovuta al cittadino. Questa sentenza stabilisce una regola pratica fondamentale per evitare la nullita dei giudizi di risarcimento. Il cittadino che vuole ottenere giustizia deve identificare con precisione ogni singola fase del processo e notificare gli atti a tutti i ministeri competenti. L’errore nella notifica comporta infatti la necessita di ricominciare il processo da capo con un notevole spreco di tempo e risorse.
Da quando decorre il termine per chiedere l’indennizzo per la durata eccessiva del processo?
Il termine di sei mesi decorre dalla conclusione dell’ultimo procedimento utile per ottenere l’adempimento, compreso il giudizio di ottemperanza.
Quale ministero bisogna citare in giudizio se il ritardo riguarda sia cause civili che amministrative?
Bisogna citare in giudizio sia il Ministero della Giustizia per la fase civile sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la fase amministrativa.
Cosa succede se si cita in giudizio il ministero sbagliato per il risarcimento?
Il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio per consentire la corretta chiamata in causa del ministero competente a pena di nullita.