Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11186/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale, RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore speciale, RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore speciale, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 25/2020 depositata il 10/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 . Le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (succeduta alla RAGIONE_SOCIALE) convenivano in giudizio il Beneficio Parrocchiale di San i sigg. NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
COGNOME (quale erede di NOME COGNOME) per ottenere, quali debitori principali, il rimborso dei pagamenti effettuati in forza di polizza fideiussoria in favore del Comune di Sestri Levante, a garanzia delle obbligazioni assunte dai lottizzanti per l’esecuzione di opere di urbanizzazione.
Il Tribunale di Genova condannò i convenuti, in solido, al pagamento di somme varie in favore delle società attrici: respingendo sia l’eccezione di giudicato (che si sosteneva essere derivato dalle sentenze del Tribunale di Chiavari n. 66/96 e della Corte d’appello di Genova n. 33/2004), sia quella di prescrizione; ritenendo fondata l’azione di regresso in base alla menzionata sentenza n. 33/2004 della Corte di Genova (confermata da questa Corte di cassazione con sentenza n. 9371/2006), la quale aveva riconosciuto la responsabilità solidale delle obbligazioni assunte dai lottizzanti nei confronti del Comune, il loro inadempimento, nonché l’obbligo di pagamento della garanzia da parte delle attrici e che, pur non avendo efficacia di giudicato, aveva comunque efficacia riflessa di prova.
L’appello dei soccombenti (tra i quali l’attuale ricorrente COGNOME NOME, la cui causa fu riunita all’altra in sede d’appello) è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza (depositata il 10 gennaio 2020) che è ora impugnata per cassazione.
Propone ricorso per cassazione il sig. COGNOME NOME (integrando il contraddittorio anche nei confronti degli altri soccombenti) attraverso quattro motivi.
3.1. Propongono ricorso incidentale i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME con quattro motivi.
3.2. Resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo il ricorrente in via principale censura la sentenza impugnata (per violazione degli artt. 163, 183 e 132 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 cpc) nel punto in cui, per un verso, la corte di merito riconosce essere onere delle società provare la fusione per incorporazione e che gli atti di fusione non erano stati specificamente elencati nella memoria alla quale erano stati allegati e, per altro verso, che si trattava di soli tre documenti e che nella memoria era illustrato lo scopo dell’allegazione (la prova della titolarità del diritto), sicché la mancanza dell’elencazione non aveva arrecato alla controparte alcuna lesione del diritto di difesa.
Lamenta che il punto della sentenza è in aperto contrasto alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità, siccome non solo v’era stata espressa contestazione della legittimazione attiva della controparte sin nella comparsa di risposta, ma v’era stata altrettanto espressa contestazione anche nella seconda memoria del convenuto successiva alla produzione avversaria. Sarebbe, peraltro, inutile il riferimento all’assenza di pregiudizio per la parte, posto che ‘non si tratta certo di pregiudizio, ma di vera e propria necessità sostanziale di osservare adempimenti necessari per la ritualità della produzione’ (cfr. pag. 25 del ricorso).
5.1.1. Il motivo è infondato.
E’ connaturato al processo civile il principio secondo cui ‘la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto
di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito’ (tra le tante e più recenti, cfr. Cass. 26419/2020).
Nella specie, il ricorrente neppure prospetta che sia stato leso il proprio diritto di difesa in conseguenza di quella che sostiene essere stata una irrituale produzione; così come non contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la mancata elencazione non aveva arrecato alcuna lesione del diritto di difesa. Piuttosto, invoca la tutela di un mero interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, sostenendo esplicitamente (sopra è stato riportato l’esatto testo del ricorso sul punto) che non s’è trattato di un pregiudizio, bensì dell’inosservanza di un adempimento necessario per la ritualità della produzione. Inosservanza che, però, non è esplicitamente sanzionata con la nullità dell’atto e che come s’è visto rimane irrilevante laddove non si sia tradotta nella lesione del diritto alla difesa.
La sentenza, che sul punto s’è puntualmente adeguata ai suddetti principi, resta, dunque, immune da censura.
