Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32831 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32831 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 7768/2021 proposto da:
NOME NOME , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4177/2020 d ell’ 11/09/2020.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.
Fatti di causa
Nel maggio 2017 la RAGIONE_SOCIALE sanzionava la RAGIONE_SOCIALE per abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis , co. 1 e 4, d.lgs. 58/1998 (Tuf).
Secondo la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, legale rappresentante della società, si era reso responsabile dell’illecito poiché il 3/10/2013 (a partire dalle ore 15:03) aveva venduto allo scoperto (cioè, senza possederle) 35.077 azioni della Banca RAGIONE_SOCIALE (appartenenti all’azionista di maggioranza RAGIONE_SOCIALE) utilizzando l’informazione privilegiata dell’imminente collocamento di tali azioni sul mercato tramite una procedura di collocamento riservato (accelerated bookbuilding). L’informazione era stata acquisita attraverso contatti con persone a conoscenza di essa.
Nel 2019 (con la sentenza n. 2271/2019), la Corte di appello di Roma accoglieva l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE, per difetto di prova del possesso dell’informazione privilegiata da parte dell’ COGNOME NOME anteriormente al collocamento delle azioni della Banca RAGIONE_SOCIALE, ed annullava la sanzione pecuniaria di € 140.000, 00 irrogata a carico della società quale responsabile in solido ai sensi dell’ art. 6 della legge n. 689/1981.
Nel marzo del 2023 la suddetta sentenza n. 2271/2019 della Corte laziale passava in giudicato per effetto del rigetto del proposto ricorso in cassazione (con la sentenza di questa Corte n. 8378/2023).
Nel novembre 2017 la RAGIONE_SOCIALE aveva irrogato la sanzione pecuniaria nella misura di € 140.000 ,00 anche nei confronti d ell’ COGNOME NOME per lo stesso fatto. Costui proponeva opposizione dinanzi alla Corte di appello di Roma, la quale -con la sentenza n. 4177/2020 – diminuiva la sanzione a € 50.000, 00, rigettando nel resto l’opposizione.
Ricorre in cassazione l’COGNOME NOME con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1.1. – Il primo motivo denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sul presupposto
che le presunzioni assunte a base dell’accertamento dell’illecito non potessero considerarsi gravi, precise e concordanti.
Il secondo motivo deduce -con riferimento all’art. 360, comma 1, commi 3 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 187 bis Tuf e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla erronea valutazione circa la sussistenza del possesso dell’informazione privilegiata da parte di esso ricorrente.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Il ricorso è da accogliere dovendosi ritenere applicabile, nel caso in questione, l’ art. 1306, co. 2, c.c. , in conseguenza dell’operatività dell’efficacia del giudicato relativo alla predetta sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019 per le ragioni in appresso specificate.
1.2. – Nel dettaglio la vicenda si è snodata come segue.
Poco prima della diffusione dell’informazione privilegiata (precisamente il 3/10/2013) RAGIONE_SOCIALE vendette allo scoperto 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione della RAGIONE_SOCIALE, al prezzo medio di € 9,83, per un controvalore di € 344.933,19. Per regolare tali vendite la RAGIONE_SOCIALE ottenne da RAGIONE_SOCIALE un prestito titoli per lo stesso numero di azioni. Immediatamente dopo la diffusione (alle 17.39 del 3/10/2023) della notizia già privilegiata, il 4/10/2013, dalle ore 9:25, COGNOME acquistò 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione di RAGIONE_SOCIALE, al prezzo medio di € 9,24 per un controvalore di 324.062,37. Tramite tale acquisto, RAGIONE_SOCIALE chiuse, pertanto, la posizione speculativa ribassista («posizione corta») realizzando un profitto di € 20.870,82. NOME COGNOME aveva contatti con NOME COGNOME, uno degli addetti alle vendite di RAGIONE_SOCIALE, intermediaria con riguardo alla predetta vendita di azioni (su incarico di RAGIONE_SOCIALE) in qualità di specialist sulle azioni Banca
RAGIONE_SOCIALE (ovvero di intermediario incaricato dalla società emittente di sostenere la liquidità di alcuni strumenti finanziari). Infatti, l’indirizzo di COGNOME era inserito nella mailing list che COGNOME impiegava per inviare informazioni su emittenti quotate, strumenti finanziari e mercati. COGNOME era a conoscenza dell’informazione privilegiata dalle ore 13.00 del 3/10/2013 ed inviò alla mailing list i dettagli del collocamento alle ore 17:41:59 del 3/10/2013, dopo la diffusione da parte di La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del comunicato riguardante l’avvio dell’operazione.
1.3. – La parte della sentenza censurata è sintetizzata in questo capoverso. Si può ritenere che i fatti secondari seguenti, considerati nel loro complesso, fondino presunzioni gravi, precise e concordanti per: (a) la tempistica della vendita allo scoperto; (b) l’inserimento dell’indirizzo di COGNOME NOME nella mailing list di COGNOME; (c) la specifica conoscenza dell’imminente collocamento di azioni Banca RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME; (d) l’esecuzione della vendita allo scoperto da parte dell’ COGNOME in persona. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa d ell’COGNOME, l’inserimento dell’indirizzo di questi nella mailing list gestita da COGNOME non è, quindi, l’unico elemento posto a base dell’argomento presuntivo. Tale inserimento è da valutare non già quale prova del passaggio dell’informazione privilegiata, bensì quale dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di conoscenza tra l’ COGNOME (che aveva venduto allo scoperto le azioni Banca RAGIONE_SOCIALE il 3/10/2013 alle ore 15:03) e lo COGNOME, che – quale esponente della società intermediaria della vendita di azioni era a conoscenza dell’informazione privilegiata a partire dalle ore 13:00 del 3/10/2013. A sua volta, il rapporto di conoscenza tra le due persone è da considerarsi nel contesto di un’operazione con notevoli anomalie, che trovano come unica spiegazione ragionevole l’esistenza di una condizione di privilegio informativo da parte d ell’ RAGIONE_SOCIALE.
1.4. – La parte ricorrente argomenta la censura di cui al primo motivo essenzialmente come segue. Le circostanze prese in considerazione dalla Corte di appello non possiedono le caratteristiche previste dall’art. 2729, co. 1, c.c. per poter essere poste a fondamento della prova presuntiva. Il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE si basa sulle medesime circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di esso RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza 2271/2019 resa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha statuito che tali circostanze non possiedono i caratteri di gravità, precisione e concordanza che consentano di poterle porre alla base della prova presuntiva.
Su tali presupposti della vicenda, il ricorrente ha allegato -nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale – il sopravvenuto passaggio in giudicato (circostanza pacifica e non contestata nemmeno dalla RAGIONE_SOCIALE) della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, emessa all’esito del giudizio intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (alla prima favorevole), in dipendenza del relativo rigetto del ricorso in cassazione formulato dalla soccombente RAGIONE_SOCIALE (intervenuto ad opera della già menzionata sentenza di questa Corte n. 8378/2023).
1.5. -Assume, quindi, rilievo dirimente, ai fini della decisione sul ricorso dell’NOME, il passaggio in giudicato della indicata sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, che, con riferimento al medesimo fatto, aveva annullato la sanzione pecuniaria irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE a carico della RAGIONE_SOCIALE, considerata responsabile in solido.
Nella parte rilevante, la sentenza 2271/2019 argomenta in sintesi come segue. L’unico indizio diretto era costituito dai contatti di NOME con persone a conoscenza dell’informazione privilegiata. Peraltro, nella fattispecie, il contatto era costituto dall’inserimento del l’indirizzo di
NOME nella mailing list di NOME COGNOME. Nel provvedimento sanzionatorio era stata contestata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto responsabile in solido ex art. 6, co., 3 della l. 689/981, la violazione dell’art. 187 bis , co. 4, del d.lgs. 58/1998, per essere state poste in vendita allo scoperto il 3/10/2013 n. 35.077 azioni della Banca RAGIONE_SOCIALE, utilizzando l’informazione privilegiata, relativa al collocamento tramite accelerated bookbuilding di tali azioni, acquisita da un esponente della ricorrente nell’ambito di contatti con persone a conoscenza della informazione. Nel l’atto di accertamento allegato al provvedimento sanzionatorio era stato evidenziato che la vendita allo scoperto delle azioni della Banca RAGIONE_SOCIALE era stata effettuata da RAGIONE_SOCIALE meno di tre ore prima dell’annuncio del collocamento di tali azioni sul mercato; un esponente della RAGIONE_SOCIALE, nella persona dell’COGNOME NOME , aveva contatti con un operatore, NOME COGNOME, del sales desk della RAGIONE_SOCIALE, che era conoscenza dell’informazione relativa al collocamento ; l’indirizzo dell’ COGNOME era stato inserito nella mailing list con la quale COGNOME inviava più volte al giorno informazioni su emittenti quotati, strumenti finanziari e mercati. L’ accertamento dell’ acquisizione d ell’ informazione privilegiata, presupposto per le operazioni di vendita prima e di riacquisto poi di azioni della Banca RAGIONE_SOCIALE, si fondava sulla constatazione dell’inserimento dell’indirizzo dell’ COGNOME in tale mailing list. Tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non si sarebbe potuto in alcun modo ritenere, secondo una valutazione probabilisticamente apprezzabile, che dall’inserimento di un nominativo in una mailing list da parte di un’altra persona, quest’ultima avesse trasmesso alla prima – ovviamente per altra via non tracciabile – un’informazione privilegiata, in assenza di un qualche riscontro in ordine alla sussistenza, in tempi comunque non troppo antecedenti al fatto contestato, di contatti extra mail tra i due soggetti, circostanza
neppur dedotta nel provvedimento sanzionatorio. Nel caso in esame, peraltro, l’ COGNOME aveva dichiarato di aver conosciuto lo COGNOME quando questi lavorava presso Mediobanca e di non aver mai disposto alcun ordine alla RAGIONE_SOCIALE Dette circostanze non erano state in alcun modo confutate nel provvedimento sanzionatorio. Si rilevava, infine, che le informazioni relative al collocamento di azioni della Banca RAGIONE_SOCIALE erano state trasmesse alle ore 17,41 anche a ll’ COGNOME attraverso la mailing list curata da NOME COGNOME, quindi successivamente alle ore 17,39, quando la RAGIONE_SOCIALE aveva annunciato l’avvio di tale collocamento.
Fin qui la sentenza della Corte laziale n. 2271/2019.
Nel rigettare il ricorso avverso tale pronuncia, questa Corte -con la citata sentenza n. 8378/2023 – ha argomentato che il giudice di merito aveva ritenuto – in modo da non esporsi a sindacato in sede di legittimità – che il semplice inserimento di un nominativo in una mailing list non costituisse elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferimento di una informazione privilegiata, in assenza di ulteriori riscontri relativi ai contatti tra la persona in possesso dell’informazione privilegiata (COGNOME) e quella a cui la stessa sarebbe stata comunicata (COGNOME). La menzionata sentenza n. 8378/2023 ha, poi, aggiunto testualmente : «il possesso , du nque, avrebbe dovuto essere dimostrato sussistere in capo a NOME COGNOME, soggetto inserito nell’organizzazione aziendale di RAGIONE_SOCIALE, che materialmente aveva eseguito l’operazione di vendita e riacquisto delle azioni Banca RAGIONE_SOCIALE. E, sul punto, la Corte di appello ha escluso tale prova».
1.6. -Sulla base di tale ricostruzione deriva l’accoglimento del ricorso.
Infatti, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era -come più volte rimarcato – stata sanzionata come responsabile in solido, ex art. 6, co. 3, della l. n. 689/1981 per lo stesso illecito e -a seguito di impugnazione della relativa delibera RAGIONE_SOCIALE -la stessa società aveva ottenuto l’ annullamento della sanzione con la richiamata sentenza della Corte laziale n. 2271/2019 (la cui statuizione era, poi, passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte n. 8378/2023), sanzione la cui applicazione era stata fondata su ragioni personalmente riconducibili all’ NOME.
Pertanto, a vantaggio di quest’ultimo si deve ritenere che operi l’art. 1306, co. 2, c.c., secondo cui la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido può essere opposta al creditore da un altro debitore in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore che l’ha ottenuta.
Deve, perciò, affermarsi (v. Cass. n. 303/2019 e Cass. n. 16560/2017) che, in tema di solidarietà ai sensi dell’art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell’art. 1306 c.c. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio. Queste condizioni si sono tutte configurate nel caso di specie, con la precisazione che il giudicato di annullamento si era -nell’ipotesi che ci occupa – formato a favore della società quale condebitrice solidale, ma sulla scorta di un accertamento riferibile alla condotta personale dell’COGNOME, donde l’operatività dell’ estensione dell’ efficacia del sopravvenuto giudicato favorevole a suo vantaggio.
-Alla stregua, quindi, delle argomentazioni svolte e dell’operatività degli effetti del suddetto giudicato, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e la derivante decisione nel merito del ricorso (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), pervenendosi alla dichiarazione di annullamento del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente COGNOME NOME.
In applicazione del principio della soccombenza (dovendosi essa considerare scaturita dallo svolgimento e dalla conclusione del giudizio in rapporto all’esito negativo a sfavore della RAGIONE_SOCIALE di quello che aveva visto coinvolta la società RAGIONE_SOCIALE, considerata condebitrice solidale, ma in relazione ad una condotta direttamente e personalmente riferibile all’NOME), la parte controricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi e in € 300,00 per esborsi, oltre al 15% per contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge.
Sussistono, invece, idonee ragioni (stante anche la valorizzazione della circostanza decisiva relativa alla sopravvenienza nelle more del presente giudizio del suddetto giudicato opponibile a vantaggio dell’COGNOME) per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente COGNOME NOME con l’opposta delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20200 del 22 novembre 2017.
Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, che si liquidano in complessi € 7. 300,
00, di cui euro € 300 ,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come legge.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile