Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11752 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29189/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1685/2022 depositato il 17/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorse per la cassazione del decreto n. 7055/2018 emesso dalla Corte di Appello di Salerno, che aveva reputato tardiva la domanda volta ad ottenere l’equa riparazione, per essere stata proposta oltre i termini stabiliti dall’art. 4 l. 89/2001. Con ordinanza n. 21749/21, questa Corte annullò il predetto provvedimento. A seguito del rinvio, con decreto n. 1685/2022, la stessa Corte d’appello, in diversa composizione, accolse l’opposizione, determinando l’indennizzo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 800, oltre interessi dalla domanda al saldo e con la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La Corte salernitana, pur considerando che il processo amministrativo era durato dal 29 giugno 1994 al 25 luglio 2017, detraeva il periodo di anni quindici e mesi quattro, assumendo che, dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che aveva accolto la domanda di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato e fino alla data di deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il processo fosse rimasto quiescente, non per fatto imputabile all’amministrazione.
Ricorre in cassazione lo COGNOME con due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, 51 comma 1° RD n. 642/1907, 23 comma 1° l. n. 1034/1971, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudizio era sorto precedentemente al 2010, sicché la norma di riferimento sarebbe stata rappresentata dal combinato disposto degli artt. 23 comma
1° l. n. 1034/1971 e 51 comma 1° RD n. 642/1907. In effetti, lo COGNOME aveva presentato l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione già contestualmente al deposito del ricorso ed, in data 6 novembre 2009, anche l’istanza di prelievo nonché una nuova istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza: pertanto, secondo le normative ratione temporis vigenti, avrebbe dimostrato la permanenza di un interesse alla decisione.
1.a) Mediante il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 comma 2° c. c., 2, 4 e 5 DM n. 55/14, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo è fondato.
Con indirizzo ormai pacifico, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando condiziona ” ratione temporis ” la proponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di indennizzo, non incide sul computo RAGIONE_SOCIALEa durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (Sez. 2, n. 11149 del 9 maggio 2018; Sez. 6-2, n. 9727 del 5 aprile 2019; Sez. 6-2, n. 2172 del 27 gennaio 2017; Sez. 2, n. 13554 del 1° luglio 2016).
A maggior ragione, non può essere imputata al ricorrente la mancata attivazione riguardo ad un atto (l’istanza di prelievo) introdotto dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008 e rispetto al quale, come rileva la stessa decisione impugnata, egli ha provveduto dopo poco più di un anno.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La sentenza impugnata va dunque cassata, per quanto di ragione, ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, dovrà riesaminare il periodo utile, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, sulla scorta del principio sopra enunciato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024