Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30868-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 1212/2019 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI SALERNO, depositata il 9/9/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 23/9/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Salerno, con sentenza del 16/5/2017, ha dichiarato l ‘ inefficacia, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dei pagamenti che la società fallita aveva eseguito, tra il 16/6/2009 ed il 23/11/2009, in favore della
RAGIONE_SOCIALE , per la somma complessiva di €. 421.635,43, ed ha, per l ‘ effetto, condannato quest ‘ ultima alla restituzione, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della somma ricevuta nella misura residua ai pagamenti eseguiti in corso di causa.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, in sostanza, che: – le parti, nel corso del giudizio di primo grado, avevano concluso una transazione ad effetto novativo, la quale, in mancanza di una clausola risolutiva espressa e di una diffida ad adempiere, non consentiva di decidere sulla domanda proposta sul mero presupposto dell ‘ inadempimento della convenuta agli obblighi assunti in sede transattiva; – il tribunale, pertanto, aveva erroneamente omesso di valutare l ‘ esistenza della transazione.
1.3. L ‘ appellante, quindi, ha prodotto in giudizio la copia del contratto di transazione sottoscritto tra le parti in data 21/12/2011 ed ha, quindi, chiesto di dichiarare l ‘ esistenza e l ‘ efficacia della transazione.
1.4. Il RAGIONE_SOCIALE, dal suo canto, ha resistito al gravame, sul rilievo, tra l ‘ altro, che la transazione non aveva effetto novativo e che il relativo accordo prevedeva che, all ‘ atto della sua esecuzione, il giudizio in corso sarebbe stato estinto per inattività delle parti ai sensi dell ‘ art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il mancato pagamento delle cinque rate bimestrali di €. 20.000 ciascuna aveva determinato l’ inefficacia dell ‘ accordo per il mancato verificarsi della condizione alla quale era subordinato l ‘ abbandono del giudizio.
1.5. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello.
1.6. La corte, in particolare, dopo aver affermato che l ‘ eccezione di transazione, non configurandosi come un ‘ eccezione in senso stretto, può essere proposta in appello ma
che l ‘ art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , esclude che nel giudizio d ‘ appello possano essere prodotti documenti nuovi; ha, in sostanza, rilevato, quanto al caso in esame, che: -‘ il contratto di transazione, pur risalendo al 31.12.2011, non è stato mai prodotto ‘ (come risulta dagli indici delle produzioni di primo grado) ‘ nel procedimento di primo grado ‘ ; – l ‘ appellante, dal suo canto, nell ‘ esibire in appello il relativo documento, non ha dedotto ‘ di non averlo potuto produrre tempestivamente per causa ad essa non imputabile ‘ ; tale documento è, dunque, ‘ inammissibile ‘ e ‘ non può essere ‘, pertanto, ‘ esaminato ai fini della decisione ‘ .
1.7. Le parti, tuttavia, ha proseguito la corte, hanno dedotto che ‘ nel corso del giudizio di primo grado ‘ hanno stipulato una ‘ transazione ‘ e d è altresì ‘ pacifico ‘, alla luce delle rispettive allegazioni, che: -tale contratto ‘ prevedeva il pagamento di complessiva di 100.000,00 euro in cinque rate bimestrali di 20.000 euro ciascuna a decorrere dal 21.12.2011 ‘ ; -‘ i pagamenti sono stati eseguiti e ricevuti fino alla concorrenza della minor somma di € 65.000 e poi sono stati interrotti ‘.
1.8. Il RAGIONE_SOCIALE, in effetti, nel corso del giudizio innanzi al tribunale, ‘ ha chiesto e ottenuto ripetuti rinvii in attesa della compiuta esecuzione dell ‘ accordo transattivo’ , ma, a fronte del ‘ mancato integrale adempimento nei termini pattuiti ‘, ha , infine, chiesto la decisione della causa.
1.9. La mancata produzione tempestiva del contratto di transazione non consente, tuttavia, ha proseguito la corte, di accertare se la stessa aveva, come dedotto dall ‘ appellante, natura novativa.
1.10. D ‘ altra parte, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata
produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell ‘ accordo.
1.11. In nessun caso, però, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ove la parte, nell ‘ opporsi alla relativa richiesta, eccepisca la nullità, l ‘ annullabilità o l ‘ inefficacia della transazione ovvero, se si tratta di transazione semplice, la risoluzione della stessa per inadempimento.
1.12. Nel caso in esame, ha osservato la corte, è pacifico che ‘ i patti transattivi non siano stati adempiuti ‘ dalla società appellante, la quale, nei termini stabiliti nel contratto, non ha provveduto al pagamento integrale della somma concordata, sicché risulta fondata ” l ‘ eccezione di inadempimento formulata dalla curatela ‘ , con la conseguenza che la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata dal giudice di primo grado né può essere dichiarata dal giudice del gravame.
1.13. La corte, quindi, ha rigettato l ‘ appello e confermato la sentenza impugnata.
1.14. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato l ‘ 8/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.15. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.16. Le parti hanno depositato memorie.
1.17. Il RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ha ribadito che ‘ l ‘ accordo in parola non può considerarsi produttivo di alcun effetto giuridico in quanto l ‘ effetto principale, se non unico, dello stesso era stato dalle parti concordemente ed espressamente subordinato all ‘ esecuzione integrale e tempestiva delle obbligazioni (pecunarie) nello stesso contenute ‘, per cui ‘ il mancato adempimento della RAGIONE_SOCIALE, … ha determinato l ‘ inefficacia dell ‘ accordo del dicembre 2011 e, dunque, ha
consentito che la causa fosse introitata a sentenza e quindi decisa ‘.
1.18. La società ricorrente, dal suo canto, ha dedotto che, una volta accertata l ‘ esistenza di un valido accordo transattivo e del suo contenuto, occorreva che la corte d ‘ appello accertasse ‘ se nella transazione (ed alla stregua, dunque, dell ‘interpretazione del contratto …) fosse … riscontrabile ‘, come eccepito dal RAGIONE_SOCIALE, ‘ una … condizione di adempimento, incidente sull ‘ efficacia del contratto ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c. nonché degli artt. 1453 e 1460 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, dopo aver ammesso che una transazione è intervenuta tra le parti e che la stessa non è stata integralmente adempiuta, ha ritenuto che l ‘ eccezione di inadempimento formulata dal RAGIONE_SOCIALE era fondata e che, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata né dal giudice di primo grado né dal giudice del gravame, omettendo, per contro, di considerare che: – la stipula della transazione, in forza della sua perdurante efficacia in quanto mai oggetto di risoluzione per inadempimento, impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda proposta; la transazione, infatti, anche se semplice, si configura sempre come un fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto azionato; – la transazione, pertanto, fino a che non sia ‘ tolta di mezzo ‘ , con l ‘ accertamento della sua invalidità o della sua inefficacia oppure con la sua risoluzione per inadempimento in uno dei modi previsti dagli artt. 1453 ss c.c., continua ad operare ed il rapporto litigioso con la stessa definito non può dar luogo a
pretese azionabili; – il RAGIONE_SOCIALE, del resto, non ha mai sollevato alcuna eccezione d ‘ inadempimento, la quale, del resto, non sarebbe stata idonea a vanificare definitivamente il rapporto contrattuale ponendolo nel nulla; – la transazione intercorsa tra le parti, non essendo mai stata risolta per inadempimento, era, dunque, efficace, con la conseguenza che il debito della società convenuta doveva considerarsi limitato alla somma concordata.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha rigettato l ‘ appello sul rilievo che il suo accoglimento dipendeva esclusivamente dalla possibilità di accertare la natura novativa della transazione, senza, tuttavia, considerare che la società appellante aveva solo l ‘ onere di allegare l ‘ esistenza, peraltro pacifica, del contratto di transazione, spettando, per contro, al RAGIONE_SOCIALE di eccepire e provare la ‘ tesi … fantasiosa … secondo cui il mero evento dell ‘ inadempimento della transazione ne avrebbe determinato la definitiva caducazion e’, illust rando e dimostrando ‘ il meccanismo giuridico ‘ e la ‘ previsione contrattuale ‘ in forza della quale ‘il mancato pagamento’ ‘avrebbe determinato automaticamente’ ‘il venir meno del contratto di transazione’ e, di conseguenza, ‘ la reviviscenza della pretesa con quest (a) rinunziata ‘ .
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati.
2.4. Non v ‘ è dubbio che: – la transazione può atteggiarsi come atto di composizione del rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome e diverse da quelle originarie (transazione novativa) ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente
mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (transazione semplice) (Cass. n. 17869 del 2021); – nella prima si verifica l ‘ estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva; -nella seconda, invece, rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell ‘ assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi (Cass. n. 1950 del 2003, in motiv.); – la transazione, peraltro, è novativa sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente o comunque inequivocamente previsto la volontà di costituire, in sostituzione di quelle precedenti, nuove ed autonome situazioni giuridiche (Cass. n. 1946 del 2003; Cass. n. 7194 del 2019; Cass. n. 9347 del 2023), sia nel caso in cui sussista una situazione d ‘ oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall ‘ accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. n. 21371 del 2020); – ne consegue che, al di fuori dell ‘ ipotesi in cui sussista un ‘ espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l ‘ originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016), ovvero se, al contrario, le stesse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ed a regolare il relativo rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese (Cass. n. 13717 del 2006).
2.5. Ed è altresì indubbio che: -l ‘ estinzione dell ‘ obbligazione per effetto di una transazione conclusa dopo l ‘ introduzione del giudizio può essere rilevata anche d ‘ ufficio ed
anche per la prima volta in grado d ‘ appello, ove risulti da prove ritualmente acquisite (Cass. n. 15931 del 2012); – l ‘ eccezione di intervenuta transazione, infatti, non forma oggetto di un ‘ eccezione in senso stretto (per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi) ed è, pertanto, rilevabile d ‘ ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis (Cass. n. 26118 del 2021; Cass. n. 18586 del 2023; Cass. n. 15589 del 2025); – l ‘ estinzione della pretesa inizialmente azionata non può essere, per contro, dichiarata quando, pur a fronte di una transazione, una delle parti abbia (fondatamente) eccepito che tale contratto si era risolto per inadempimento, sempre che si tratti di transazione semplice (Cass. n. 1950 del 2003) ovvero di transazione novativa nella quale le parti, a norma dell ‘ inciso finale dell ‘ art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che (solo) in tali ipotesi la verificazione della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione (cfr. Cass. n. 32109 del 2019; Cass. n. 645 del 2024); – la transazione novativa, per contro, non è, di regola, assoggettata, come prevede l’art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento (Cass. n. 645 del 2024).
2.6. Resta, nondimeno, il principio per cui la transazione, a prescindere dalla sua natura novativa o semplice, integra di per sé un fatto impeditivo all ‘ accertamento dell ‘ esistenza della pretesa azionata nella sua configurazione originaria: la distinzione tra transazione novativa e transazione semplice sta, invero, nel fatto ‘nella prima si verifica l’ estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente
diverso per contenuto e fonte costitutiva; nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell ‘ assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi’.
2.7. Tanto l ‘ una quanto l ‘ altra forma di transazione, tuttavia, si configurano, sul piano processuale , come ‘fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato’ poiché, eliminando la posizione di contrasto fra le parti, fanno venire meno l ‘ interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l ‘ inutilità della pronuncia medesima (Cass. n. 1950 del 2003, in motiv.), salvo il caso (ed è questo il punto) in cui il giudice accerti, in fatto, che l ‘ accordo, in ragione del suo contenuto, abbia, dopo la sua stipulazione, perduto, con effetto retroattivo, l ‘ efficacia estintiva e/o modificativa del sottostante rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.
2.8. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, pur a fronte della transazione (pacificamente) stipulata tra le parti, ha escluso, in ragione della mera fondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, che tale contratto costituiva un fatto ancora impeditivo al riconoscimento del diritto azionato dal RAGIONE_SOCIALE (e cioè la restituzione della somma oggetto del pagamento revocato), senza verificare, in fatto, (e così cadendo nel denunciato vizio di falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c.), se, in ragione delle relative pattuizioni, l ‘ accertato inadempimento da parte della società convenuta a tutti i relativi obblighi aveva effettivamente caducato gli effetti (estintivi e/o modificativi) medio tempore prodotti della stessa (come sostiene il RAGIONE_SOCIALE, per cui ‘ l’accordo in parola non può considerarsi
produttivo di alcun effetto giuridico in quanto l’effetto principale, se non unico, dello stesso era stato dalle parti concordemente ed espressamente subordinato all’esecuzione integrale e tempestiva delle obbligazioni (pecunarie) nello stesso contenute ‘, per cui ‘ il mancato adempimento della COGNOME, … ha determinato l’inefficacia dell’accordo del dicembre 2011 e, dunque, ha consentito che la causa fosse introitata a sentenza e quindi decisa ‘) , oppure se, al contrario, pur a fronte di tale inadempimento, la transazione aveva conservato gli effetti estintivi e/o modificativi già prodotti (come sostiene la ricorrente, la quale ha dedotto la natura ‘ fantasiosa ‘ della ‘ tesi … secondo cui il mero evento dell’inadempimento della transazione ne avrebbe determinato la definitiva caducazion e’).
Il ricorso dev ‘ essere, pertanto, accolto: e la sentenza impugnata, per l ‘ effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Salerno che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Salerno che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME