Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1523 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
Oggetto:
Equa riparazione – Società fallita –
Legittimazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22655/2021 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME quali eredi di NOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME quali eredi di NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME CONSIGLIO COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME, CONSIGLIO NOME COGNOME COGNOME FANTASIA
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’ avvocato COGNOMECODICE_FISCALE, del foro di Foggia, con procure speciali in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore
-intimato avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 3038/2021 depositato il 9 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO IN FATTO
– con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 26 febbraio 2019 presso la Corte di appello di Napoli, NOME
NOME chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del la procedura fallimentare a carico della RAGIONE_SOCIALE della quale erano tutti dipendenti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli e ancora in corso al momento del deposito della domanda;
– con decreto del 27 marzo 2019, il giudice designato della Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia alla domanda da parte di 20 degli originari ricorrenti, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il Ministero della g iustizia al pagamento dell’indennità calcolata tenendo conto del differenziale, in eccedenza, tra l’importo del credito ammesso allo stato passivo e l’importo della prestazione previdenziale erogata dal Fondo di Garanzia presso l’INPS , oltre alle spese, ragione per la quale veniva rigettato il ricorso con riferimento alle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME poiché in detti casi l’importo della prestazione previdenziale ex lege n. 297/1982 eccedeva l’importo del credito ammesso allo stato passivo, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 bis legge n. 89/2001;
d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 -ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dai medesimi odierni ricorrenti in relazione alla limitazione della quantificazione dell’indennizzo al mero differenziale tra importo ammesso al passivo ed importo della prestazione previdenziale ex lege n. 297/1982 erogata dal Fondo di Garanzia ovvero al rigetto della richiesta per i cinque lavoratori
sopra indicati per la medesima ragione, la Corte di appello di Napoli, rimasto contumace il Ministero della giustizia, rigettava l’opposizione quanto a 31 + 5 posizioni, mentre l’ accoglieva quanto ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME condannando il Ministero al pagamento in favore di ciascuno di loro di un indennizzo di euro 5.600,00, (euro 400,00 x 14 anni), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del procedimento.
Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale riteneva fondate le lamentate solo quanto alle posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME per i quali l’Inps – nonostante la richiesta formulata – non aveva rilasciato la documentazione a dimostrazione di avere loro corrisposto la somma per la quale erano stati ammessi allo stato passivo per i rispettivi crediti di lavoro, quantificati in 14 anni la irragionevole durata della procedura fallimentare. Di converso, quanto alle restanti posizioni riteneva corretta l’interpretazione fornita dal consigliere designato secondo cui l’intervento del Fondo di garanzia entro il termine di ragionevole durata della procedura escludeva, sotto il profilo del quantum, il diritto all’indennizzo;
avverso il menzionato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME quali eredi di NOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME quali eredi di NOME COGNOME
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME CONSIGLIO LIVIA, NAPOLITANO NOMECOGNOME CONSIGLIO NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME NOME, NOME COGNOME NOME COGNOME sulla base di tre motivi;
il Ministero della giustizia è rimasto intimato;
-f issata l’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente ha curato il deposito anche di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
va preliminarmente osservato che è rimasto intimato il Ministero e che il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
che va, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato per il perfezionamento del contraddittorio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l’adempimento e con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P . Q . M .
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda