Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26323/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonchè
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1065/2022 depositata il 04/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 1997, COGNOME NOME (1925) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la ditta ‘RAGIONE_SOCIALE e gli eredi dei germani NOME e NOME per chiedere l’adempimento della scrittura privata del 19.9.1994, avente natura transattiva, con la quale era stato determinato il corrispettivo per il recesso dell’attore dalla società ed erano stati regolati i rapporti personali e societari con i soci NOME NOME NOME. Detta scrittura, che prevedeva l’attribuzione all’attore di un terzo dell’immobile in cui operava la società, venne sottoscritto anche da NOME, NOME e NOME COGNOME, figlie del socio premorto COGNOME NOME ed intestatarie dell’immobile oggetto di trasferimento.
Con sentenza non definitiva n. 975/2004, il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio dei convenuti, ad eccezione di Cassetta Italia e COGNOME NOME, dichiarò valida ed efficace la scrittura privata transattiva e dichiarò che i convenuti erano tenuti ad adempiere al trasferimento dei beni secondo quanto previsto nell’accordo; il Tribunale dispose, quindi, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per la nomina del CTU, incaricato di individuare con precisione la porzione spettante all’attore quale corrispettivo del diritto di recesso.
Nel prosieguo del giudizio, la causa venne interrotta per il fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e riassunta dagli eredi di COGNOME NOME.
Il Fallimento propose appello avverso la sentenza non definitiva n. 975/2004, manifestando la volontà di sciogliersi dal contratto di
transazione del 19.9.1994, mentre gli eredi di COGNOME NOME impugnarono la sentenza non definitiva, dolendosi del mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 22/2008 la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello principale e dichiarò improcedibile l’appello incidentale.
Il ricorso per cassazione avverso detta sentenza venne dichiarato inammissibile con sentenza n. 1899/2014.
Il giudizio di primo grado si concluse con sentenza definitiva n. 656/2017, con la quale il Tribunale dispose il trasferimento degli immobili indicati nella scrittura transattiva del 19.9.1994 da parte di tutti i comproprietari, incluse, per quel che ancora rileva in questa sede, NOME, NOME e NOME.
Avverso tale pronuncia, proposero appello COGNOME NOME, NOME e NOME, contestando la loro qualità di parti nel presente giudizio, per essere state citate solo in quanto proprietarie dei beni oggetto della domanda di trasferimento coattivo da parte di COGNOME NOME, senza che nessuna domanda fosse stata svolta nei loro confronti.
All’esito de l giudizio , la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 978/2022, confermò la sentenza di primo grado che aveva dichiarato valida ed efficace la scrittura privata transattiva anche nei confronti di NOMENOME NOME NOME COGNOME, anche nella parte che aveva disposto il trasferimento dell’immobile in favore di COGNOME NOME.
La Corte di merito fondò la sua decisione sul giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva n. 975/2004, che aveva dichiarato valida ed efficace la scrittura privata transattiva, sentenza passata in giudicato in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 1899/2014.
La Corte d’appello non condivise la difesa delle sorelle NOME, secondo cui la domanda di COGNOME NOME non era stata svolta nei loro confronti, non rivestendo le medesime la qualità di socie
della ditta RAGIONE_SOCIALE; conseguentemente, la sentenza non definitiva resa nel corso del giudizio, che aveva affermato, con efficacia di giudicato, la validità e l’efficacia della scrittura transattiva del 19.9.2004, faceva stato anche nei loro confronti.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo.
Il Fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso.
Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per essere la sentenza della Corte d’appello viziata da ultrapetizione; secondo la ricorrente, la domanda era stata proposta da COGNOME NOME solamente nei confronti dei soci della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la sua citazione in giudizio era stata determinata dalla qualità di intestataria degli immobili da trasferire all’attore, unitamente alle sorelle. La scrittura transattiva sarebbe stata sottoscritta dalla ricorrente e dalle sorelle, in qualità di eredi del socio COGNOME NOME, perché prestassero il consenso al trasferimento di alcuni immobili individuati nell’accordo. La ricorrente contesta che la sentenza non definitiva del Tribunale, con la quale era stata dichiarata la validità e l’efficacia della scrittura privata, passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, facesse stato nei suoi confronti e nei confronti delle sorelle in quanto le stesse non rivestirebbero la qualità di parti sostanziali del giudizio ma di parti processuali.
Il motivo è infondato.
Risulta dall’impugnata sentenza che COGNOME NOME aveva citato in giudizio NOME, NOME e NOME COGNOME, figlie del fratello premorto NOME, in qualità di intestatarie del bene da trasferire a titolo di corrispettivo per il recesso dalla società. Il contratto era stato sottoscritto da tutti i partecipanti alla comunione, e, pertanto, anche dalle eredi del fratello premorto NOME, cui apparteneva il bene da trasferire all’attore.
La domanda di adempimento della scrittura privata era, quindi, rivolta a tutte le parti che l’avevano sottoscritta, indipendentemente dalla loro qualità di soci della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ragione per la quale non è ravvisabile la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c. risulta configurabile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato ( ex multis, Cass. 20/06/2017 n. 15190).
Le eredi di NOME COGNOME, in qualità di intestatarie del bene da trasferire e partecipanti all’accordo, erano litisconsorti necessarie e non solo processuali della domanda di adempimento degli obblighi nascenti dalla scrittura privata del 19.9.1994, perché avevano espresso la volontà di transigere le controversie di natura societaria, facenti capo al de cuius , e di regolare le questioni familiari.
L’accertamento della validità ed efficacia della scrittura nei loro confronti era stata affermata con sentenza non definitiva n. 975/2004, confermata in appello e passata in giudicato in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 1899/2014; detta statuizione, avente autorità di giudicato, vincolava tutte le parti
del contratto, come correttamente argomentato dalla Corte d’appello, sicchè non è ravvisabile la violazione dell’art. 2909 c.c. La ricorrente era comproprietaria dei beni da trasferire in quanto erede del socio COGNOME NOME e, unitamente alle sorelle, aveva partecipato all’accordo transattivo esprimendo la volontà ‘per adesione’ al trasferimento del bene all’attore , indipendentemente dalla qualità di socia al momento della sottoscrizione dell’atto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME