Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26726 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 26726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8480/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 106/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere COGNOME COGNOME.
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
uditi degli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME per la ricorrente.
Udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, già in Amministrazione Straordinaria e poi in Fallimento, ha convenuto davanti al Tribunale di Venezia RAGIONE_SOCIALE, promuovendo una azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. in relazione ai pagamenti eseguiti nel semestre anteriore la dichiarazione dello stato di insolvenza per € 447.740,27 , aventi ad oggetto -come risulta dalla sentenza impugnata -canoni di un contratto di noleggio marittimo della nave cisterna Motor Tanker LPG Vessel Red Dragon , stipulato nel marzo 2008, deducendo che i pagamenti sarebbero stati eseguiti in ritardo rispetto alle condizioni contrattuali.
La convenuta ha invocato con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. la clausola di esonero da ll’ azione revocatoria a termini dell’ art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000 in relazione all’art. 4, par. 2, lett. m) Reg. cit., in quanto i pagamenti erano stati effettuati in adempimento di un contratto di noleggio marittimo soggetto al diritto inglese, la cui normativa avrebbe escluso l’operatività della revocatoria dei pagamenti.
A seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia, la Corte di Giustizia UE, con sentenza in data 8 giugno 2017 (Causa C54/16) ha statuito che spetta al diritto interno stabilire il termine entro cui far valere l’eccezione di cui all’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000.
Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Venezia, qui impugnata. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto -attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui al Reg. (CE) n. 1346/2000 rispetto alle norme di diritto internazionale privato (l. n. 218/1995) -che la società appellante non avesse invocato l’applicazione del diritto inglese, bensì la clausola di esonero di cui all’art. 13 Reg. cit. , la cui applicazione non è rilevabile di ufficio dal giudice ma va proposta dalla parte interessata alla stregua di una eccezione in senso stretto. Di conseguenza, il giudice di appello ha ritenuto che tale eccezione fosse preclusa, per essere stata proposta tardivamente solo con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; è, pertanto, stata fatta applicazione del diritto italiano, in quanto contratto stipulato in Italia tra società italiane e avente a oggetto canoni di noleggio di una nave che aveva effettuato operazioni di carico e scarico in acque territoriali italiane.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire nel termine di legge le proprie conclusioni scritte. Ciascuna delle parti ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli nonché dell’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che
8480/2022 R.G. 1. Con artt. 112 e 167 cod. proc. civ.,
la deduzione dell’esonero dall’azione revocatoria sia da qualificare come eccezione in senso stretto. Deduce parte ricorrente che le deduzioni difensive sono, di regola, qualificabili come eccezioni in senso lato, salvo specifiche disposizioni di legge. Osserva il ricorrente che l’invocazione dell’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000 implica la richiesta di applicazione del diritto straniero (nella specie, diritto inglese) sulla base di quanto deciso contrattualmente dalle parti, la cui invocazione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio, richiamandosi a un precedente di questa Corte (Cass., n. 27547/2014).
Va rigettata la richiesta di rinvio per repliche del controricorrente articolata in udienza, essendo l’udienza pubblica la sede per replicare anche alle deduzioni contenute nelle memorie illustrative. Né può ritenersi che le deduzioni attinenti al principio iura novit curia e all’applicazione dei principi di effettività ed equivalenza, propri del diritto dell’Unione , costituiscano deduzioni nuove.
Come rilevato dalla sentenza impugnata, deve farsi applicazione del Reg. (CE) n. 1346/2000, applicabile pro tempore , il quale prevale quale lex specialis su altre norme di diritto internazionale privato e, in particolare, sul Regolamento Roma-I, Reg. (CE) n. 593/2008 (Corte di Giustizia UE, 16 aprile 2015, Lutz, C-557/13, punto 46; Corte di Giustizia UE, 8 giugno 2017, Vynils Italia, C-54/16, cit., punto 48; Corte di Giustizia UE, 22 aprile 2021, ZM, C-73/20, punto 26). Il Regolamento (UE) n. 1346/2000 ha la funzione di stabilire norme di diritto internazionale uniformi sostitutive delle norme di diritto internazionale privato (Corte di Giustizia UE, C-73/20, cit., punto 30), in relazione alle azioni che nascono dalla procedura concorsuale e non da fatti illeciti o dal diritto civile (Corte di Giustizia UE, 6 febbraio 2019, NK, C-535/17, punti
28, 29, 33, 34, 35), come avviene nel caso di specie, che ha a oggetto la proposizione di un’azione revocatoria fallimentare.
Secondo l’art . 4, par. 2, lett. m) Reg. cit., pro tempore applicabile, l’azione revocatoria è disciplinata dal diritto interno della procedura concorsuale. Il successivo art. 13 Reg., tuttavia, dispone che la precedente disposizione dell’art. 4 non trova applicazione, ove chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che l’atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura e che « tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».
La disciplina normativa dello Stato contraente diverso da quello di apertura si applica anche se la legge invocata è diversa da quella dei due contraenti, ancorché tale norma sia richiamata da una disposizione negoziale voluta dalle parti contraenti, dovendosi tutelare le aspettative e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura di insolvenza è stata aperta (Corte di Giustizia UE, C-54/16, cit., punto 46; Corte di Giustizia UE, C-73/20, cit. punti 24, 31). Tale disposizione -come si è osservato -appare analoga alla protezione offerta dall’art. 5 Reg. cit. ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali , sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale su beni ch e al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di altro Stato membro, i quali sono regolati dalla lex rei sitae.
Nella specie, la legge inglese rientra (in tesi) tra quelle indicate dall’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000, benché diversa da quella dello Stato di apertura, essendo il Regno Unito, all’epoca della stipula del contratto di noleggio, Stato contraente. Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente orientamento secondo cui l’azione revocatoria fallimentare esercitata dal curatore nei confronti di uno straniero è disciplinata tout court dalla legge che regola la procedura concorsuale, e non da quella che regola le azioni contrattuali (Cass.,
17706/2006), dovendosi fare applicazione all’azione che nasce dalla procedura concorsuale quanto alla normativa indicata dal contraente in bonis all’atto della stipula del contratto oggetto dell’azione concorsuale .
Fatte tale premesse, il ricorso è infondato. Milita, in primo luogo, la considerazione che la norma di cui all’art. 13 Reg. cit. si incentra sul l’allegazione di un fatto impeditivo all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare fondato su un tema di indagine specifico, ossia che si applichi la legge di altro Stato membro e che « tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo ». L’applicazione della legge di uno Stato contraente diverso dalla legge dello Stato di apertura è, quindi, funzionale all’allegazione di un fatto complessivamente impeditivo . Ed è rimesso alla disponibilità della parte avvalersi o meno di un fatto idoneo a paralizzare l’avversa domanda : il rilievo di un tale fatto corrisponde sempre all’esercizio di un diritto potestativo, per sua natura presupponente una manifestazione di volontà della parte che se ne avvale (Cass., n. 9810/2023; Cass., n. 1469/2025; Cass., n. 3155/2025).
In definitiva, è rimessa alla parte la scelta se fare applicazione della situazione giuridica come disciplinata dal diritto interno o di quella rapportabile alla disciplina propria di altro Stato contraente, ove da ciò dipenda la possibilità di avvalersi o meno di un fatto impeditivo. Non si tratta semplicemente di invocare una normativa nazionale diversa, ma di rendere coerente l’invocazione di tale normativa con il testo dell’art. 13 Reg. cit., che allude al fatto che la normativa del diverso Stato contraente non consente, nella fattispecie concreta, « di impugnare tale atto con alcun mezzo» . Ciò richiede di specificare le circostanze della fattispecie (Corte di Giustizia, C-54/16, cit., punto 39; Corte di Giustizia, 15 ottobre 2015, Nike, C310/14, punto 22), impeditive dell’accoglimento
dell’azione , che solo la parte conosce. Da qui la necessaria allegazione di fatti o, comunque, di nuovi temi di indagine propri dell’eccezione in senso stretto, come tali non rilevabili d’ufficio (Cass., n. 27388/2019; Cass., n. 4583/2008); Cass., n. 13253/2004).
Del resto, è risolutivo che l’applicazione del diritto di uno Stato contraente diverso da quello dello Stato di apertura (nella specie il diritto inglese) discenda, nel caso concreto, dall’invocazione da parte del convenuto di una specifica clausola del contratto in relazione ai cui pagamenti è stata proposta l’azione revocatoria. L ‘applicazione della legge di altro Stato contraente è frutto dell’interpretazione del contratto e della relativa clausola, costituente eccezione in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda (Cass., n. 16071/2024; Cass., n27547/2014). Essendo l’eccezione diretta a far valere una clausola contrattuale di esonero da revocatoria, in quanto in concreto prevista dal diritto inglese per il contratto di noleggio marittimo, l’eccezione va qualificata come eccezione in senso stretto.
Né questa soluzione -come parte ricorrente osserva in memoria -appare in contrasto con i principi di effettività e di equivalenza. Non può, in primo luogo, ritenersi che una preclusione processuale sia incompatibile con il principio di effettività (Corte di Giustizia, C-54/16, cit., punto 32), essendo le preclusioni processuali compatibili con tale principio in quanto incidono sul principio di certezza del diritto e sul regolare svolgimento del procedimento, compatibili con il diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 14 dicembre 2023, C-28/22, punto 61).
Analogamente, quanto al principio di equivalenza, occorre che la soluzione adottata non sia meno favorevole di quella adottata per soluzioni analoghe nel diritto interno (Corte di Giustizia, 14 dicembre 2023, VB, punto 59). Sotto tale profilo, la soluzione
8480/2022 R.G.
adottata appare in linea con la giurisprudenza interna in materia di esenzioni da revocatoria fallimentare, che le considera eccezioni in senso stretto, in quanto presuppongono l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio (Cass., n. 18360/2022; cfr. anche Cass., n. 19963/2023; Cass., n. 16793/2015).
12.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
«Il convenuto in una azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, ove invochi l’ applicazione di questa legge al fine dell’esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) Reg. (CE) n. 1346/2000, deve proporre tale difesa entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la causa petendi, rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull’applicazione della clausola contrattuale che richiama , ai fini dell’esenzione, tale disciplina».
13. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato; le spese processuali sono regolate dalla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore n. 8480/2022 R.G.
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
Il Consigliere Est. COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME