Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29802 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 3445/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME DI BELMONTE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO è elettivamente, giusta procura in atti.
contro
COGNOME NOME, COGNOME SANDRA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza n. 89/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata in data 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procurato re Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha concluso per il rigetto del ricorso, NOME alle conclusioni scritte; per la parte ricorrente, gli avvocati COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME agli scritti difensivi già depositati, hanno insistito p er l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente, gli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME NOME agli scritti difensivi già depositati, hanno insistito per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti.
1.1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 587/2014, siccome riporta la sentenza d’appello qui al vaglio, riuniti due giudizi, rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME di COGNOME e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò l’intervenuto acquisto
per usucapione degli immobili controversi in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, infine, la sussistenza della proprietà dei detti beni in capo alla RAGIONE_SOCIALE
1.2. Avverso la sentenza di primo grado NOME COGNOME di COGNOME propose appello, citando in giudizio la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, eredi con beneficio d’inventario di NOME COGNOME ed eredi di NOME COGNOME, nonché in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, assegnatario della disciolta società semplice RAGIONE_SOCIALE; NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e, NOME COGNOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME; NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, a sua volta erede di NOME COGNOME; NOME, NOME, NOME COGNOME; NOME, NOME e NOME COGNOME; NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME.
1.3. La complessa vicenda viene ripre sa dal Giudice d’appello nei termini di cui in sintesi appresso.
Con testamento del 9/4/1934 NOME COGNOME II di COGNOME attribuì al figlio NOME COGNOME l’usufrutto sui beni siti in Castellabate e al nipote NOME la nuda proprietà sull ‘intero compendio, a condizione che non premorisse al padre.
NOME ottenne dal Tribunale di Napoli, la nomina di un amministratore all’eredità condizionata e, indi, l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, per un prezzo che poi verrà accertato essere stato irrisorio.
In forza di tale autorizzazione, con contratto del 13/11/1958, vendette alla RAGIONE_SOCIALE 548,44,05 Ha.
Intervenuta la maggiore età di NOMENOME venne nominato amministratore dell’eredità condizionata e, stimato fraudol ento
l’operato del padre, agì perché fosse dichiarata la nullità dell’atto di vendita del 1958.
1.4. Con sentenza del 25/2/1977 il Tribunale di Salerno dichiarò la nullità della compravendita. Sentenza divenuta definitiva, dopo il lungo e travagliato percorso giudiziario che appresso si descriverà.
1.5. In pendenza di quel giudizio NOME COGNOME di COGNOME intraprese due distinte azioni, con citazioni del 26/6/1980 e del 18/7/1980, allo scopo di far accertare la nullità degli atti di alienazione successivi: il primo, del 22/6/1960, tra RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME; il secondo, del 21/7/1960, tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e NOME COGNOME; il terzo, del 28/2/1969, tra gli alienanti NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, acquirente. Dei beni in parola ad oggi risulta titolare la RAGIONE_SOCIALE, in forza del contratto di compravendita intervenuto il 2/2/1990.
Riunite le cause, il Tribunale di Salerno sospese il giudizio in attesa che fosse definita con il giudicato la causa epilogata nella sentenza del 1977 del medesimo Tribunale.
1.6. Sopravvenuto il giudicato con la sentenza n. 21961/2010 di questa Corte, riassunto il processo sospeso, lo stesso venne definito dal Tribunale come sopra riportato.
1.7. Avverso la sentenza di primo grado propose impugnazione NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza qui in esame, accolto l’appello, in riforma della sentenza di primo grado, <>.
