SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1046 2025 – N. R.G. 00000419 2023 DEPOSITO MINUTA 07 07 2025 PUBBLICAZIONE 07 07 2025
N. 419/2023 + 8527/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 419/2023 , promossa:
da
C.F.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Castelli Calepio (BG) in INDIRIZZO
ATTRICE
contro
(C.F.
)
e
), rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Rezzato (BS) in INDIRIZZO
C.F.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RAGIONE_SOCIALE.:
in via principale respingere tutte le domande di controparte in quanto inammissibili, tardive, nulle e infondate in fatto e in diritto; accertare e dichiarare che la ha diritto di procedere esecutivamente sui beni immobili degli esecutati di cui alla nota di iscrizione ipotecaria effettuata in data 24/4/2015 presso l’Agenzia del Territorio di Bergamo ai numeri 15900/2511 in virtù del mutuo ipotecario fondiario concesso in data 23.4.2015 dalla in favore della società con atto n. 99417/52369 Notaio
NOME
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa (anche della fase cautelare) e con condanna degli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione della condotta processuale posta in essere dai medesimi.
e
:
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale principale ed anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 23.4.2015 per mancanza di causa, intesa come funzione economico individuale concreta, nonché in virtù del collegamento con il contestuale accordo di modifica del limite massimo dell’apertura di credito, nullo per la stessa ragione, regolata, come il finanziamento, nel conto corrente 2937-80, una volta considerato il saldo ricalcolato nel giudizio R.G. 2937 del 2020 svoltosi tra e la poiché il prestito è stato richiesto e concesso esclusivamente per poter ridurre un’esposizione, verso l’istituto di credito mutuante, in realtà da considerarsi in quella data inesistente, come da CTU depositata nella citata causa svoltasi tra la creditrice procedente ;
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale subordinata ed anche in via riconvenzionale, nel denegato e non creduto caso in cui si consideri valido il mutuo in virtù del quale è stata esercitata l’azione esecutiva n. 45 del 2022, oggetto di opposizione, accertare e dichiarare che:
– non vi è alcun inadempimento da parte di tale da legittimare la suddetta, stante la sussistenza di una causa non imputabile, costituita dall’essere insufficiente
il saldo del conto corrente nel quale dovevano essere addebitate le rate rimaste insolute esclusivamente a motivo di rimesse prive di giustificazione praticate dalla creditrice procedente;
– accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 23.4.2015 è stato risolto per effetto della diffida ad adempiere ex art.1454 cc, stante il grave inadempimento all’obbligo di buona fede di rettifica provvisoria del saldo di conto corrente, secondo quanto stabilito dalla sentenza di accertamento pronunciata da questo medesimo Tribunale ;
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale ulteriormente subordinata ed anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:
-che non vi è alcun inadempimento da parte di tale da legittimare la suddetta, stante la sussistenza di una causa non imputabile, costituita dall’essere insufficiente il saldo del conto corrente nel quale dovevano essere addebitate le rate rimaste insolute esclusivamente a motivo di rimesse prive di giustificazione praticate dalla creditrice procedente;
-qualora l’inadempimento dell’istituto di credito non sia ritenuto abbastanza grave, ex art.1455 cc, da determinare la risoluzione del contratto di mutuo, che legittimamente ha rifiutato l’adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1460 cc;
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale ulteriormente subordinata ed anche in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano insussistenti anche i presupposti per l’eccezione d’inadempimento ex art.1460 cc, accertare e dichiarare, considerato che il credito di è stato contestato in modo del tutto infondato, la sussistenza dei presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1241 cc e segg. e/o 1853 cc e/o altra norma applicabile:
– che già al momento della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, ogni credito verso era già da considerarsi estinto per compensazione;
– che sussistono i presupposti per una compensazione, propria o impropria (relativamente in particolare alle rate non saldate), tra il credito di da ricalcolo del
saldo e quello dell’istituto di credito di cui al contratto di mutuo, con conseguente residuo credito in capo alla solo presunta debitrice;
nel merito, in ogni caso ed anche in via riconvenzionale:
– accertare e dichiarare che o non esiste alcun credito nei confronti di o quanto meno il medesimo non può considerarsi né certo, né liquido, né esigibile, cosicché non sussiste alcun diritto di agire esecutivamente nei confronti dei terzi datori d’ipoteca;
– condannare la convenuta ad annotare la cancellazione dell’ipoteca iscritta nei confronti dei terzi datori;
– condannare la convenuta alla rifusione delle spese di cui al procedimento R.G. 3401 del 2022.
A cui è stata riunita la causa iscritta al numero di ruolo generale n. 8527/2022 promossa:
da
(C.F. ) e ), rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Rezzato (BS) in INDIRIZZO C.F. C.F.
ATTORI
contro
C.F.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Castelli Calepio (BG) in INDIRIZZO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
e
:
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 23.4.2015 per mancanza di causa, intesa come funzione economico individuale concreta, nonché in virtù del collegamento con il contestuale accordo di modifica del limite massimo dell’apertura di credito, nullo per la stessa ragione, regolata, come il finanziamento, nel conto corrente 2937-80, una volta considerato il saldo ricalcolato nel giudizio R.G. 2937 del 2020 svoltosi tra e la poiché il prestito è stato richiesto e concesso esclusivamente per poter ridurre un’esposizione, verso l’istituto di credito mutuante, in realtà da considerarsi in quella data inesistente, come da CTU depositata nella citata causa svoltasi tra la creditrice procedente e la debitrice;
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui si consideri valido il mutuo in virtù del quale è stata esercitata l’azione esecutiva n. 45 del 2022, oggetto di opposizione, accertare e dichiarare che:
– non vi è alcun inadempimento da parte di tale da legittimare la suddetta, stante la sussistenza di una causa non imputabile, costituita dall’essere insufficiente il saldo del conto corrente nel quale dovevano essere addebitate le rate rimaste insolute esclusivamente a motivo di rimesse prive di giustificazione praticate dalla creditrice procedente;
– il contratto di mutuo del 23.4.2015 è stato risolto per effetto della diffida ad adempiere ex art.1454 cc, stante il grave inadempimento all’obbligo di buona fede di rettifica provvisoria del saldo di conto corrente, secondo quanto stabilito dalla sentenza di accertamento pronunciata da questo medesimo Tribunale;
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare:
-che non vi è alcun inadempimento da parte di tale da legittimare la suddetta, stante la sussistenza di una causa non imputabile, costituita dall’essere insufficiente il saldo del conto corrente nel quale dovevano essere addebitate le rate rimaste insolute
esclusivamente a motivo di rimesse prive di giustificazione praticate dalla creditrice procedente;
-sempre nel denegato e non creduto caso in cui sia ritenuto valido il titolo in virtù del quale è stata esercitata l’azione esecutiva sopra menzionata, qualora l’inadempimento dell’istituto di credito non sia ritenuto abbastanza grave, ex art.1455 cc, da determinare la risoluzione del contratto di mutuo, che legittimamente ha rifiutato l’adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1460 cc;
nel merito, se del caso, anche in via pregiudiziale ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano insussistenti anche i presupposti per l’eccezione d’inadempimento ex art.1460 cc, accertare e dichiarare, considerato che il credito di è stato contestato in modo del tutto infondato, la sussistenza dei presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1241 cc e segg. e/o 1853 cc e/o altra norma applicabile:
– che già al momento della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, ogni credito verso era già da considerarsi estinto per compensazione;
– che sussistono i presupposti per una compensazione, propria o impropria (relativamente in particolare alle rate non saldate), tra il credito di da ricalcolo del saldo e quello dell’istituto di credito di cui al contratto di mutuo, con conseguente residuo credito in capo alla solo presunta debitrice;
nel merito, in ogni caso:
-accertare e dichiarare che o non esiste alcun credito nei confronti di o quanto meno il medesimo non può considerarsi né certo, né liquido, né esigibile, cosicché non sussiste alcun diritto di agire esecutivamente nei confronti dei terzi datori d’ipoteca; condannare la convenuta ad annotare la cancellazione dell’ipoteca iscritta nei confronti dei terzi datori, come più dettagliatamente citata in atti;
-compensare le spese relativamente al procedimento n.45/2 – 2022, introdotto con il secondo ricorso ex art.615 cpc, allegato al presente atto, per i motivi esposti in atti;
-condannare la convenuta alla rifusione delle spese di cui al procedimento R.G. 3401 del 2022.
RAGIONE_SOCIALE.:
in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell’atto di citazione per mancanza dell’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza;
respingere tutte le domande di controparte in quanto inammissibili, tardive, nulle e infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa (anche delle fasi cautelari) e con condanna degli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione della condotta processuale posta in essere dai medesimi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l’opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. 45/2022 R.G.E Tribunale di Bergamo.
Con ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c. in data 28.2.2022 gli opponenti, e hanno dedotto che:
il credito per cui la (da qui in poi ha promosso la procedura esecutiva sopra menzionata deriva da rate non pagate, interessi e spese, nonché capitale residuo, di cui al mutuo ipotecario fondiario concesso in data 23.4.2015 dal predetto Istituto di credito alla società
in virtù di tale mutuo è stata iscritta ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà di (legale rappresentante della e contro i quali la ha promosso la procedura esecutiva immobiliare sopra citata in qualità di terzi datori di ipoteca;
la ha intrattenuto con la società un rapporto di conto corrente, il n. 2980-70, oggetto del procedimento di cui al R.G. n. 2937/2020, con cui la
società ha lamentato dinnanzi al Tribunale di Bergamo addebiti di tipo illegittimo tra i quali commissioni di massimo scoperto, mancanza di valida pattuizione del tasso e violazione del divieto di anatocismo. In particolare, in tale sede, la società ha evidenziato in primo luogo come il saldo del conto fosse insufficiente per saldare le rate di mutuo scadute e non pagate, a causa delle rimesse illegittimamente operate dalla sul conto stesso. La ha in seconda battuta eccepito che, se il conto corrente fosse stato regolare e conforme alla legge, la società non solo avrebbe avuto disponibilità sufficiente a saldare tutte le rate arretrate; ma – ancor prima – non avrebbe avuto alcuna necessità di stipulare un contratto di mutuo. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 243/2022, attraverso la quale il Tribunale di Bergamo ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 2980-70, accertandone la positività, alla data del 31.7.2020, per un ammontare di € 673.376,96. Tale sentenza non è ancora passata in giudicato, in quanto pende giudizio di appello sulla stessa;
a seguito del deposito della sentenza n. 243/2022, la società ha notificato alla una diffida ex art. 1454 c.c. a rettificare il saldo del conto corrente, manifestando la propria disponibilità, una volta ciò avvenuto, a bonificare nei confronti dell’Istituto di Credito l’intera somma di cui all’atto di precetto, pari ad € 450.000,00;
il giudice dell’esecuzione, con ordinanza ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 29.4.2022, ha rigettato la richiesta cautelare di sospensione della procedura esecutiva avanzata da e assegnando termine di 30 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito;
a seguito di reclamo contro tale decisione, il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, ha disposto con ordinanza del 3.8.2022 la sospensione della procedura esecutiva. Il Tribunale ha poi dato termine alle parti per l’instaurazione del relativo giudizio di merito. Medio tempore , in data 21.9.2022, i signori e hanno notificato un nuovo ricorso in opposizione, dolendosi della mancata notifica del titolo esecutivo e del superamento del limite di finanziabilità del mutuo ipotecario fondiario concesso alla società
dalla la quale ha puntualmente replicato alle eccezioni sollevate dalle controparti, costituendosi tempestivamente.
In relazione a questa seconda procedura di opposizione, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 31.10.2022, ha rigettato l’istanza di sospensione e concesso trenta giorni per l’instaurazione del relativo giudizio di merito.
Con atto di citazione del 5.12.2022 i signori hanno instaurato il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. dando vita al procedimento R.G. 8527/2022; parallelamente, in data 20.1.2023 la ha svolto il medesimo adempimento, radicando il procedimento n. R.G. 419/2023.
A seguito della riunione dei procedimenti R.G. 8527/2022 e R.G. 419/2023 con ordinanza del 28.9.2023, le parti hanno precisato nei fogli depositati a gennaio 2025 le rispettive conclusioni, confermate poi dalle relative comparse conclusionali presentate nel marzo 2025.
*
1. Giova in via preliminare esaminare l’eccezione pregiudizialmente avanzata dalla in relazione alla nullità dell’atto di citazione di controparte per mancanza dell’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza.
1.1 Tale eccezione è da rigettare.
Invero, come chiarito da plurimi arresti della Suprema Corte, ‘ l’omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla ‘vocatio in ius” (tra cui l’invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate) ‘cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell’atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell’appello ‘ (v. Cass., sez. III, n. 544/2020).
Ancora, ‘ una volta riconosciuta l’esistenza dell’eccepita nullità’ la Corte d’Appello ‘ha ritenuto che la stessa fosse da considerare sanata per il fatto che l’appellante (odierno ricorrente) aveva ‘comunque ricevuto, presso il proprio difensore, diverse comunicazioni relative alla pendenza del giudizio’ e, soprattutto, per il fatto che egli si era costituito nel giudizio di appello, avendo modo di svolgere ampiamente le proprie difese (…) Tale modus procedendi è corretto’ (v. Cass., sez. III, n. 7885/2017).
1.2 Calando i suesposti principi nella vicenda per cui è causa, si osserva che l’eccezione pregiudiziale avanzata dalla non risulta meritevole di accoglimento, atteso che la costituzione della stessa ha sanato con effetto retroattivo il vizio dell’atto di citazione, effettivamente mancante dell’avviso di costituirsi nel termine.
2. Esaminando poi la domanda avanzata in principalità dagli opponenti, questi ultimi hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 23.4.2015, per mancanza della causa in concreto e in virtù del collegamento con il conto corrente n. 2980-70 poiché il prestito sarebbe stato richiesto dalla società soltanto per ridurre un’esposizione debitoria che – a detta dei terzi datori di ipoteca sarebbe stata del tutto inesistente.
2.1 La domanda in principalità avanzata dagli opponenti e risulta infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, si ritiene di condividere l’esito a cui è pervenuta la sentenza n. 243/2022, adottata dal Tribunale di Bergamo all’esito del procedimento R.G. 2937/2020, la quale ha statuito che l’asserita nullità non sussiste poiché la società non ha fornito la prova dell’immediata destinazione della somma mutuata al ripianamento dei debiti sussistenti nei confronti della
D’altro canto, la disciplina del contratto mutuo, di cui agli artt. 1813 e seguenti c.c., non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata.
Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono infatti al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L’utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.
Pertanto, né la destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti preesistenti costituisce un’esteriorizzazione dei motivi del negozio; né la conoscenza da parte del creditore della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività rende lo scopo comune alle parti.
2.2 Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha – a più riprese – suggellato la bontà di tale ricostruzione sostenendo che :’ il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la ‘tradito rei’ può essere realizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso ‘ (v. Cass., sez. III, n. 3764/2021).
Giova inoltre evidenziare che una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato che: ‘ è valido e (…) costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo ‘solutorio’, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale ‘ (v. Cass., sez. unite, n. 5841/2025).
2.3 Analizzando infine le censure avanzate dagli opponenti con il secondo ricorso in opposizione, datato 21.9.2022, i signori e hanno prospettato un ulteriore motivo di nullità del contratto di mutuo in esame, per pretesa violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993.
L’eccezione sollevata dagli odierni opponenti è infondata e va respinta.
Infatti – anche a voler ritenere superato il predetto limite di finanziabilità nel caso di specie (circostanza tuttavia da dimostrare in quanto meramente fondata su un elaborato peritale di parte) – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719 del 2022, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, sostenendo che il mutuo fondiario che supera il limite di finanziabilità non è nullo, non rientrando l’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 nel novero delle norme imperative.
Nel medesimo ricorso, peraltro, gli odierni opponenti hanno eccepito la nullità del precetto per la mancata notifica, ad opera della del titolo esecutivo sotteso allo stesso.
Tale censura non può essere oggetto di valutazione in questa sede, posto che l’omessa notifica del titolo esecutivo deve necessariamente essere sollevata dal debitore mediante il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c, come da costante ed univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità (‘l’omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all’esecuzione, sicché l’opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un’opposizione agli atti esecutivi’ , Cass. n. 1096/2021).
3. Anche l’ulteriore domanda degli opponenti, volta all’accertamento e alla dichiarazione della risoluzione del contratto di mutuo per effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1 I terzi datori di ipoteca hanno infatti dedotto di aver inviato, a seguito del deposito della sentenza n. 243/2022, una diffida alla chiedendole – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 Cost., 1175 c.c. e 1375 c.c. – di rettificare entro quindici giorni il saldo del conto corrente; comportamento al quale l’Istituto di credito, a detta degli opponenti, era tenuto in virtù del principio di buona fede.
Secondo quanto ricostruito dagli opponenti nei loro atti difensivi, l’inadempimento dell’opposta all’intimazione contenuta nella predetta diffida ad adempiere avrebbe cagionato la risoluzione del contratto di mutuo.
3.2 La dal canto suo, ha eccepito che, essendo la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo di natura meramente dichiarativa e ‘provvisoria’, non graverebbe a suo carico alcun obbligo di dare seguito alla richiesta di controparte di rettificare il saldo del conto corrente.
L’opposta ha altresì dedotto che il mutuo risultava già risolto a far data dal 26.11.2020, quando la – a causa delle plurime rate scadute ed impagate -aveva dichiarato la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza dei debitori dal beneficio del termine del finanziamento ipotecario fondiario.
3.3 Sul punto, va osservato che la difesa degli opponenti chiede a questo giudice di pronunciarsi in merito alla risoluzione di un contratto che risulta già risolto a far data dal novembre del 2020, citando istituti e principi inconferenti rispetto al caso di specie (diffida ad adempiere, principio di buona fede, inadempimento del contratto) e sovrapponendoli in modo impreciso ed indistinto – ad altri strumenti legittimamente invocabili per ovviare all’inadempimento di una sentenza avente efficacia sia pure riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti (come diffusamente si dirà più avanti).
3.4. In ogni caso, è proprio il rilievo della mancata configurabilità nel caso de quo di un inadempimento della tout court inteso, a fondare il rigetto dell’ulteriore domanda avanzata dagli opponenti, avente ad oggetto l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
4. Le deduzioni avanzate dagli opponenti in ordine all’accertamento e alla dichiarazione dell’estinzione per compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti della presente causa risultano parimenti infondate.
Seppur i due crediti siano in astratto suscettibili di compensazione reciproca, in concreto tale soluzione non risulta nel caso di specie concretamente percorribile.
4.1 In effetti, come puntualizzato dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ‘ nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell’art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili ‘ (v. Cass., sez. I, n. 34424/2023).
La ha eccepito che non vi è alcun presupposto che giustifichi la compensazione invocata da controparte in via subordinata.
4.2 Preliminarmente va evidenziato che – ai fini dell’operatività della compensazione – non vi è unanimità in giurisprudenza circa la necessaria apertura/chiusura dei relativi conti, da cui derivano i contro-crediti da controbilanciare.
Tale rilievo appare tuttavia superfluo, risultando assorbente nel caso de quo la questione relativa all’assenza del carattere di definitività dell’accertamento del saldo del conto corrente,
attualmente sub iudice , presupposto necessario ai fini dell’esigibilità del contro-credito da compensare.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato in effetti che: ‘ in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo ‘ (v. Cass., sez. II, n. 27113/2024).
5. Parte delle ulteriori domande, avanzate in via subordinata degli opponenti, è invece fondata e merita accoglimento nei termini sottoesposti.
I terzi datori di ipoteca allegano infatti che non vi sia alcun inadempimento imputabile alla società e – conseguentemente – alcun fondamento alla base della procedura esecutiva immobiliare n. 45/2022.
Gli stessi chiedono altresì l’accertamento e la dichiarazione della circostanza per cui la non vanti alcun credito nei confronti della società con relativa condanna alla cancellazione dell’ipoteca.
5.1 Innanzitutto, va precisato che la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in primo grado, come sopra accennato, produce effetti riflessi anche nei confronti degli odierni opponenti, i quali risultano legittimati a far valere – in sede di opposizione – gli elementi di fatto e di diritto di un procedimento di cui non sono stati parte ma che ha corposamente rideterminato la posizione debitoria di e, di conseguenza, la loro situazione, in qualità di garanti della società stessa.
pagina 14 di 18 Reputa infatti questo giudice che gli odierni opponenti siano titolari di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto oggetto di accertamento nel provvedimento giurisdizionale di cui si tratta. Secondo i più recenti pronunciamenti di legittimità, la sussistenza di un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, fonda l’efficacia riflessa de giudicato nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (Corte di cassazione n. 18062/2019 e n. 11365 del 12 giugno 2020); vieppiù « (…) qualora siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio, non essendo sufficiente l’autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere un’estensione oggettiva del giudicato ‘ (Cass., n. 11213/2007).
La circostanza che nel caso in esame la sentenza di merito non sia ancora passata in giudicato non consente di addivenire a conclusioni differenti, in quanto, pur non assumendo l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 cod. civ., può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale, e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 4241/2013).
5.2. Ciò posto, esaminata funditus la documentazione versata in atti, devesi rilevare che dal procedimento R.G. n. 2937/2020 emerge un quadro valutativo, seppur non definitivo, certamente idoneo a rilevare addebiti illegittimamente richiesti dalla Banca creditrice alla di tale entità da elidere completamente il credito oggetto del precetto, da cui ha originato l’esecuzione immobiliare oggetto del presente giudizio.
Va peraltro sottolineato come la sentenza emessa in primo grado – che caduca il titolo esecutivo vantato dalla creditrice nei confronti degli odierni opponenti – sia a tutti gli effetti provvisoriamente esecutiva, dal momento che la on ne ha chiesto la sospensione.
Inoltre, nonostante la sentenza sia oggetto di gravame, il giudizio – condotto dal Tribunale di Bergamo e pervenuto un ribaltamento della situazione debitoria come allegata dalla e posta a fondamento della procedura esecutiva opposta – risulta da una parte caratterizzato da un accertamento pieno e, dall’altro, basato su rituale consulenza tecnica.
Dunque, all’esito del procedimento R.G. n. 2937/2020, se il credito restitutorio di
non può dirsi certo, perché non coperto da giudicato, neppure può dirsi
tale quello della poiché la sentenza n. 243/2022 accerta che al momento della rettifica del saldo la debitrice principale avrebbe avuto risorse sufficienti a fronteggiare il debito da mutuo senza condurre alla revoca del beneficio del termine.
Si ritiene inoltre opportuno evidenziare come la nei propri atti difensivi, abbia menzionato la proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, senza approfondire quali siano gli indici di macroscopici errori nella perizia o nella recezione da parte del giudice di prime cure di una tra le ipotesi di calcolo prospettate dal consulente tecnico.
5.4 A fortiori , poi, rispetto al divieto di proporre opposizione all’esecuzione per fatti anteriori a quanto statuito in un provvedimento giurisdizionale, si ricorda che tale preclusione può venire eccezionalmente esclusa in relazione a quei fatti a cui una sentenza abbia espressamente riconosciuto l’idoneità a modificare la corretta quantificazione dell’obbligo del debitore; ipotesi che si è realizzata concretamente nel caso de quo .
Infine, in merito alla circostanza della non definitività della sentenza n. 243/2022, si cita quanto asserito sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione: ‘ qualora, nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale ancora ‘sub iudice’, risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva, emessa nel relativo procedimento, per riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di fatto estintivo sopravvenuto (…), il giudice dell’esecuzione deve rigettare l’opposizione per la parte di credito ritenuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando, a seconda dei casi, il momento al quale risale l’accertata inesistenza’ (v. Cass., sez. III, n. 11090/2014) .
Applicando il combinato disposto dei principi sopra tratteggiati alla fattispecie in esame, si desume che – se il credito da cui origina una procedura esecutiva risulti negato per effetto di una sentenza di merito, anche se non definitiva – il giudice dell’esecuzione debba accogliere l’opposizione e dichiarare inesistente il diritto di procedere esecutivamente per la somma riconosciuta come non dovuta dal presunto debitore all’asserito creditore.
6. In conclusione, se le domande di nullità e di risoluzione del contratto di mutuo devono essere certamente respinte e parimenti la richiesta di compensazione tra i crediti
non risulta accoglibile – d’altro canto, il principio del giusto processo esecutivo impone di accertare e dichiarare che la procedura esecutiva opposta manca del necessario fondamento, con conseguente accoglimento dell’opposizione nei termini sopra indicati e dichiarazione dell’insussistenza del diritto di procedere all’esecuzione immobiliare.
6.1 Non risulta invece accoglibile la richiesta avanzata dagli odierni opponenti di cancellare l’ipoteca iscritta nei confronti dei terzi datori, in quanto potere che esula dalla cognizione di questo giudice e questione che andrà necessariamente affrontata in autonomo e separato procedimento.
7. In relazione alle spese della presente procedura ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali ex art. 92 c. 2 c.p.c., posto che le eccezioni sottoposte all’attenzione di questo giudice in relazione alla pretesa nullità del contratto di mutuo sono oggetto di approdi giurisprudenziali estremamente recenti (Sezioni Unite n. 33719/2022 e Sezioni Unite 5841/2025) e considerato altresì che il profilo degli effetti riflessi di un giudicato nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti del procedimento rappresenta una questione complessa, controversa e ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza.
Allo stesso modo, anche le spese sostenute per anticipazioni (contributo unificato e marca da bollo) vanno compensate tra le parti, visti i reciproci atti di citazione per instaurazione della relativa fase di merito ex art. 616 c.p.c., poi riuniti in un procedimento unico.
7.1 Quanto alla richiesta avanzata dagli odierni opponenti di compensare le spese relative al secondo ricorso ex art. 615 c.p.c., che è stato proposto il 21.9.2022 e che ha dato vita al procedimento n.45/2 – 2022, non è stata allegata alcuna ragione per riformare quanto deciso, in sede di ordinanza, dal giudice dell’esecuzione il quale, rigettando l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannava gli opponenti a rifondere le spese sostenute dal creditore procedente.
Rispetto, infine, alla richiesta avanzata dagli odierni opponenti di condannare parte opposta alla rifusione delle spese con riferimento al procedimento di reclamo, R.G. 3401/2022, si ritiene di condividere quanto disposto, sul punto, dal Collegio che ha emesso la relativa ordinanza. Il Collegio ha infatti compensato le spese, con una motivazione condivisibile,
sottolineando la peculiarità della fattispecie e le valutazioni meramente prospettiche possibili in fase cautelare e di reclamo. Non si rinvengono pertanto elementi che possano portare, in questa sede, a modificare la decisione assunta dal Collegio – che si è occupato del suddetto reclamo -in punto di spese, condividendo la scelta dell’integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, dichiara l’insussistenza del diritto della
a procedere ad esecuzione forzata contro e
rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
compensa fra le parti le spese processuali.
Bergamo, 7/7/2025
Il giudice dott.ssa NOME COGNOME
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa NOME COGNOME magistrato ordinario in tirocinio