Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28704 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28704 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15247/2021 proposto da:
COGNOME NOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato a Roma p resso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente incidentale- contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano n. 677/2020 depositato il 24/11/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Presupposto è un processo di fallimento di una società e del suo titolare (in proprio) dichiarato nel 2004 e chiuso nel 2019. Ricorrente nel processo di equa riparazione è il fallito in proprio NOME COGNOME. Nella fase ingiuntiva sono stati liquidati € 4.500 a titolo di equo indennizzo.
Su opposizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto una riduzione del moltiplicatore annuo da € 500 a € 30 0, la Corte di appello ha rigettato integralmente la domanda, imputando al ricorrente l’inadempimento dell’onere di attestare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione, addebitandogli in particolare la mancata dimostrazione che: (a) l’entità del patrimonio attivo (pignorato o pignorabile) ab origine potesse coprire le spese esecutive e soddisfare tutti i creditori; (b) spese ed accessori siano lievitati in corso di procedura così da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo; (c) egli abbia tenuto un ruolo attivo nella procedura esecutiva. Si tratta degli oneri di cui la giurisprudenza grava il debitore esecutato nel processo di esecuzione forzata: cfr. Cass. 2909/2020, 30492/2019, 29139/2019, 89/2016, 23630/2013.
Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia per extrapetizione ex art. 112 c.p.c. che la Corte di appello abbia revocato il decreto di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione nonostante che il RAGIONE_SOCIALE opponente si fosse limitato a richiedere soltanto una riduzione dell’indennizzo liquidato.
Il secondo motivo del ricorso principale censura che la Corte di appello abbia appiattito la posizione del fallito in proprio su quella del debitore esecutato, onerando il primo di allegazioni richieste solo al secondo. Si deduce violazione degli artt. 2 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost.
L’unico motivo del ricorso incidentale censura invece ex artt. 26 e 119 l. fall., nonché ex art. 4 l. 89/2001, che non si sia applicato il
termine d’impugnazione di 90 giorni ex art. 26 l. fall. e per l’effetto che non si sia dichiarata la tardività ex art. 4 l. 89/2001 del ricorso per l’equo indennizzo.
– Per priorità logica è da esaminare l’unico motivo del ricorso incidentale.
Esso è inammissibile perché non consta che la questione sia stata già fatta valere come motivo di opposizione dinanzi alla Corte di appello e il suo esame implica accertamenti in fatto preclusi in questa sede.
Quanto al ricorso principale, da accogliere è il secondo motivo, con assorbimento del primo motivo. Infatti, è irrilevante che il fallito non si sia attivato presso gli organi RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare per accelerarne la definizione. Tale inerzia non può intendersi come indice di una sofferenza e patema d’animo meno avvertiti, in quanto è piuttosto da considerare l’assoggettamento del fallito ad una posizione di mera attesa nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura. In questo senso cfr. Cass. 28499/2020, 28498/2020, 2247/2007. La mancanza di comportamenti acceleratori da parte del fallito può influire, al più, sul quantum (cfr. 22298/2019 in motivazione).
-È accolto il secondo motivo del ricorso principale ed assorbito il primo motivo. È cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto. È rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.