Consta dalla sentenza di questa Corte del 2010, che trovasi nella disponibilità dell’ufficio, il seguente iter processuale:
-la Corte d’appello di Napoli, con sent enza del 25/7/1981, accolta l’impugnazione, riformò la sentenza di primo grado di cui si è detto;
Con sentenza n. 808 del 28/1/1983 questa Corte cassò la decisione di Napoli con rinvio alla Corte d’appello di Roma;
-quest’ultima Corte con sentenza del 2 9/11/1993 rigettò la domanda di NOME COGNOME;
con sentenza n. 439 del 20/1/1996 questa Corte cassò la sentenza di Roma e rinviò alla Corte d’appello di Firenze;
-quest’ultima Corte con sentenza dell’8/3/2000 rigettò la domanda di NOME COGNOME, fatta eccezione per quella rivolta nei confronti di NOME COGNOME;
questa Corte con sentenza n. 12510 del 15/10/2001 cassò la sentenza di Firenze e rinviò alla Corte d’appello di Bologna;
-quest’ultima Corte, con la sentenza n. 1222 dell’11/12/2006 dichiarò improponibili taluni appelli e gli altri li rigettò;
questa Corte, infine, con la citata sentenza n. 21961/2010 rigettò i ricorsi proposti contro la statuizione di Bologna.
Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della decisione qui impugnata (Co rte d’appello Salerno, n. 89 del 26/1/2017).
Richiamato il principio dell’incontrovertibilità del giudicato, chiarì che <>, a riguardo di esse parti <>.
Determinante doveva reputarsi la conoscibilità e consapevolezza della frode del venditore in capo agli acquirenti, che non potevano considerarsi soggetti terzi, meritevoli di tutela. Di talché il vizio originario dell’atto dispositi vo del 1958, cui erano
seguiti, fra le stesse parti gli atti di alienazione del 1960, 1969 e 1990, aveva affettato i successivi.
Non era pertinente il richiamo alla pubblicità sanante, di cui all’art. 2652, n. 6, cod. civ., non potendo le parti invocare l o stato di buona fede, presupposto dalla norma.
Infine, la domanda d’usucapione, proposta in via riconvenzionale, era tardiva, poiché avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, senza che si fosse riscontrata accettazione della controparte. Peraltro, la decisione di primo grado non aveva rispettato il limite del ‘petitum’, essendosi i richiedenti limitati a proporre una mera eccezione d’usucapione. Eccezione che, comunque, andava disattesa per la presenza di atti interruttivi e, inoltre, <>.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi con beneficio d’inventario di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, nonché in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, assegnatario della disciolta società semplice RAGIONE_SOCIALE, ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME COGNOME resiste con controricorso.
Venuto il processo all’adunanza camerale del 16 novembre 2022 la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza pubblicata il 6 febbraio 2023.
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni per iscritto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Fissato il processo per la pubblica udienza del 25/5/2023 lo stesso veniva tolto dal ruolo per impedimento del relatore e successivamente posto in trattazione alla pubblica udienza del 12/10/2023.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2909, 2652, n. 6, 1422 e 1147 cod. civ.
Viene lamentato che la Corte d’appello ha erroneamente reputato sussistere la copertura dal giudicato <> e inapplicabile l’art. 2652, n. 6, cod. civ.
Si addebita alla sentenza qui impugnata una cattiva interpretazione del giudicato, specificandosi che <>; da ciò derivava che la sentenza n. 1222/06 della Corte di Bologna aveva accertato la riconoscibilità della frode solo in capo alla società RAGIONE_SOCIALE e all’ing. COGNOME.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.1.1. Espressamente la sentenza impugnata al principiare della dodicesima pagina (non numerata) spiega che <>. Da ciò ne fa discendere che il formato giudicato riguarda tutte le già menzionate parti, non solo sul dedotto, ma anche sul deducibile.
A ben vedere, come puntualmente non ha mancato di osservare il P.G., la causa petendi, sulla quale è sceso il giudicato, contemplava la nullità del contratto, che pur dovendosi estendere a ogni causa di nullità contrattuale (cfr. S.U. n. 26242/2014, pur con i dovuti distinguo), non può reputarsi avere investito il titolo proprietario rivendicato (nella specie usucapione).
Sotto altro profilo, anch’esso messo in luce dal P.G., la circostanza che il controricorrente spieghi di avere agito in restituzione di beni, il cui trasferimento, pertanto, dichiarata la nullità deve reputarsi indebito (in tal senso, da ultimo, sez. 2, n. 2993, 31/1/2019, Rv. 652438 -in parte -, la quale ha chiarito che nell’ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali), non implica accertamento della proprietà. Si è, invero, precisato che le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un’azione di rilascio o consegna non comportano – in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato -una “mutatio” od “emendatio libelli”, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell’attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l’attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta “probatio diabolica”), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (S.U. n. 7305, 28/3/2014, Rv. 630013).
Quindi, proprio per quest’ultima ragione, non vi era luogo a statuizione sulla proprietà del bene.
Tuttavia, come si è anticipato in premessa, la censura non può essere accolta per altra ragione.
Affermare che la RAGIONE_SOCIALE, con l’ultimo atto traslativo, nella disponibilità dell’intero compendio, debba considerarsi terza non è condivisibile.
La predetta società, invero, parte nella causa definita irrevocabilmente, come si è visto, dalla sentenza di questa Corte n. 21961/2010, quindi destinataria della condanna alla restituzione
dei beni, derivante dalla sentenza del 25/2/1977 del Tribunale di Salerno, essendo stato in oppugnabilmente disatteso l’appello con la sentenza pronunciata in sede di ultimo rinvio dalla Corte d’appello di Bologna, non può che considerarsi parte in causa assoggettata alle conseguenze derivanti dalla nullità derivata dell’atto di acquisto, costitu ite dall’obbligo di restituzione di quanto acquisito indebitamente, essendo rimasto caducato il titolo d’acquisto.
Sotto altro profilo deve escludersi che la società in parola, possa reputarsi acquirente di buona fede, alla quale non sono opponibili gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale, ove sussistano le condizioni di cui all’art. 2652, n. 6), cod. civ.
La sentenza di questa Corte n. 21961/2010, dopo avere spiegato che <>, espressamente e con approfondita motivazione, confermando la sentenza della Corte di Bologna, giudica provata la conoscenza della frode da parte della società RAGIONE_SOCIALE (pag. 32 segg.).
È giocoforza, quindi, concludere che l’accertamento della mala fede esclude la trascrizione sanante di cui al terzo comma dell’art. 2652 cod. civ.
C on il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, <> (moglie di NOME COGNOME in regime di comunione legale dei beni.
2.1. La doglianza è inammissibile.
La formulazione di omessa pronuncia, senza che venga evocata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, perlomeno, la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., rende la censura non scrutinabile (cfr. Cass. 27/10/2014, n. 22759; Cass. 16/03/2017, n. 6835; Cass. n. 2101, 24/1/2019).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ., nel testo previgente alla riforma operata con la l. n. 353/1 990, applicabile ‘ratione temporis’, nonché violazione dell’art. 90 della l. n. 353/1990, per avere la Corte d’appello affermato la non modificabilità delle conclusioni.
In particolare la Corte d’appello aveva reputato tardiva la domanda d’usucapione vente nnale perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza che si fosse registrato accettazione de contraddittorio, sia pure in forma implicita.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, rigettando nel merito (si veda la quattord icesima pagina della sentenza) l’eccezione d’usucapione decennale per mancanza del requisito della buona fede, soggiunge, altresì non essere stato assolto l’onere di provare la durata del possesso, peraltro interrotto con il giudizio già intrapreso nel 1961.
Di conseguenza, la doglianza risulta priva di rilievo, stante che il negativo accertamento dell’eccezione d’usucapione per carenza dei presupposti di diritto sostanziale, non può non implicare quello della domanda d’usucapione.
Con il quarto motivo viene, ad un tempo, denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo <> e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
Lamentano i ricorrenti che la Corte locale non aveva, nel rispetto del testo dell’art. 345, ‘ratione temporis’ vigente, esaminato i documenti prodotti in appello, che non era stato
possibile produrre in primo grado per causa non imputabile agli esponenti.
4.1. Il motivo è palesemente inammissibile.
Lo stesso, infatti, difetta della necessaria specificità per poterlo esaminare; invero, non è dato sapere quali siano stati i documenti prodotti e non esaminati, la loro decisività e le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile produrli in primo grado.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1143, 1146, 1165 e 2943 cod. civ.
Si assume che la sentenza era incorsa in errore per avere preteso il requisito della buona fede per la successione nel possesso. Inoltre, gli evocati atti interruttivi non erano tali poiché diretti nei confronti soggetti diversi dai successivi possessori e, pertanto, a loro non opponibili, in assenza di trascrizione (in particolar e dell’atto di citazione del 1961, non in atti, ma solo indicato nella comparsa di risposta di NOME COGNOME e della moglie NOME COGNOME del 1980). L’atto di citazione del 1970, con il quale NOME COGNOME aveva convenuto la RAGIONE_SOCIALE, nella veste assunta dalla medesima a seguito della trasformazione della RAGIONE_SOCIALE, non era diretto contro i possessori aspiranti all’usucapione. Del pari l’atto di citazione del 1971, con il quale NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio, tra gli altri, NOME COGNOME e aveva chiesto, nei confronti degli assegnatari della disciolta società semplice la restituzione dei soli beni <> del 1969, non coinvolgendo le successive compravendite, con le relative conseguenze possessorie, non poteva avere l’effetto affermato dalla sentenza.
5.1. Il motivo è infondato.
Consta dagli atti che NOME COGNOME con le citazioni del 1970 e del 1971 chiese la restituzione di tutti i beni facenti parte della di lui eredità, fraudolentemente alienati, citando i relativi intestatari.
A mente dell’art. 111, u. c., cod. civ., i successori subentrano a pieno titolo nella posizione degli alienanti e, pertanto è a loro pienamente opponibile la sentenza che risolve la controversia di cui sono parte i loro danti causa, in relazione al bene di cui si discute. I detti successori, all’evidenza, non possono essere, quindi, ritenuti terzi, a riguardo dei quali operano le regole sulla pubblicità sanante.
La domanda restitutoria, dipendente dall’accertamento della nullità negoziale, importa la contestazione dello ‘ius possidendi’. La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l’interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso “ad usucapionem”. Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l’usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del diritto del “dominus” (Sez. 2, n. 36627, 25/11/2021, Rv. 662947).
Non può condividersi l’osservazione dei ricorrenti secondo la quale poiché l’atto di citazione del 1970 era esclusivamente rivolto nei confronti della società semplice RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto avere effetto interruttivo nei confronti degli altri soggetti persone fisiche, dovendo occorrere una nuova notifica nei confronti dei soci in proprio e non nella qualità.
La natura della società (di persone), per sua natura, non rende impermeabile la posizione dei soci, ai quali, pertanto, ben può opporsi il titolo al rilascio, senza che debba farsi luogo a una meramente formalistica distinzione della qualità della persona fisica, in quanto socio e in quanto, appunto, persona fisica.
Da ciò deriva la id oneità dell’atto interruttivo a interrompere il decorso dell’usucapione nei confronti della società priva di personalità giuridica e, allo stesso tempo, dei soci persone fisiche.
Quanto, poi, alla durata del possesso prima dell’interruzione i ricorrenti non offrono specifici elementi di causa dai quali possa trarsi il convincimento del compiuto ventennio.
Resta, pertanto, non rilevante, in quanto superflua, l’affermazione della Corte locale secondo la quale <>.
Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza d’appello e del procedimento <>, è inammissibile.
6.1. Trattasi, invero, di censura diretta a un improprio riesame di merito del vaglio istruttorio, peraltro sottoposta senza indicare la norma asseritamente violata (essa non è certamente il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. costituente solo il parametro di riferimento).
In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sind acabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in
assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 12