Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12571/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 382/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME COGNOME, quale fideiussore del figlio NOME COGNOME per le obbligazioni da quest ‘ultimo assunte nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di locazione del 6 luglio 2011, propose opposizione a decreto ingiuntivo intimatogli dalla società locatrice per il pagamento della somma di € 14.226,28;
la società RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto;
alla udienza di prima comparizione l’opponente formulò eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. affermando che il creditore non aveva coltivato le sue istanze contro il debitore per oltre sei mesi, e lamentò di aver tentato senza successo l’iscrizione a ruolo di una causa autonoma al fine di sollevare la detta eccezione per poi chiedere la riunione dei giudizi; propose allora un ulteriore atto di citazione per accertamento negativo del credito della società locatrice, chiedendone, unitamente al figlio, la riunione al primo stante la connessione soggettiva ed oggettiva dei medesimi;
riuniti i giudizi, il Tribunale di Treviso ritenne che la tardività della proposizione dell’eccezione ex art. 1957 c.c. non potesse essere aggirata mediante la proposizione di un nuovo autonomo giudizio, con conseguente inammissibilità della stessa eccezione; ritenne fondata l ‘eccezione di compensazione sollevata dal fideiussore, non più rilevante in questa sede, e respinse per il resto tutte le difese del COGNOME;
a seguito di appello interposto dai COGNOME, con sentenza n. 382 del 19/2/2021 la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame confermando integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che la tardività dell’eccezione ex art. 1957
c.c. non potesse essere aggirata dalla proposizione di un autonomo giudizio per l’accertamento negativo del credito della locatrice ; ha rigettato altresì gli altri motivi di gravame volti a contestare nel merito la decisione del rigetto dell’opposizione;
avverso la suindicata sentenza della cote di merito il NOME COGNOME COGNOME ora ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi;
l ‘ intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163, 167, 183, 274, 645 c.p.c. dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. art. 360 n. 4 c.p.c. – il ricorrente denunzia la violazione delle norme sulla giurisdizione, per aver il giudice negato la pronuncia sulla eccezione ex art. 1957 c.c., da un lato erroneamente ritenendo tardiva l’eccezione laddove essa era conseguenza della comparsa di costituzione e risposta di controparte; dall’altro omettendo di pronunciare su una questione tempestivamente allegata, dovendosi tenere a riferimento quale termine ultimo per la proposizione di eccezioni la memoria ex art. 183, V co. c.p.c.
Lamenta che, nel confermare l’inammissibilità dell’ eccezione sollevata nel corso della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda contenuta nel separato giudizio di accertamento negativo del credito, la corte di merito si è sottratta alla sua giurisdizione, omettendo di decidere un caso sottoposto al suo esame;
lamenta che la statuizione dei giudici di merito -che hanno invero negato la possibilità di modifiche ed integrazioni alla domandacontrasta anche con l’art. 167, secondo comma , c.p.c. per aver ritenuto che il COGNOME fosse il convenuto quando invece era l’attore che aveva
agito sia con la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo sia con la domanda di accertamento negativo del credito; con conseguente impossibilità di imporre all’attore le preclusioni processuali previste per il convenuto in un giudizio ordinario;
con il secondo motivo -violazione/falsa applicazione degli artt. 99, 112, 274 c.p.c. , 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.- il ricorrente ribadisce il proprio diritto ad avviare un separato giudizio per l’accertamento negativo del credito per far valere le ragioni collegate all’applicazione dell’art. 1957 c.c. senza subire limitazioni o preclusioni processuali, essendo la questione oggetto del secondo giudizio altra e diversa rispetto a quella proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e dunque non potendosi neppure prospettare la violazione del principio del ne bis in idem; peraltro, una volta disposta la riunione dei due giudizi, il giudice aveva l’obbligo di pronunciarsi su tutte le domande formulate con il primo e con il secondo giudizio;
con il terzo motivo -nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost, 132, co. 2 n. 4 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. (sotto il profilo della cd. motivazione contraddittoria, obiettivamente incomprensibile ed illogica), in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. -denunzia la contraddittorietà della motivazione perché o la domanda ex art. 1957 c.c. costituiva una modifica ammissibile (e quindi poteva essere acquisita come modifica o precisazione all’udienza del 183 c.p.c.) oppure la domanda era del tutto nuova e diversa e allora poteva formare oggetto di altro separato giudizio;
con il quarto motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 1 comma c.c. -deduce risultare per tabulas che il debitore principale NOME COGNOME aveva smesso di pagare nel marzo 2013 i canoni di locazione , e che l’ emesso decreto ingiuntivo in data 13/10/2014 conferma che l’intervento del creditore a tutela del proprio
credito avvenne ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. per la perdurante validità della fideiussione;
i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati;
nel ritenere tardiva l’eccezione ex art. 1957 comma 1° c.c. avanzata nel corso della prima udienza di trattazione e successivamente introdotta in un separato e distinto giudizio da riunirsi al primo, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio da proporsi pertanto con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la corte di merito ha fatto invero applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale ‘ La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all’art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell’opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., se nell’atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l’invalidità del contratto di fideiussione. ‘ (Cass., SU n. 3567 del 14/2/2011, Cass., 3, n. 8989 del 5/6/2012; Cass., 3, n. 25409 del 12/11/2013).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che le eccezioni di non immediata conseguenza delle domande non diano luogo ad una mera emendatio libelli ma ad una vera e propria mutatio come tale non ammissibile; il quarto comma dell’art. 183 c.p.c. infatti consente all’attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non
attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il quinto comma consente soltanto di precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte.
A tale stregua la parte non può immutare i fatti giuridici posti a fondamento dell’azione , né introdurre temi di indagine nuovi concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo, perché l’introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo.
Si è da questa Corte ritenuta pertanto nuova l’eccezione volta a far valere, ai sensi dell’art. 1957 c.c. , la mancata azione del creditore nei confronti dell’obbligato principale nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione (Cass., n. 8989 del 2012) .
Nell’impugnata sentenza la corte di merito si è altresì conformata all’indirizzo di questa Corte secondo cui le decadenze processuali non possono essere ovviate dalla proposizione di un nuovo giudizio identico al primo e a questo riunito. Secondo Cass., 3, n. 24529 del 5/10/2018, infatti, ‘ Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell’effettivo ” thema decidendum et probandum “, restando anzi intatta l’autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice – in osservanza del principio del ” ne bis in idem ” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore
sono maturate le preclusioni – deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l’eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l’impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata ‘ (Cass., 2, n. 20248 del 14/7/2023).
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione