Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26656/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ed lege;
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 19/2021 depositata il 06/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-la Corte d’appello di Potenza, con decreto del 6.7.2022, ha rigettato la domanda la domanda di equa riparazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE durata di diciotto anni, nella quale era stata ammessa al passivo per la somma di poco superiore ad € 4700,00 ma non aveva ricevuto alcuna liquidazione in sede di piano di riparto ritenendo che, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3 RAGIONE_SOCIALE L. 89 del 2001, la misura dell’indennizzo non potesse essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa;
-la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza sulla base di due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 bis , comma 3, L.89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, all’art.1 del primo Protocollo Addizionale ed agli artt.111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, per avere la Corte d’appello parametrato il valore RAGIONE_SOCIALE causa, ai fini
dell’applicazione dell’art.2 bis RAGIONE_SOCIALE L. 89 del 2001, a quanto ricevuto dalla parte ricorrente in sede di riparto finale, di converso avrebbe dovuto fare riferimento all’ammontare del credito ammesso al passivo;
-il motivo è fondato;
-l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che, in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Cass. n. 31800/2022; Cass. 17/09/2021 n.25181; Cass. 04/10/2018 n.NUMERO_DOCUMENTO);
-è, pertanto, errata la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza che ha rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare sul rilievo che nulla fosse stato liquidato alla società ricorrente in sede di piano di riparto in quanto il parametro di riferimento per la liquidazione è costituito dalla domanda di insinuazione al passivo;
-il decreto opposto per fondare la propria decisione di rigetto commette un fondamentale errore individuando, quale ‘ valore RAGIONE_SOCIALE causa ‘ per la parte ricorrente, ai fini dell’applicazione del terzo comma dell’art.2 bis , quanto ricevuto dal fallimento in sede di riparto finale;
-è assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del regolamento delle spese di lite;
-il ricorso deve, pertanto, essere accolto;
-il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto,
con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 21 marzo 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME