Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 15411 anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 6214/2019 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 16/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per decreto ingiuntivo RAGIONE_SOCIALE ha chiesto all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento di complessivi € 9.021.010,45 a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento delle distinte contabili riepilogative per prestazioni farmaceutiche oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002. A seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo la debitrice faceva opposizione deducendo da un lato il pagamento della sorte capitale antecedentemente all’adozione del provvedimento monitorio e dall’altro l’inapplicabilità della nor mativa di cui al D.Lgs. n. 231/2002 in materia di interessi.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, preso atto del pagamento della sorte capitale, accoglieva l’opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi.
Con atto di citazione in appello la RAGIONE_SOCIALE ha proposto quattro motivi di gravame.
Con sentenza n. 6214/2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, ha respinto l’appello ritenendo fondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) per i crediti vantati dai farmacisti di cui RAGIONE_SOCIALE risulta procuratrice.
In particolare, la Corte territoriale, richiamando una pronuncia della Cassazione (V. Cass. Civ. Ord. N. 25159/2018), ha affermato che le farmacie so no creditrici dell’ente incaricato del pagamento quale ‘ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l’autorizzazione della prestazione RAGIONE_SOCIALE costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
che le autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato’ , per cui ‘la legittimata passiva rispetto alle pretese creditorie dell’odierna appellante deve essere individuata nella Regione Lazio e non nell’RAGIONE_SOCIALE convenuta’.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso si compone di un solo motivo. Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE‘ , che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo ed unico motivo è denunciata la violazione della L.R. 23 settembre 1991, n. 53, art. 1, nonché del D.Lgs. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 convertito in L. n. 423 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sull’assunto che l’ente preposto al pagamento dei debiti maturati dall’amministrazione nei confronti dei farmacisti convenzionati debba intendersi l’RAGIONE_SOCIALE, convenuta in giudizio, e non la Regione, la quale ha un mero ruolo di ente finanziatore. In particola re, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato la normativa regionale che individua quale ente incaricato dei pagamenti la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) sulla scorta del combinato disposto di cui all’art. 1 della Legge Regione Lazio n. 53 del 23/ 09/1991 secondo cui ‘le RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali aventi sedi nei capoluoghi di provincia e per la provincia di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) provvedono direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell’intero territorio provinciale nell’interesse e per conto delle correlative RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali, fermo restando l’esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche’ con l’art. 1, com ma 10 D.L. n.
324/1993 convertito in L. n. 423/1993 che espressamente prevede che nei rapporti obbligatori con le farmacie si deve considerare debitore, per le obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della legge, l’ente incaricato del pagamento del corr ispettivo, anziché l’RAGIONE_SOCIALE‘.
Conseguentemente il soggetto incaricato sarebbe, ad avviso della ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE quale soggetto individuato normativamente dalla citata legge regionale.
Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell’art.360 -bis, n.1, c.p.c.
2.1. Si ritiene di doversi uniformare al precedente di questa Corte costituito dalla ordinanza n. 25159/2018 seguito dalla sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione.
Tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, conferma l’applicabilità del principio da tempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 18448/07 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015), secondo cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a nor ma del quale ‘nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente, e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’RAGIONE_SOCIALE‘), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’RAGIONE_SOCIALE nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
2.2. Ciò posto, è condivisibile l’affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all’obbligazione ‘l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo’ come una scelta normativa volta a svincolare la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992.
Tale disposizione costituisce il punto di arrivo di un’evoluzione normativa complessa, cominciata all’indomani dell’emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l’ente che autorizzava la prest azione RAGIONE_SOCIALE in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione. Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette RAGIONE_SOCIALE capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell’uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.
2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517. L’art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 genn aio di ciascun anno dall’iscritto al servizio sanitario nazionale; e il finanziamento delle singole RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla Regione.
L’art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate.
2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell’ambito del quadro normativo di riferimento.
Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell’ente ‘incaricato del pagamento’, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l’autorizzazione della prestazione RAGIONE_SOCIALE costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato.
In sintesi, la Corte, oggi chiamata a pronunciarsi di nuovo su
tale questione, ritiene che non vi siano ragioni per dover mutare orientamento soprattutto alla luce della chiara ripartizione dei ruoli fra ente che autorizza la spesa e soggetto finanziatore cui è demandato il pagamento dell’obbligazione.
In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della 1ª Sezione