5.2. Il secondo motivo concerne la dibattuta questione dell’efficacia del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Chiavari n. 66/1996; efficacia esclusa sia dal primo che dal secondo giudice in questo giudizio. In estrema sintesi, l’attuale ricorrente COGNOME (insieme con gli altri lottizzanti/appellanti) ha sostenuto che in quell’altro giudizio la domanda di accertamento del preteso diritto alla rivalsa era stata espressamente formulata e respinta, sicché tale accertamento era coperto da giudicato, al di là della riserva di chiedere in altra sede la condanna al pagamento. La tesi è stata respinta dalla sentenza qui impugnata con motivazione che l’attuale ricorrente censura, sostenendo che anche le Compagnie odierne resistenti in quel precedente giudizio avevano formulato analoga domanda nei confronti degli originari lottizzanti. A fondamento della propria tesi offre la lettura di alcuni brani di atti
vari dell’altro giudizio, dal quale si desumerebbe l’efficacia dell’intervenuto giudicato.
5.2.1. Il motivo in parte è inammissibile ed in parte infondato.
Innanzitutto, è inammissibile perché è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ RAGIONE_SOCIALE, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che
diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Inoltre, neppure si confronta con le motivazioni offerte dalla sentenza, ma procede ad un’autonoma ed a sé favorevole lettura degli atti dell’altro processo, senza tener conto dei punti salienti esposti dal giudice d’appello per giungere alle proprie conclusioni.
5.2.2. Il motivo è, poi, infondato perché (come ha correttamente accertato la sentenza oggi impugnata, nell’escludere l’efficacia del giudicato) soltanto tre delle nove società assicuratrici citate in giudizio dal Comune di Lavagna avevano formulato domande nei confronti dei lottizzanti e tra queste non figuravano le società appellate nell’attuale giudizio (ossia, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE); dato, quest’ultimo, emergente sia dalla motivazione della citata sentenza n. 66/1996 del Tribunale di Chiavari, sia dal dispositivo della stessa, dove è formulato il rigetto delle domande proposte dalle (sole) società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei lottizzanti, con condanna delle stesse a rifondere le spese del giudizio in favore di questi ultimi. Effettivamente, in sede d’appello alla sentenza n. 66/1996, le compagnie la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano formulato in via incidentale domanda di condanna dei lottizzanti al rimborso delle
somme versate e da versarsi al Comune; tuttavia, l’appello incidentale era stato (con la sentenza n. 33/2004 della Corte di Genova) dichiarato inammissibile, con le conseguenze che (per pacifico orientamento giurisprudenziale): il giudicato su questione processuale è rimasto tale solo all’interno dello stesso processo; non ha esteso la sua autorità al di fuori di esso; non ha impedito la proposizione della medesima domanda in un successivo giudizio.
È il caso, poi, di aggiungere che dalla più volta citata sentenza del Tribunale di Chiavari emerge che le Compagnie oggi resistenti si erano soltanto riservate la chiamata in garanzia dei lottizzanti, ma poi, di fatto, non li avevano mai convenuti in quel giudizio, nel quale la regolare instaurazione del contraddittorio s’era perfezionata solo nei confronti di tal COGNOME.
5.3. Il terzo motivo (violazione dell’art. 2943 c.c.) è volto a censurare la sentenza nel punto in cui ha accertato l’avvenuta interruzione della prescrizione ad opera di diffide spedite da un legale per conto di soggetti estinti; dato di fatto insuperabile attraverso presunzioni, le quali potrebbero essere utilizzate solo se il soggetto fosse ancora esistente.
5.3.1. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non censura specificamente la motivazione della sentenza impugnata, ove risulta affermato c he ‘Il potere di rappresentanza del mandatario è dimostrabile anche per presunzioni e tale efficacia è stata costantemente attribuita dal Supremo Collegio alla successiva designazione quale difensore in giudizio del legale che ha sottoscritto la messa in mora, come è accaduto nel caso di specie’.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1950 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc e dell’art. 132 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc per avere la sentenza impugnata ritenuto fondata l’azione di regresso nonostante la mancata prova del pagamento delle somme per le quali esso è
stato esercitato e l’autonomia tra giudizio promosso dalle altre compagnie nei confronti dei convenuti e quello attuale.
In estrema sintesi, il motivo, sotto un primo profilo, contesta che sussista la prova dell’avvenuto pagamento da parte delle Compagnie, mentre, sotto un secondo profilo, sostiene che tutto quanto accertato ed affermato nell’altro giudizio (Corte appello Genova n. 33/2004 e Corte cassazione n. 9371/2006) avrebbe efficacia autonoma ed irrilevante rispetto ai rapporti tra le Compagnie e l’attuale ricorrente.
5.4.1. Il primo profilo è inammissibile, in quanto chiede alla Corte di legittimità un nuovo accertamento di merito circa l’avvenuto pagamento da parte delle Compagnie. La sentenza d’appello, infatti, dà conto dei documenti attraverso le quali le controparti hanno provato la titolarità del loro diritto sostanziale (atti di fusione per incorporazione) e, conseguentemente, la riferibilità a sé stesse dei pagamenti al Comune (atti giustificativi dei pagamenti).
5.4.2. Il secondo profilo insiste, invece, sulla totale autonomia dei rapporti tra le parti odierne, rispetto a quelli tra il ricorrente e le altre Compagnie, visto che le cause originarie (di cui alle predette decisioni) erano scindibili; cosicché, sarebbe impossibile invocare con efficacia di giudicato, in questa causa, la decisione intervenuta nell’altra causa con le altre Compagnie.
Quest’ultima censura è altrettanto inammissibile, dato che è aspecifica rispetto alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Questo non ha affatto attribuito alle predette sentenze efficacia di giudicato, ha, piuttosto, invocato ed applicato l’unanime orientamento giurisprudenziale in ragione del quale ‘il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le
cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo.
Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa’ (tra le tante, Cass. n. 19492/2007, n. 19499/2009, n. 3377/2011, n. 4241/2013).
In tal senso, la sentenza impugnata ha correttamente colto l’efficacia riflessa (o indiretta) del giudicato, quale prova o elemento di prova documentale (in questo processo) in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto del precedente accertamento giudiziale ed ha spiegato che le sentenze d’appello e di cassazione rese nell’altro giudizio avevano accertato la sussistenza della responsabilità solidale dei lottizzanti verso il Comune e la fondatezza della domanda di surroga e regresso proposta da tre delle nove Compagnie convenute dal Comune stesso. In quel processo era stata valorizzata la circostanza che la polizza fideiussoria (nella quale si esplicitava che il debitore garantito non era il solo summenzionato contraente COGNOME, ma anche tutti i firmatari della convenzione di lottizzazione) era stata consegnata al Comune al momento della stipula della convenzione stessa e, dunque, con il pieno accordo dei lottizzanti che avevano così adempiuto ai patti stipulati nella stessa data con il Comune, riconoscendo il diritto di rivalsa dei coassicuratori nei confronti di
tutti i debitori principali. Argomentazioni, queste, poi condivise dalla già citata sentenza della Cassazione, n. 9371/2006.
Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano, ai sensi dell’art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. Att. C.p.c., nonché degli artt.163, 3 c., n. 5, e 183, c. 6, n. 2 c.p.c. per avere la C orte d’appello erroneamente affermato, in violazione anche del principio dispositivo di cui all’art . 115 c.p.c. l’utilizzabilità di documenti ritualmente prodotti ai fini della prova della fusione per incorporazione della società delle società appellate.
6.2. Con il secondo motivo denunciano ex art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la C orte d’appello ritenuta fondata l’eccezione di giudicato formulata dagli appellanti.
6.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione falsa applicazione dell’articolo 2943 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la prescrizione ordinaria dei diritti delle società appellata interrotta dalle comunicazioni inviate in nome e per conto di soggetti diversi dai titolari dei diritti stessi. Impugnazione ai sensi dell’articolo 360 co. 1, n. 3, c.p.c.
6.4. Con il quarto motivo denunciano, ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1950 c.c. per avere la Corte di merito considerato fondato il diritto di regresso delle appellate nonostante la mancata prova del pagamento delle somme per le quali è stato esercitato il regresso, e per avere la Corte di merito ritenuto che la sentenza di codesta Suprema Corte n. 9371 del 21 aprile 2006 potesse spiegare efficacia riflessa o indiretta rispetto all’oggetto del presente giudizio.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati e vanno rigettati per le stesse ragioni più sopra indicate con riferimento ai motivi del ricorso principale,
risultando con i medesimi dedotte le medesime questioni già esaminate e come sopra valutate.
8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l ricorsi, principale e incidentale. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al pagamento -in solidodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza