Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente Consigliere Consigliera rel.
NOME COGNOME
Consigliera
Consigliera
Ud. 06/02/2024 CC Cron. R.G.N. 15920/2020
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15920/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio del primo (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata, in INDIRIZZO INDIRIZZO (pec: EMAIL);
C.C. 06 febbraio 2024 r.g.n. 15920/2020 Pres. RAGIONE_SOCIALE
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6210/2019 depositata il 16/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Tribunale di Roma con sentenza n.20755/2016 accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA – emessa da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 1.548.817,34 nei suoi confronti – notificatale dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE economico quale compagnia assicurativa garante per il recupero coattivo del credito vantato dal predetto RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato anticipato un contributo ex D.M. 23/6/2003 n. 12500 per la realizzazione di uno stabilimento produttivo ai sensi della l. 488/1992 (l. recante agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi per il Mezzogiorno) – e dichiarava l’insussistenza del titolo del RAGIONE_SOCIALE ad agire esecutivamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ( medio tempore succeduta alla RAGIONE_SOCIALE) con riferimento alla garanzia di cui alla polizza n. 248800202 escussa, dichiarando di conseguenza priva di effetti la cartella esattoriale impugnata e condannando il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
avverso la decisione del Tribunale, il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva la RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto;
la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6210/2019 ha accolto il gravame, e in riforma della sentenza di prime cure ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) avverso la cartella di pagamento de qua , con condanna dell’appellante a rifondere le spese del doppio grado di giudizio;
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RAGIONE_SOCIALE per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello , in via preliminare, ha dichiarato l’inammissibilità della produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE della sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 5029/2016 emessa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE di declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del contributo erogato alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto questione ‘nuova’ e non proponibile dall’appellata assicurazione stante la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata, nonché in ragione del fatto che l’ina dempimento della impresa beneficiaria del contributo si è verificato entro il termine di scadenza della polizza in oggetto, e non essendo stato disposto lo svincolo di quest’ultima ha ritenuto irrilevante, a differenza del giudice di prime cure, la questione attinente all’invio della lettera di escussione, sancendo dunque la legittimità dell’ingiunzione opposta.
3. avverso la decisione della c orte d’appello la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
la ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con il primo motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., III comma, con riferimento alla statuizione circa l’inammissibilità della produzione della sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 5029/2016 in sede di comparsa di costituzione e risposta in quanto non prodotta in primo grado , dolendosi che la c orte d’ appello abbia contraddittoriamente dichiarato l’inammissibilità della produzione della sentenza indicata in quanto questione ‘nuova’, non depositata nel corso del giudizio di primo grado, nonostante ne avesse riconosciuto la formazione in data successiva alla conclusione RAGIONE_SOCIALE stesso primo grado;
2. con il secondo motivo denuncia in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c . con
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RAGIONE_SOCIALE riferimento alla statuizione circa l’inammissibilità della produzione della sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 5029/2016 in sede di comparsa di costituzione e risposta in relazione alla pretesa insussistenza di un’eccezione ad essa collegata , dolendosi che la c orte d’appello abbia violato l’art. 345 c.p.c. nell’erroneamente affermare che l’inammissibilità della produzione della detta sentenza deve collegarsi anche a eccezione che RAGIONE_SOCIALE non ha mai proposto durante il precedente grado di giudizio;
con il terzo motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d. lgs. 46/1999 e dell’art. 345 c.p.c., comma II , dolendosi che, all’esito dell ‘annullamento del decreto di revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni per effetto della richiamata pronuncia del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, la c orte d’appello abbia omesso di prendere in considerazione la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo sul quale era fondata la cartella esattoriale , rilevabile d’ufficio ;
con il quarto motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; lamenta essersi dalla c orte d’appello erroneamente ritenuto che al garante autonomo sia precluso sollevare eccezioni relative al rapporto principale;
con il quinto motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. con riferimento all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE condizioni generali di assicurazione , dolendosi che nel qualificare la garanzia come autonoma la c orte d’appello non abbia tenuto in considerazione la sopravvenuta dichiarazione di inesistenza del credito azionato e se essa incidesse sull’obbligo dell’ Assicurazione e sulla sussistenza dei presupposti di polizza per l’attivazio ne del rimedio di garanzia;
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RAGIONE_SOCIALE
6. i primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto sia pure sotto diversi profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono fondati per quanto si dirà;
va in via generale richiamato al riguardo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui può parlarsi di eccezione nuova, e come tale inammissibile, solo quando essa non abbia nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado così da costituire una ragione di indagine diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo (Cass. Sez. 3, 05/02/2013 n. 2641; Cass. Sez. 2, 16/07/2004 n. 13253; Cass. Sez. 1, 05/08/1997 n. 7198);
questa stessa Corte ha però temperato il divieto di nuove eccezioni posto dall’art. 345 cod. proc. civ., ritenendo che esso non operi nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado; l’insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che ha reso impossibile la deducibilità dell’eccezione, non viola, infatti, l’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (Cass. Sez. 1, 05/07/2019, n. 18219; Cass. Sez. 2, n. 5703 del 18/04/2001).
Nell’impugnata decisione la c orte d’appello non si è posta in linea con il richiamato orientamento; difatti, ha negato, nella specie, la produzione della pronuncia del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 5029/2016, intervenuta pacificamente dopo la sentenza di prime cure, asserendo che la RAGIONE_SOCIALE aveva introdotto «una deduzione mai svolta antecedentemente» (quella del l’illegittimità della revoca del contributo)», asserendo, poi, nel merito che fosse «soprattutto non proponibile, stante la natura di contratto autonomo di garanzia della ‘fideiussione’ stipulata, avendo le parti espressamente previsto il pagamento ‘a prima richiesta’ e la rinuncia RAGIONE_SOCIALE eccezioni comprese quelle di cui all’art. 1952 c.c.» (pag. 4 della sentenza impugnata);
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO ebbene, nel presente giudizio, pendente tra la assicurazione garante e il ministero creditore, si tratta di eccezione di giudicato esterno sopravvenuto tra il creditore e il debitore principale in merito al credito garantito ed escusso, ingiunto al garante e da questi opposto;
dall’accoglimento dei primi tre motivi nei sensi di cui in motivazione discende l’assorbimento del quarto e del quinto dei motivi e la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione