ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA – N. R.G. 00000372 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 24 12 2025
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Giudici:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Bellisarii Consigliere
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 372/2025 V.G. – avente ad oggetto il ricorso in opposizione ex art. 5 ter, L. n. 89/2001- promosso da
TABLE
Procure depositata all’interno del fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Ancona, INDIRIZZO.
– opponenti –
–
contro
il
, in persona del Ministro pro tempore .
-opposto intimato- non costituito
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso in opposizione ex art. 5 ter, L. n. 89/2001 depositato l’1/09/2025 per mezzo del quale gli opponenti hanno impugnato il decreto del 9.7.2025 emesso nella procedura n. 199/2025, che aveva parzialmente accolto il proprio ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato il 6.6.2025, col quale avevano chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura n. 33/2013 del Tribunale di Teramo, relativa al fallimento della tuttora in corso;
rilevato che i ricorrenti depositavano le domande di ammissione al passivo in data 23/12/2013 (data indicata nella sentenza di fallimento, 30 giorni prima dell’udienza di verificazione dello stato passivo 25/01/2014) venendo ammessi per i seguenti importi: · n. cronol. 113 recante un credito pari ad € 2.707,31 in privilegio; · n. cronol. 111 recante un credito pari ad € 5.150,28
rilevato che il giudicante ha tenuto conto del fatto che gli istanti, pur non essendo stati ancora soddisfatti integralmente per i propri crediti da lavoro dipendente, hanno percepito parte del credito vantato da parte del RAGIONE_SOCIALE ed hanno percepito somme in sede di riparti parziali negli anni 2017 e 2021, prima del decorso dei termini di ragionevole durata della procedura, nonché del riAVV_NOTAIOo ammontare dei crediti residui, e si è per questo determinato a ridurre l’importo liquidabile utilizzando parametri inferiori al livello di soglia minima di cui all’art. 2 bis l. n. 89/2001, così quantificando in € 120,00 l’indennizzo per ognuno dei cinque anni di ritardo, per un totale di € 600,00 per ciascun ricorrente ed ha omesso di disporre il rimborso degli esborsi per copie conformi, pari ad € 114,04, pur documentati e richiesti nel ricorso.
Questi i motivi dell’opposizione:
violazione del minimo indennitario previsto dall’art. 2 -bis, comma 1, della L. 89/2011 e ss. mm. avendo il giudice di prime cure liquidato € 120,00 per ciascun anno di ritardo;
ingiustizia della decisione tenuto conto della natura privilegiata dei crediti ammessi al passivo;
mancato rimborso dei diritti di copia per € 114,04, il cui versamento è stato dimostrato alla stregua della ricevuta telematica di pagamento proAVV_NOTAIOa in primo grado; chiedendo la liquidazione nell’importo dovuto.
Il , ritualmente citato, non si è costituito neppure in questo grado del giudizio.
I primi due motivi -da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi -sono fondati. Il sopraccitato art. 2bis, comma 1, della L. 89/2011 prevede una forbice da € 400,00 ad € 800,00 ai fini della liquidazione dell’indennizzo a titolo di equa riparazione. E’ vero che, secondo l’indirizzo della Suprema Corte, il ‘ giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto ‘ (così Cass. 974/2020 ; v., nello stesso senso, Cass. 2995/2017). Tuttavia, nel decreto gravato è carente la valutazione dei sopraindicati
in privilegio; · n. cronol. 112 recante un credito pari ad € 3.484,34 in privilegio; · n. cronol. 95 recante un credito pari ad € 5.736,75 in privilegio; · n. cronol. 73 recante un credito pari ad € 4.043,77 in privilegio; n. cronol. 87 recante un credito pari ad € 4.152,22 in privilegio; · n. cronol. 86 recante un credito pari ad € 3.670,86 in privilegio; · n. cronol. 146 recante un credito pari ad € 4.524,58 in privilegio; · n. cronol. 125 recante un credito pari ad € 42.656,05 in privilegio; · n. cronol. 137 recante un credito pari ad € 3.303,60 in privilegio; · n. cronol. 160 recante un credito pari ad € 3.630,62 in privilegio; · n. cronol. 158 recante un credito pari ad € 4.683,09 in privilegio; · n. cronol. 151 recante un credito pari ad € 2.614,96 in privilegio; · n. cronol. 74 recante un credito pari ad € 29.652,85 in privilegio; · n. cronol. 149 recante un credito pari ad € 3.928,73 in privilegio; · n. cronol. 193 recante un credito pari ad € 4.652,18 in privilegio; · n. cronol. 204 recante un credito pari ad € 3.550,91 in privilegio; · n. cronol. 180 recante un credito pari ad € 1.803,80 in privilegio;
presupposti che consentono, in via eccezionale, di derogare all’importo minimo stabilito dalla legge (come, peraltro, nel caso esaminato dalla citata Cass. 974/2020 che ha annullato il provvedimento impugnato). E, nella specie, questa valutazione ha senz’altro esito negativo stante la natura di crediti da lavoro, soggetti a particolare tutela (peraltro assistiti da privilegio) dei crediti ammessi al passivo, alla luce del quale l’entità della cd. ‘posta in gioco’ non può essere valutata minimale e/o bagatellare.
Il terzo motivo è anch’esso fondato attesa la dimostrazione dell’esborso.
La richiesta finale per ciascun creditore era stata limitata, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, al minor valore tra l’indennizzo calcolato e l’importo del credito ammesso al passivo che vede per tutti i ricorrenti un credito residuo di € 3.240,00, tranne (€ 2.707,31) e (€ 1803,80), dovendosi tener conto del limite posto dall’art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001, costituito dall’importo del credito ammesso l passivo, che non può essere superato.
Dunque, in accoglimento dell’opposizione e in conformità alla richiesta degli opponenti, la liquidazione deve essere rettificata in aumento in € 2.000,00 per tutti gli opponenti , tranne che per , cui spetta la minor somma di € 1803,80 (tetto massimo corrispondente all’importo del credito).
Le spese seguono la soccombenza. Il va, pertanto, condannato alla rifusione in favore degli opponenti delle spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo alla stregua del d.m. 147/2022, dell’importo del decisum , valori minimi data la semplicità delle questioni trattate, e senza applicazione dell’aumento facoltativo di cui all’art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 e ss. mm. poiché, in ogni caso, il numero dei documenti allegati è molto esiguo per cui il loro deposito telematico -ove anche funzionante -non avrebbe significativamente inciso favorevolmente sulla loro consultazione e fruizione.
Non spetta neppure l’aumento per il numero delle parti, in ragione della semplicità del giudizio e dell’omogeneità delle relative posizioni, decisione che è rimessa alla discrezionalità del giudice, laddove il legislatore ha usato, in proposito, il verbo ‘può’ nell’art. 4 della tariffa forense.
P.Q.M.
in accoglimento dell’opposizione ed in parziale riforma del decreto opposto; 1) ridetermina in € 2.000,00 l’entità dell’indennizzo indicata nel decreto impugnato per tutti gli opponenti ad eccezione di , cui spetta la minor somma di € 1.803,80, oltre interessi dalla domanda al saldo ed in € 114,04 gli esborsi da rifondere alla parte ricorrente, e, per l’effetto, ingiunge al di corrispondere a ciascuno degli opponenti, in luogo della somma di € 600,00 cadauno, indicata in prime cure, la maggior somma di € 2.000,00, e , in favore di , la minor somma di € 1.803,80, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) condanna il a rimborsare agli opponenti e per essi agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari, le spese processuali della presente fase, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, ed oltre a € 114,04 per esborsi documentati. Così deciso in L’Aquila nella Camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME. RAGIONE_SOCIALE